Revisione prezzi
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IIDegli istituti e delle clausole comuni
- 1.Modificato
Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi ((riferite alle prestazioni oggetto del contratto)).
- 2.Modificato
((Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano: a) una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire; b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.))
- 2-bis.Modificato
((Per gli appalti di servizi e forniture, resta ferma la facoltà di inserire nel contratto, oltre alle clausole di cui al comma 1, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti. In tale ipotesi, l'incremento di prezzo riconosciuto in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b), ai fini dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi.))
- 3.Modificato
Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici ((...)): a) ((con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater;)) b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici ((, anche disaggregati,)) dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici ((, anche disaggregati,)) delle retribuzioni contrattuali orarie.
- 4.Modificato
((Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater.))
- 4-bis.Modificato
((Gli indici di prezzo di cui al comma 3, lettera b), sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.))
- 4-ter.Modificato
((In relazione agli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilità di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b). Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli appalti di servizi e forniture il cui prezzo è determinato sulla base di una indicizzazione.))
- 4-quater.Modificato
((L'allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalità di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.))
- 5.
Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano: a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti; c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
La revisione dei prezzi è obbligatoria in ogni gara e scatta da sola, con soglie diverse per lavori e per servizi e forniture.
L'articolo 60 impone di inserire in ogni documento di gara iniziale una clausola di revisione dei prezzi, riferita alle prestazioni oggetto del contratto. Il meccanismo non è discrezionale: si attiva al verificarsi di condizioni oggettive di variazione dei costi, senza alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i lavori la soglia è il 3 per cento dell'importo, con copertura al 90 per cento del valore eccedente; per servizi e forniture la soglia sale al 5 per cento e la copertura scende all'80 per cento. Per questi ultimi resta anche possibile prevedere meccanismi ordinari di adeguamento all'indice inflattivo. La variazione si misura con indici sintetici diversi per le due categorie. Gli oneri non restano scoperti: l'articolo indica da dove prenderli, fra risorse per imprevisti, ribassi d'asta e somme di interventi già conclusi e collaudati.
Verifica quale coppia di soglie si applica — lavori o servizi e forniture — e se gli indici usati per calcolare la variazione sono corretti.
- c. 1È obbligatorio inserire nei documenti di gara iniziali la clausola di revisione prezzi, riferita alle prestazioni oggetto del contratto.
- c. 2Le clausole si attivano al verificarsi di condizioni oggettive: per i lavori sopra una variazione del 3 per cento, con copertura al 90 per cento dell'eccedenza; per servizi e forniture sopra il 5 per cento, con copertura all'80 per cento.
- c. 2-bisPer servizi e forniture resta ferma la facoltà di inserire, oltre alla clausola obbligatoria, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo all'indice inflattivo; l'incremento che ne deriva non entra nel calcolo della variazione rilevante per la soglia del 5 per cento.
- c. 3La variazione dei costi si determina con indici sintetici: per i lavori quelli individuati ai sensi del comma 4-quater; per servizi e forniture gli indici dei prezzi al consumo, alla produzione e delle retribuzioni contrattuali orarie.
- c. 5Per finanziare i maggiori oneri le stazioni appaltanti utilizzano le risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico, nel limite del 50 per cento, oltre a somme da ribassi d'asta e a somme di altri interventi già ultimati e collaudati.
Una stazione appaltante affida lavori di ristrutturazione con una clausola di revisione prezzi nei documenti di gara. A metà esecuzione l'indice sintetico segnala che il costo dell'opera è cresciuto del 6 per cento rispetto alla base d'asta, superando la soglia del 3 per cento. La clausola scatta senza una nuova negoziazione: la revisione copre il 90 per cento della variazione eccedente, mentre la parte sotto soglia resta a carico dell'appaltatore. La stazione appaltante finanzia il maggior onere attingendo prima alle somme accantonate per imprevisti, entro il limite consentito, e completa con i ribassi d'asta disponibili sullo stesso intervento.
- Uso scorrettoLe clausole di revisione prezzi non possono alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro: restano un meccanismo di aggiornamento entro condizioni oggettive, non uno strumento per rinegoziarne l'oggetto.
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-60
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