Pubblicazione a livello nazionale
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Titolo III bandi, gli avvisi e gli inviti
- 1.
I bandi, gli avvisi di pre-informazione e quelli relativi agli appalti aggiudicati sono pubblicati, solo successivamente alla pubblicazione di cui all'articolo 84, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente. Tuttavia, la pubblicazione può comunque avere luogo qualora la pubblicazione a livello europeo non sia stata notificata entro quarantotto ore dalla conferma della ricezione dell'avviso conformemente all'articolo 84.
- 2.
Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC non contengono informazioni diverse da quelle degli avvisi o bandi trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e menzionano la data della trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o della pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante.
- 3.
Gli avvisi di pre-informazione di cui all'articolo 81, comma 1, non sono pubblicati sul sito istituzionale della stazione appaltante prima della trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea dell'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma. Gli avvisi indicano la data di tale trasmissione.
- 4.
I bandi, gli avvisi di pre-informazione e quelli relativi agli appalti aggiudicati sono comunicati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, che li pubblica successivamente al ricevimento della conferma di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o decorso il termine di cui al comma 1. Avvenuta tale pubblicazione, le stazioni appaltanti rendono accessibili i documenti di gara attraverso il collegamento ipertestuale comunicato alla Banca dati stessa, garantendone l'accesso e la disponibilità fino al completamento della procedura di gara e all'esecuzione del contratto. Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
- 5.
Le pubblicazioni sulla banca dati ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante avvengono senza oneri. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel codice avviene esclusivamente in via digitale sul sito istituzionale della stazione appaltante.
Il bando si pubblica sulla Banca dati dell'ANAC e sul sito della stazione appaltante, dopo quella europea, e gli effetti decorrono dalla data della Banca dati.
L'articolo 85 dice dove il bando si trova una volta uscito e da quando conta. Le sedi nazionali sono due: la Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e il sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente, e vengono dopo la pubblicazione europea dell'articolo 84. La data che conta, però, è una sola: quella della pubblicazione nella Banca dati, perché è lì che il comma 4 fa decorrere gli effetti giuridici degli atti pubblicati. Le pubblicazioni nelle due sedi sono senza oneri.
Stai calcolando un termine o contestando la pubblicità di una gara: il dies a quo è la data della Banca dati, non quella in cui il bando è comparso altrove.
- c. 1Le sedi nazionali sono due — la Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e il sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente — e si pubblica lì solo dopo la pubblicazione europea dell'articolo 84.
- c. 1Se quella europea non è stata notificata entro quarantotto ore dalla conferma della ricezione dell'avviso, la pubblicazione nazionale può avere luogo comunque.
- c. 2L'avviso pubblicato in Italia non porta informazioni diverse da quelle trasmesse all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, e menziona la data di quella trasmissione o della pubblicazione sul sito istituzionale.
- c. 3Gli avvisi di pre-informazione dell'articolo 81, comma 1, non vanno sul sito istituzionale prima che l'avviso che ne annuncia la pubblicazione sia stato trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, e ne indicano la data.
- c. 4La Banca dati pubblica quando riceve la conferma dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, o quando il termine del comma 1 è decorso; da lì i documenti di gara si aprono dal collegamento ipertestuale comunicato alla Banca dati, accessibile fino al completamento della procedura e all'esecuzione del contratto.
- c. 4Gli effetti giuridici degli atti pubblicati decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
Un'impresa di impianti tiene d'occhio il sito di un Comune e venerdì ci trova il bando di una manutenzione triennale. Sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici lo stesso bando compare il martedì successivo. È il martedì la data che conta: da lì il comma 4 fa decorrere gli effetti giuridici, quindi i termini agganciati alla pubblicazione partono da quel giorno e non da quando il bando si è visto sul sito. La documentazione, intanto, si apre dal collegamento ipertestuale comunicato alla Banca dati.
- Uso scorrettoLe quarantotto ore del comma 1 sono una valvola di sfogo, non una scorciatoia: decorrono dalla conferma della ricezione dell'avviso, e chi pubblica prima che siano passate salta un passaggio della sequenza.
- Uso scorrettoIl collegamento ipertestuale non si esaurisce il giorno della pubblicazione: il comma 4 chiede accesso e disponibilità fino all'esecuzione del contratto.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 84, che regola la pubblicazione europea a cui il comma 1 subordina quella nazionale, e all'articolo 83, che dice cosa il bando deve contenere.Art. 83Art. 84
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 27, che fa decorrere gli effetti dalla stessa data, e all'articolo 81, da cui vengono gli avvisi di pre-informazione del comma 3.Art. 27Art. 81
Spiegazione rivista il 16/08/2026 · art-85
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