Revisione del contratto di concessione
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Titolo IIIL'esecuzione delle concessioni
- 1.
Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purchè non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.
- 2.
In sede di revisione ai sensi del comma 1 non è consentito concordare modifiche che alterino la natura della concessione, o modifiche sostanziali che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione.
- 3.Modificato
((Nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, per le quali non sia già prevista l'espressione del parere del CIPESS, la revisione è subordinata al previo parere non vincolante del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS). Negli altri casi, è facoltà dell'ente concedente sottoporre la revisione al previo parere del NARS. Qualora l'ente concedente intenda discostarsi dal parere reso, è tenuto a darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della decisione e indicando, in particolare, la modalità di contabilizzazione adottata.))
- 4.
In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario le parti possono recedere dal contratto. In tal caso, al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 190, comma 4, lettere a) e b), a esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.
Il concessionario può chiedere la revisione del contratto quando un evento imprevedibile ne stravolge i conti — non quando è il rischio che si è preso.
L'articolo 192 disciplina la revisione del contratto di concessione quando eventi sopravvenuti, straordinari e imprevedibili — compreso il mutamento della normativa o della regolazione — incidono in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario, purché non imputabili al concessionario: può chiedere una revisione mirata a ricondurre il contratto ai livelli pattuiti in origine, nella misura strettamente necessaria. Lo squilibrio dovuto a eventi allocati alla parte privata resta a suo carico. La revisione ha un confine netto: non può alterare la natura della concessione né introdurre modifiche sostanziali che, previste già in gara, avrebbero cambiato i partecipanti o l'offerta accettata. Per le opere di interesse statale, o finanziate dallo Stato, passa per il parere del NARS, in certi casi obbligatoriamente; se l'ente se ne discosta deve motivare. Mancato l'accordo, le parti recedono, con rimborso limitato.
Verifica se lo squilibrio nasce da un evento allocato dal contratto alla parte privata: in tal caso la revisione non spetta.
- c. 1Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili — incluso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento — non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario, il concessionario può chiedere la revisione nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli pattuiti in origine; l'alterazione dovuta a eventi allocati alla parte privata resta a suo carico.
- c. 2In sede di revisione ai sensi del comma 1 non è consentito concordare modifiche che alterino la natura della concessione, né modifiche sostanziali che, se contenute nella procedura iniziale, avrebbero ammesso candidati diversi, un'offerta diversa, o attirato altri partecipanti.
- c. 3Per le opere di interesse statale o finanziate dallo Stato, senza già previsto parere del CIPESS, la revisione è subordinata al previo parere non vincolante del NARS; negli altri casi è facoltà dell'ente richiederlo. Se se ne discosta, deve motivare, indicando ragioni e contabilizzazione.
- c. 4In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario le parti possono recedere; al concessionario sono rimborsati gli importi dell'articolo 190, comma 4, lettere a) e b), esclusi gli oneri di scioglimento anticipato delle coperture sul rischio di tasso.
Una società titolare della concessione per l'illuminazione pubblica di un Comune vede una nuova normativa tecnica imporre requisiti che fanno impennare i costi di adeguamento degli impianti, senza responsabilità della concessionaria. Chiede all'ente la revisione per tornare all'equilibrio pattuito in gara, senza modifiche che snaturino la concessione o che avrebbero attirato altri concorrenti se note fin dall'inizio. L'ente valuta se sentire comunque il NARS. Se le parti non trovano un'intesa, recedono: alla concessionaria restano rimborsate solo le voci della disciplina sulla risoluzione, escluse le coperture sul rischio di tasso.
- Uso scorrettoSe l'ente concedente si discosta dal parere del NARS, deve motivare, dando conto delle ragioni e della contabilizzazione adottata: la sola discrezionalità non basta a giustificare lo scostamento.
- Da leggere insieme aL'equilibrio economico-finanziario che la revisione ripristina è quello dell'articolo 177: convenienza economica e sostenibilità finanziaria insieme, non un margine di profitto qualsiasi.Art. 177
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-192
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