Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Titolo IIL'aggiudicazione delle concessioni: principi generali e garanzie procedurali
- 1.
Per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), l'ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l'ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo.
- 2.
Ai contratti di importo inferiore alla soglia europea si applicano le norme sull'esecuzione di cui al Titolo III della presente Parte.
Sotto soglia europea, la concessione si può affidare senza bando, con almeno dieci operatori consultati a rotazione — o con gara ordinaria, se l'ente preferisce.
Per le concessioni di valore inferiore alla soglia di rilevanza europea, l'ente concedente ha una scorciatoia: la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, purché consulti almeno dieci operatori economici — individuati con indagini di mercato o tramite elenchi — nel rispetto della rotazione degli inviti. Non è un obbligo: l'ente resta libero di affidare la stessa concessione con le procedure di gara ordinarie, e la scelta tra le due strade non dipende dal tipo di prestazione dedotta in concessione. Una volta affidato, il contratto sotto soglia esegue secondo le stesse regole di esecuzione previste per i contratti di concessione in generale.
Stai verificando un affidamento sotto soglia: il numero minimo di operatori consultati e il criterio di rotazione sono i primi controlli, insieme alla facoltà di scegliere comunque la gara ordinaria.
- c. 1Per le concessioni di valore inferiore alla soglia di rilevanza europea, l'ente concedente può procedere con procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici — individuati con indagini di mercato o tramite elenchi — nel rispetto della rotazione degli inviti; resta comunque la facoltà di affidare con le procedure di gara ordinarie.
- c. 2Ai contratti di importo inferiore alla soglia europea si applicano le norme sull'esecuzione previste in generale per i contratti di concessione, senza eccezioni legate all'importo.
Un piccolo comune deve affidare la concessione di gestione del verde pubblico, il cui valore stimato resta sotto la soglia europea. Invece di pubblicare un bando, l'ufficio gare consulta almeno dieci operatori economici tratti da un elenco già costituito, alternandoli rispetto agli affidamenti precedenti per rispettare la rotazione degli inviti. La procedura negoziata chiude in poche settimane; il contratto che ne segue esegue secondo le stesse regole di esecuzione previste per i contratti di concessione in generale.
- Uso scorrettoLa procedura negoziata senza bando è una facoltà, non un obbligo: il comma 1 dice espressamente che resta ferma la possibilità di affidare la stessa concessione con le procedure di gara ordinarie.
- Uso scorrettoIl numero minimo di dieci operatori e il criterio di rotazione degli inviti non sono alternativi fra loro: la norma li richiede insieme, quale che sia il metodo — indagine di mercato o elenco di operatori economici — usato per individuarli.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 14, che definisce la soglia di rilevanza europea sotto la quale si applica questo regime semplificato.Art. 14
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-187
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