Controlli sull'esecuzione e collaudo
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte VIDei servizi globali
- 1.
Il collaudo delle infrastrutture è effettuato nei modi e nei termini previsti dalle norme in tema di appalti di lavori.
- 2.
Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità l'ente concedente può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi a disposizione dell'ente concedente per la realizzazione delle predette infrastrutture con le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice. L'affidatario del supporto al collaudo non può avere rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto, eseguito o controllato in tutto o in parte il compimento della infrastruttura.
Il collaudo delle infrastrutture segue le regole ordinarie sui lavori pubblici, ma per le opere più complesse l'ente può chiamare specialisti esterni, a patto che non abbiano lavorato all'opera.
L'articolo 206 chiude il controllo sul contraente generale: il collaudo delle infrastrutture segue le stesse regole previste per gli appalti di lavori. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità, l'ente concedente può però autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi di servizi di supporto e di indagine forniti da soggetti specializzati nel settore, con oneri a carico dei fondi dell'ente. Le modalità e i limiti di questo supporto sono fissati da un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La norma pone però un paletto netto sull'indipendenza: chi presta questo supporto non può avere rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto, eseguito o controllato, anche solo in parte, la stessa infrastruttura.
Nel valutare l'indipendenza di chi presta supporto al collaudo, controlla ogni rapporto di collegamento con progettazione, direzione, esecuzione o controllo dell'infrastruttura, anche parziale.
- c. 1Il collaudo delle infrastrutture è effettuato nei modi e nei termini previsti dalle norme in tema di appalti di lavori.
- c. 2Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità, l'ente concedente può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore, con oneri a carico dei fondi dell'ente secondo modalità e limiti fissati da un decreto ministeriale.
- c. 2L'affidatario del supporto al collaudo non può avere rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto, eseguito o controllato, in tutto o in parte, il compimento dell'infrastruttura.
Un ente concedente deve collaudare un viadotto di particolare complessità strutturale e decide di autorizzare la commissione di collaudo ad avvalersi del supporto di un ingegnere specializzato in opere di grande luce, con l'onere a carico dei fondi stanziati per l'infrastruttura. Prima di conferire l'incarico, l'ente verifica che il professionista non abbia avuto alcun ruolo nella progettazione, nella direzione o nell'esecuzione dei lavori sullo stesso viadotto, né abbia partecipato ai controlli in corso d'opera. Il collaudo prosegue poi secondo i modi e i termini ordinari previsti per gli appalti di lavori.
- Uso scorrettoL'affidatario del supporto al collaudo non può avere alcun rapporto di collegamento con chi ha progettato, diretto, eseguito o controllato l'infrastruttura, nemmeno per una parte del suo compimento.
- Da leggere insieme aL'ente concedente che nomina i collaudatori ed effettua il collaudo dell'opera affidata al contraente generale, come previsto dall'articolo 204, applica al collaudo stesso le regole di questo articolo.Art. 204
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-206
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