Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IIDei contratti di concessioneTitolo IL'ambito di applicazione e i principi generali
- 1.
Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonchè per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.
- 2.
Il valore è stimato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l'ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione. Se il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione è superiore al valore stimato di oltre il 20 per cento, si considera il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione.
- 3.
Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara della concessione. Gli enti concedenti tengono conto, se del caso, anche dei seguenti elementi: a) il valore di eventuali clausole di opzione; b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell'ente concedente; c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario in qualsivoglia forma dall'ente concedente o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento; d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione; e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione; f) il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dagli enti concedenti, purchè siano necessari per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi; g) ogni premio o pagamento ai candidati o agli offerenti.
- 4.
La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non può essere effettuata con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice. Una concessione non può essere frazionata allo scopo di evitare che rientri nell'ambito di applicazione del codice, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino.
- 5.
Quando un'opera o un servizio proposti possono dar luogo all'aggiudicazione di una concessione per lotti distinti è computato il valore complessivo stimato dei lotti.
- 6.
Quando il valore complessivo dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 la presente Parte si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.
Il valore di una concessione è tutto il fatturato atteso, non solo il corrispettivo, e non si può frazionare per stare sotto soglia.
L'articolo 179 dice come si calcola il valore di una concessione, il numero che decide se si applicano le regole europee. Il comma 1 lo definisce come il fatturato totale del concessionario per tutta la durata, al netto dell'IVA. Il comma 2 fissa il momento della stima — l'invio del bando, o l'avvio della procedura senza bando — con una correzione: se il valore all'aggiudicazione supera quello stimato di oltre il 20 per cento, conta quello. Il comma 4 vieta di usare il metodo scelto o il frazionamento in lotti per restare sotto soglia.
Per verificare se una concessione doveva seguire le procedure europee, ricostruisci il valore con gli elementi del comma 3 e confrontalo con la soglia dell'articolo 14.
- c. 1Il valore di una concessione è il fatturato totale del concessionario per tutta la durata, al netto dell'IVA, quale corrispettivo di lavori, servizi e forniture accessorie.
- c. 2Il valore è stimato all'invio del bando, o, senza bando, all'avvio della procedura; se all'aggiudicazione supera quello stimato di oltre il 20 per cento, conta il valore aggiudicato.
- c. 3Nel calcolare il valore con un metodo oggettivo dichiarato in gara, l'ente considera anche: opzioni; tariffe e multe degli utenti diverse da quelle dell'ente; vantaggi finanziari da pubbliche amministrazioni; sovvenzioni da terzi; entrate da vendita di beni della concessione; forniture e servizi messi a disposizione; premi o pagamenti a candidati e offerenti.
- c. 4La scelta del metodo di calcolo non può servire a escludere la concessione dall'ambito del codice, né una concessione può essere frazionata per evitarlo, salvo ragioni oggettive.
- c. 5Quando un'opera o un servizio può dare luogo a una concessione per lotti distinti, si computa il valore complessivo stimato di tutti i lotti.
- c. 6Se il valore complessivo dei lotti raggiunge la soglia di rilevanza europea dell'articolo 14, questa Parte si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.
Un ente concedente prepara la gara per una concessione di gestione di un parcheggio pluripiano. Nel calcolare il valore stimato, somma al corrispettivo tariffario atteso il valore di un'opzione di proroga e un contributo che l'ente concederà per la ristrutturazione iniziale. Il totale supera la soglia dell'articolo 14, quindi la gara segue le procedure di questa Parte. A gara conclusa, il fatturato effettivo risulta superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla stima: da quel momento conta il valore accertato all'aggiudicazione.
- Uso scorrettoLa scelta del metodo e il frazionamento in lotti non possono servire a tenere la concessione sotto soglia: il comma 4 lo vieta, salvo ragioni oggettive per il frazionamento.
- Uso scorrettoSottostimare il valore in gara non tiene la concessione fuori dall'ambito di applicazione: se il valore all'aggiudicazione supera quello stimato di oltre il 20 per cento, da quel momento conta il valore reale.
- Da leggere insieme aLa soglia richiamata dal comma 6 per i lotti distinti è quella dell'articolo 14: solo raggiungendola, il valore dei lotti fa scattare l'applicazione di questa Parte a ciascun lotto.Art. 14
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-179
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