Nozione
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Libro IVDel partenariato pubblico-privato e delle concessioniParte IDisposizioni generali
- 1.
Il partenariato pubblico-privato è un'operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche: a) tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico; b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima; c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione; d) il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato.
- 2.
Per ente concedente, ai sensi della lettera a) del comma 1, si intendono le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 1 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.
- 3.Modificato
Il partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale comprende le figure della concessione, ((anche nelle forme della finanza di progetto,)) della locazione finanziaria e del contratto di disponibilità, nonchè gli altri contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con operatori economici privati che abbiano i contenuti di cui al comma 1 e siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. L'affidamento e l'esecuzione dei relativi contratti sono disciplinati dalle disposizioni di cui ai Titoli II, III e IV della Parte II. Le modalità di allocazione del rischio operativo, la durata del contratto di partenariato pubblico-privato, le modalità di determinazione della soglia e i metodi di calcolo del valore stimato sono disciplinate dagli articoli 177, 178 e 179.
- 4.
Il partenariato pubblico-privato di tipo istituzionale si realizza attraverso la creazione di un ente partecipato congiuntamente dalla parte privata e da quella pubblica ed è disciplinato dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dalle altre norme speciali di settore.
- 5.
I contratti di partenariato pubblico-privato possono essere stipulati solo da enti concedenti qualificati ai sensi dell'articolo 63.
Non è la targa «concessione» a fare il partenariato: sono quattro condizioni insieme, e il rischio operativo deve restare davvero sul privato.
L'articolo 174 apre il Libro IV con la definizione generale di partenariato pubblico-privato: un'operazione economica che esiste solo se ricorrono insieme quattro caratteristiche, culminanti nel rischio operativo allocato sul privato. Da questa nozione discendono due famiglie: il partenariato contrattuale, che comprende concessione, locazione finanziaria, contratto di disponibilità e altri contratti coerenti col comma 1, e il partenariato istituzionale, che passa dalla costituzione di un ente partecipato da pubblico e privato. La disciplina di dettaglio non sta qui: l'articolo rinvia ai Titoli II, III e IV della Parte II e agli articoli successivi.
La qualificazione dipende dalla compresenza delle quattro condizioni del comma 1, non dal nome che le parti danno al contratto: è il primo controllo prima di applicare questo Libro invece dell'appalto.
- c. 1Il partenariato pubblico-privato è un'operazione economica che esiste solo se ricorrono insieme: un rapporto contrattuale di lungo periodo fra ente concedente e privato per un risultato di interesse pubblico; una copertura dei fabbisogni finanziari che viene in misura significativa da risorse private; una parte privata che realizza e gestisce il progetto mentre la pubblica definisce gli obiettivi e ne verifica l'attuazione; e un rischio operativo allocato sul privato.
- c. 2Per ente concedente si intendono le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori definiti dalla direttiva europea sulle concessioni.
- c. 3Il partenariato contrattuale comprende la concessione, anche nelle forme della finanza di progetto, la locazione finanziaria, il contratto di disponibilità, e altri contratti che abbiano i contenuti del comma 1 e siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela.
- c. 4Il partenariato di tipo istituzionale si realizza costituendo un ente partecipato congiuntamente dalla parte privata e da quella pubblica, disciplinato dal testo unico sulle società a partecipazione pubblica e dalle norme speciali di settore.
- c. 5I contratti di partenariato pubblico-privato possono essere stipulati solo da enti concedenti qualificati ai sensi dell'articolo 63.
Un Comune deve realizzare e gestire un nuovo parcheggio a pagamento. Se paga un'impresa a corpo per costruirlo e poi lo gestisce lui stesso incassando le tariffe, il rischio resta suo: è un appalto. Se invece affida a un operatore privato costruzione e gestione per un periodo pluriennale, remunerandolo con gli incassi delle soste e senza garantirgli il recupero dell'investimento se gli utenti sono meno del previsto, il rapporto è di lungo periodo, il finanziamento e il rischio restano sul privato: ricorrono le condizioni del comma 1 ed è un partenariato contrattuale, nella forma della concessione.
- Uso scorrettoLe quattro condizioni del comma 1 sono cumulative: se anche una sola manca, in particolare il reale trasferimento del rischio operativo, non c'è un genuino partenariato per quanto le parti lo chiamino così.
- Da leggere insieme aIl comma 3 rinvia ai Titoli II, III e IV della Parte II per affidamento ed esecuzione, e agli articoli 177, 178 e 179 per rischio, durata e valore stimato del partenariato contrattuale.Art. 177Art. 178Art. 179
- Da leggere insieme aLa qualificazione richiesta dal comma 5 per stipulare contratti di partenariato è quella dell'articolo 63.Art. 63
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-174
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