Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
- Aggiornato dal
- D.Lgs. 209/2024
Libro IVDel partenariato pubblico-privato e delle concessioniParte IDisposizioni generali
- 1.
Le pubbliche amministrazioni adottano il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato.
- 2.
Il ricorso al partenariato pubblico-privato è preceduto da una valutazione preliminare di convenienza e fattibilità. La valutazione si incentra sull'idoneità del progetto a essere finanziato con risorse private, sulle condizioni necessarie a ottimizzare il rapporto tra costi e benefici, sulla efficiente allocazione del rischio operativo, sulla capacità di generare soluzioni innovative, nonchè sulla capacità di indebitamento dell'ente e sulla disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale. A tal fine, la valutazione confronta la stima dei costi e dei benefici del progetto di partenariato, nell'arco dell'intera durata del rapporto, con quella del ricorso alternativo al contratto di appalto per un arco temporale equivalente.
- 3.Modificato
((Nei casi di progetti di interesse statale oppure di progetti finanziati con contributo a carico dello Stato, per i quali non sia già previsto che si esprima il CIPESS, gli enti concedenti interessati a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico-privato, il cui ammontare dei lavori o dei servizi sia di importo pari o superiore a 50 milioni di euro, richiedono parere non vincolante ai fini della valutazione preliminare di cui al comma 2, al Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), inviando contestualmente la documentazione anche al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il Nars, previa acquisizione delle valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che devono essere espresse entro 25 giorni dalla richiesta, si pronuncia entro i successivi 20 giorni. Qualora l'ente concedente intenda discostarsi dal parere reso, è tenuto a darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della decisione e indicando, in particolare, la modalità di contabilizzazione adottata. Il suddetto parere deve essere chiesto prima della pubblicazione del bando di gara in caso di progetto a iniziativa pubblica ovvero prima della dichiarazione di fattibilità in caso di progetto a iniziativa privata. Il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo la valutazione preliminare, può sottoporre lo schema di contratto ai pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, anche per la valutazione di profili diversi da quello della convenienza.))
- 4.Modificato
((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).
- 5.
L'ente concedente, sentito l'operatore economico, affida al RUP nominato ai sensi dell'articolo 15 le funzioni di responsabile unico del progetto di partenariato. Il responsabile coordina e controlla, sotto il profilo tecnico e contabile, l'esecuzione del contratto, verificando costantemente il rispetto dei livelli di qualità e quantità delle prestazioni.
- 6.
L'ente concedente esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico, verificando in particolare la permanenza in capo all'operatore economico del rischio operativo trasferito. L'operatore economico fornisce tutte le informazioni necessarie allo scopo, con le modalità stabilite nel contratto.
- 7.Modificato
Il monitoraggio dei partenariati pubblici privati è affidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (( (DIPE) )) e al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che lo esercitano tramite l'accesso al portale sul monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato istituito presso la Ragioneria generale dello Stato mediante il quale gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere le informazioni sui contratti stipulati ((che prevedono la realizzazione di opere o lavori, quale condizione di efficacia)). Gli enti concedenti sono tenuti altresì a dare evidenza dei contratti di partenariato pubblico privato stipulati mediante apposito allegato al bilancio d'esercizio con l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo di gara (CIG), del valore complessivo del contratto, della durata, dell'importo del contributo pubblico e dell'importo dell'investimento a carico del privato.
- 8.
Sul portale di cui al comma 7 sono pubblicati e aggiornati periodicamente le migliori prassi in materia di forme e caratteristiche tecniche di finanziamento di partenariato pubblico-privato più ricorrenti sul mercato.
- 9.
Ai soli fini di contabilità pubblica, si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat a cui sono tenute le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
- 9-bis.Modificato
((Il DIPE, di concerto con l'ANAC e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, approva contratti-tipo in materia di partenariato pubblico-privato, con riferimento ai contratti di cui alle Parti II, III, IV e V del presente Libro.))
La convenienza del partenariato si dimostra confrontandola con l'appalto, non si presume — e il rischio si controlla fino alla fine del contratto.
L'articolo 175 disciplina il percorso che precede e accompagna un contratto di partenariato pubblico-privato. Le amministrazioni programmano su base triennale le esigenze soddisfacibili con questo strumento, e prima di ricorrervi superano una valutazione preliminare che confronta costi e benefici del partenariato con quelli di un appalto equivalente. Per i progetti di maggiore rilievo economico e interesse statale serve il parere del NARS. Una volta avviato il contratto, il RUP assume anche le funzioni di responsabile del progetto di partenariato, e l'ente continua a verificare che il rischio resti sul privato, alimentando un monitoraggio centrale e un obbligo di trasparenza in bilancio.
Controlla la soglia dei 50 milioni e l'interesse statale del progetto: sono le condizioni che fanno scattare l'obbligo del parere NARS.
- c. 1Le pubbliche amministrazioni adottano un programma triennale delle esigenze pubbliche che possono essere soddisfatte con forme di partenariato pubblico-privato.
- c. 2Il ricorso al partenariato è preceduto da una valutazione preliminare di convenienza e fattibilità, che confronta i costi e i benefici del progetto con quelli del ricorso alternativo a un appalto, per un arco temporale equivalente.
- c. 3Per i progetti di interesse statale o finanziati con contributo statale, il cui ammontare sia pari o superiore a 50 milioni di euro, l'ente concedente chiede il parere non vincolante del NARS prima della pubblicazione del bando o della dichiarazione di fattibilità.
- c. 5L'ente concedente affida al RUP le funzioni di responsabile unico del progetto di partenariato, che coordina e controlla, sotto il profilo tecnico e contabile, l'esecuzione del contratto.
- c. 6L'ente concedente controlla che il rischio operativo trasferito resti effettivamente in capo all'operatore economico, che fornisce le informazioni necessarie con le modalità stabilite nel contratto.
- c. 7Il monitoraggio dei partenariati è affidato al DIPE e al Ministero dell'economia tramite un portale a cui gli enti trasmettono i dati dei contratti, con un allegato al bilancio che indica fra l'altro CUP, CIG, valore e durata.
Una Regione vuole realizzare un nuovo padiglione ospedaliero da 60 milioni, finanziato in parte con un contributo statale. Prima verifica la convenienza confrontando costi e benefici del partenariato con quelli di un appalto per lo stesso periodo. Poiché l'importo supera la soglia ed è finanziato con risorse statali, prima del bando chiede il parere del NARS. Ottenuto parere favorevole, nomina il RUP responsabile del progetto, che seguirà l'esecuzione verificando che il rischio resti sul concessionario e trasmettendo i dati al portale di monitoraggio.
- Uso scorrettoSe l'ente concedente decide di discostarsi dal parere del NARS, non può farlo in silenzio: deve motivare adeguatamente la decisione e indicare la modalità di contabilizzazione adottata.
- Da leggere insieme aIl responsabile del progetto di partenariato non è una figura nuova: è lo stesso RUP nominato ai sensi dell'articolo 15, a cui il comma 5 affida in più le funzioni di coordinamento e controllo tecnico-contabile sul contratto di partenariato.Art. 15
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-175
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