Termini e comunicazioni
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Titolo IIL'aggiudicazione delle concessioni: principi generali e garanzie procedurali
- 1.
Nel fissare i termini per la ricezione delle domande o delle offerte, gli enti concedenti tengono conto, in particolare, della complessità della concessione e del tempo necessario per preparare le offerte o le domande, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo.
- 2.
Quando le domande o le offerte possono essere presentate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione in loco dei documenti allegati ai documenti di gara, i termini per la ricezione delle domande di partecipazione alla concessione o per la ricezione delle offerte sono stabiliti in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza delle informazioni necessarie per presentare le domande o le offerte e sono comunque superiori ai termini minimi stabiliti ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 39 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.
- 3.
Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione alla concessione, comprese eventualmente le offerte, è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando secondo le indicazioni degli articoli 84 e 85.
- 4.
Se la procedura si svolge in fasi successive, il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di ventidue giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.
- 5.
L'ente concedente comunica quanto prima, e in ogni caso entro quindici giorni, agli offerenti le decisioni prese riguardo all'aggiudicazione, in particolare il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto, i motivi del rigetto della domanda di partecipazione e dell'offerta, nonchè i motivi per i quali ha deciso di non aggiudicare un contratto per il quale sia stato pubblicato un bando di concessione o di riavviare la procedura. Su richiesta della parte interessata, l'ente concedente comunica quanto prima, e in ogni caso entro quindici giorni dalla ricezione di una richiesta scritta, a ogni offerente che abbia presentato un'offerta ammissibile, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta selezionata.
- 6.
L'ente concedente può decidere di non divulgare talune informazioni di cui al comma 5 relative al contratto, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi operatori.
Nelle concessioni i termini minimi per partecipare non si accorciano mai, e chi ha offerto ha diritto a sapere come è andata entro pochi giorni.
L'articolo 184 fissa i termini della procedura di concessione e gli obblighi di comunicazione dell'ente concedente. I termini per ricevere domande e offerte tengono conto della complessità della concessione, fermi restando i minimi fissati dall'articolo; quando serve una visita dei luoghi o la consultazione in loco di documenti, i termini vanno oltre quei minimi. Il termine minimo è di trenta giorni dalla trasmissione del bando per le domande di partecipazione, o di ventidue giorni dalla trasmissione dell'invito per le offerte iniziali di una procedura in fasi successive. Sul fronte delle comunicazioni, l'ente avvisa quanto prima — e comunque entro quindici giorni — delle decisioni sull'aggiudicazione, e su richiesta scritta comunica entro lo stesso termine le caratteristiche dell'offerta selezionata, salvo poter tacere talune informazioni per motivi tassativi legati alla legge, all'interesse pubblico o alla concorrenza leale.
Verifichi che i termini siano quelli minimi corretti, e che un eventuale diniego di informazioni sia motivato su un motivo tassativo previsto.
- c. 1Nel fissare i termini per la ricezione delle domande o delle offerte, l'ente concedente tiene conto della complessità della concessione, fatti salvi i termini minimi stabiliti dall'articolo.
- c. 2Quando le domande o le offerte richiedono una visita dei luoghi o la consultazione in loco di documenti, i termini sono superiori ai termini minimi della direttiva.
- c. 3Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione, comprese eventualmente le offerte, è di trenta giorni dalla trasmissione del bando.
- c. 4Se la procedura si svolge in fasi successive, il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di ventidue giorni dalla trasmissione dell'invito.
- c. 5L'ente concedente comunica quanto prima, e comunque entro quindici giorni, le decisioni sull'aggiudicazione; su richiesta scritta comunica, entro lo stesso termine, le caratteristiche dell'offerta selezionata.
- c. 6L'ente concedente può non divulgare talune informazioni relative al contratto, se ciò ostacola la legge, è contrario all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali o la concorrenza leale.
Un ente bandisce una concessione per un edificio storico da riconvertire, con visita obbligatoria dei luoghi. Consapevole che il termine minimo non basterebbe a chi deve ancora prenotare il sopralluogo, fissa un termine più ampio, così tutti possano completare la visita prima di preparare la domanda. Un concorrente che chiede di anticipare la scadenza per accelerare la propria organizzazione non ha titolo a ottenerla: il termine più ampio protegge chi arriva dopo, non solo chi è già pronto.
- Uso scorrettoIl diniego di informazioni del comma 6 non è una clausola di stile: va indicato quale motivo specifico — legge, interesse pubblico, interessi commerciali o concorrenza leale — lo giustifica, non un rifiuto generico.
- Uso scorrettoI termini di trenta e ventidue giorni sono minimi, non fissi: la complessità o la necessità di una visita dei luoghi possono imporre di allungarli, mai di comprimerli sotto quella soglia.
- Da leggere insieme aIl termine minimo del comma 3 decorre dalla trasmissione del bando secondo gli articoli 84 e 85, richiamati anche per la pubblicazione del bando di concessione.Art. 84Art. 85
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-184
MyGara applica questo articolo alle tue gare
Ogni gara pubblicata in Italia, letta e messa a confronto con quello che la tua impresa può fare.