Pubblicazione a livello europeo
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
- Aggiornato dal
- D.Lgs. 209/2024
Titolo III bandi, gli avvisi e gli inviti
- 1.Modificato
I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 sono redatti dalle stazioni appaltanti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo modalità conformi all'allegato II.7. La conferma da parte di detto Ufficio della ricezione e dell'avviso della pubblicazione trasmessa, con l'indicazione della data della pubblicazione, vale come prova della pubblicazione. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).
- 2.
I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo; il testo pubblicato in tali lingue è l'unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso o bando è pubblicata, a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, nelle altre lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea.
- 3.
Le stazioni appaltanti possono inviare per la pubblicazione avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, a condizione che essi siano trasmessi a tale ufficio secondo il modello e le modalità precisati al comma 1.
Sopra le soglie dell'articolo 14 si trasmette all'Ufficio delle pubblicazioni passando per la Banca dati nazionale, e la conferma che torna vale come prova.
L'articolo 84 dice dove e come esce un bando quando la gara sta sopra le soglie europee. Il percorso è uno solo: la stazione appaltante redige il bando o l'avviso e lo trasmette all'Ufficio delle pubblicazioni, ma non per via diretta — si passa dalla Banca dati nazionale, con le modalità dell'allegato II.7. Da lì torna una conferma che porta la data di pubblicazione, ed è quella a fare prova. La lingua è l'italiano, per esteso, ed è l'unico testo che fa fede; nelle altre lingue dell'Unione l'Ufficio pubblica una sintesi.
Stai ricostruendo la pubblicità di una gara: è una sequenza con date e conferme, e va messa in fila prima di dire se ha tenuto.
- c. 1L'obbligo riguarda i bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi sugli appalti aggiudicati di importo pari o superiore alle soglie dell'articolo 14: non è solo il bando, e la soglia comprende l'importo che la eguaglia.
- c. 1La stazione appaltante redige e trasmette, ma il canale non è diretto: si passa per la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, con modalità conformi all'allegato II.7.
- c. 1Prova della pubblicazione è la conferma che l'Ufficio restituisce, con la data indicata: a datare la pubblicità è quel documento, non il giorno dell'invio.
- c. 2Si pubblica per esteso in italiano, salve le norme sul bilinguismo della provincia autonoma di Bolzano, e il testo in quelle lingue è l'unico che fa fede: nelle altre lingue ufficiali l'Ufficio cura una sintesi.
- c. 3La stazione appaltante può mandare all'Ufficio anche avvisi che non sarebbero soggetti all'obbligo di pubblicazione europea, a condizione di usare il modello e le modalità del comma 1.
Un comune vuole dare visibilità europea a un appalto di servizi da 90.000 euro, che per le soglie dell'articolo 14 non dovrebbe andarci. Può farlo, e il comma 3 apre proprio a questo. La facoltà però ha una condizione: il modello e le modalità del comma 1, quindi lo stesso passaggio dalla Banca dati nazionale e la stessa modulistica. Un annuncio spedito all'Ufficio per altra via, o scritto a modo proprio, non è la pubblicazione di cui parla l'articolo: resta un'iniziativa del comune, e non lascia in mano la conferma su cui tutto il resto si appoggia.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 85: il livello nazionale viene dopo, non prima, salva l'eccezione che quell'articolo prevede per la pubblicazione europea non notificata in tempo.Art. 85
- Da leggere insieme aL'articolo 14 dice quando si è sopra soglia, l'allegato II.7 dice con quali regole si trasmette: qui non è ripetuto né l'uno né l'altro.Art. 14All. II.7
- Uso scorrettoTrasmesso non è pubblicato: finché la conferma non torna non c'è una data da opporre.
- Uso scorrettoLa sintesi nelle altre lingue è dell'Ufficio ed è una sintesi: chi sostiene di non aver visto un dato perché nella propria lingua non compariva chiede a quel testo qualcosa che il comma 2 non gli fa dire.
Spiegazione rivista il 16/08/2026 · art-84
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