Modifica di contratti durante il periodo di efficacia
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Titolo IIIL'esecuzione delle concessioni
- 1.
Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione della concessione nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi purchè riferite agli indici sintetici di cui all'articolo 60, comma 3; tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche, nonchè le condizioni alle quali possono essere impiegate; esse non apportano modifiche che altererebbero la natura generale della concessione; b) per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, quando un cambiamento di concessionario: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione iniziale; 2) comporti per l'ente concedente notevoli inconvenienti o una sostanziale duplicazione dei costi; c) negli ulteriori casi in cui siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un ente concedente diligente non ha potuto prevedere; 2) la modifica non altera la natura generale della concessione; 3) nel caso di concessioni aggiudicate dall'ente concedente allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, l'eventuale aumento di valore non deve eccedere il 50 per cento del valore della concessione iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare le disposizioni della presente Parte; d) se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui l'ente concedente aveva inizialmente aggiudicato la concessione a causa di una delle seguenti circostanze: 1) la presenza di una clausola di revisione inequivocabile in conformità della lettera a); 2) al concessionario iniziale succeda, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purchè ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della direttiva 2014/23/UE; 3) nel caso in cui l'ente concedente si assuma gli obblighi del concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori, ove tale possibilità sia prevista dalla legislazione nazionale; e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali.
- 2.
Le concessioni possono parimenti essere modificate senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione se il valore della modifica è inferiore a entrambi i valori seguenti: a) la soglia di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE; b) il 10 per cento del valore della concessione iniziale.
- 3.
Le modifiche di cui al comma 2 non possono alterare la natura generale della concessione. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
- 4.
La modifica di una concessione durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale se la natura della concessione muta nella sua essenza rispetto a quella inizialmente conclusa. In ogni caso, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione; b) la modifica cambia l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale; c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione della concessione; d) se un nuovo concessionario sostituisce quello cui l'ente concedente aveva inizialmente aggiudicato la concessione in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d).
- 5.
Nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), l'ente concedente pubblica un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XI alla direttiva 2014/23/UE ed è pubblicato conformemente all'articolo 33 della stessa direttiva.
- 6.
Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b), per le concessioni aggiudicate dall'ente concedente allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II alla direttiva 2014/23/UE, l'eventuale aumento di valore non deve eccedere il 50 per cento del valore della concessione iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare le disposizioni della presente Parte.
Le concessioni si possono modificare senza rifare la gara in casi tipizzati — ma se cambiano la natura del rapporto serve una nuova procedura.
L'articolo elenca quando una concessione si può modificare senza tornare a gara — clausole già previste nel bando, lavori o servizi supplementari, circostanze imprevedibili, sostituzione tipizzata del concessionario, o modifiche di poco conto — e quando invece serve una nuova procedura perché la modifica è sostanziale: cambia l'essenza della concessione, avrebbe attratto altri concorrenti, o sposta l'equilibrio economico a favore del concessionario. Per alcuni casi l'ente concedente pubblica anche un avviso nella Gazzetta dell'Unione europea.
Stai verificando una modifica: il confronto tra i casi tipizzati del comma 1 e la sostanzialità del comma 4 è il controllo centrale.
- c. 1La concessione si può modificare senza una nuova procedura in cinque casi tassativi: clausole chiare già previste nel bando; lavori o servizi supplementari necessari, quando cambiare concessionario è impraticabile o troppo oneroso; circostanze impreviste da un ente diligente; sostituzione tipizzata del concessionario — clausola di revisione, successione societaria, assunzione degli obblighi verso i subappaltatori; modifiche non sostanziali, qualunque sia il valore.
- c. 2Le concessioni si possono modificare senza nuova procedura anche quando il valore della modifica resta sotto entrambe queste soglie: quella di rilevanza europea per le concessioni, e il 10 per cento del valore della concessione iniziale.
- c. 3Anche queste modifiche non possono alterare la natura generale della concessione; se le modifiche successive sono più di una, il valore si accerta sul complessivo netto delle modifiche.
- c. 4Una modifica è sostanziale se cambia la natura della concessione nella sua essenza — in particolare se avrebbe ammesso candidati o offerte diversi, se sposta l'equilibrio economico a favore del concessionario, se estende notevolmente l'ambito della concessione, o se sostituisce il concessionario fuori dai casi tipizzati.
- c. 5Nei casi dei lavori o servizi supplementari e delle circostanze imprevedibili, l'ente concedente pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
- c. 6Per le modifiche da clausola del bando e da lavori o servizi supplementari, se la concessione riguarda un'attività diversa da quelle dell'allegato II della direttiva sulle concessioni, l'aumento di valore non supera il 50 per cento della concessione iniziale, limite che vale per ciascuna modifica successiva.
Un concessionario che gestisce un ponte a pedaggio scopre, a lavori avviati, che un cedimento del terreno non individuato in progettazione richiede un rinforzo strutturale imprevisto. La circostanza non poteva essere prevista da un ente concedente diligente, il rinforzo non cambia la natura della concessione, e il suo costo resta entro il tetto consentito. L'ente concedente autorizza la modifica senza indire una nuova gara, ma pubblica comunque un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
- Uso scorrettoIl limite del comma 6 vale modifica per modifica: più modifiche successive non si sommano per eludere il tetto.
- Uso scorrettoI cinque casi del comma 1 sono tassativi: fuori da lì la modifica rientra nella soglia minore del comma 2, o è sostanziale e serve una nuova procedura.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 190: una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura, se non autorizzata qui, è uno dei motivi per cui l'ente concedente può risolvere la concessione.Art. 190
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-189
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