Regole applicabili alle comunicazioni
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IIDella digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti
- 1.
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
Le comunicazioni di gara passano dalla piattaforma; solo quello che la piattaforma non gestisce cade sul domicilio digitale.
L'articolo 29 dice attraverso quale canale passano le comunicazioni e gli scambi di informazioni previsti dal Codice, che siano richieste di chiarimento, comunicazioni di esito o qualunque altro scambio fra i soggetti di una procedura. Il comma, unico, fissa una gerarchia di tre livelli. Il canale ordinario sono le piattaforme dell'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, usate in conformità al codice dell'amministrazione digitale. Per quanto quelle piattaforme non coprono, si usa il domicilio digitale, che diventa così il canale di riserva per ogni comunicazione che il sistema informatico non sa gestire. E per le comunicazioni fra pubbliche amministrazioni, si applica la disciplina propria che il codice dell'amministrazione digitale detta specificamente per quel rapporto, non la regola generale pensata per il rapporto con gli operatori economici.
Se contesti la validità di una comunicazione, verifica prima se doveva passare dalla piattaforma o se rientrava nei casi residuali del domicilio digitale: il canale sbagliato può incidere sulla decorrenza dei termini.
- c. 1Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni previsti dal Codice sono eseguiti, in conformità al codice dell'amministrazione digitale, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale.
- c. 1Per quanto non è previsto dalle piattaforme dell'ecosistema nazionale, le comunicazioni si eseguono mediante l'utilizzo del domicilio digitale.
- c. 1Per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni si applica la disciplina specifica del codice dell'amministrazione digitale dedicata a quel caso, in luogo della regola generale.
Durante una procedura, una stazione appaltante deve chiedere a un concorrente un chiarimento su un aspetto che il modulo di comunicazione della piattaforma non contempla, perché riguarda un adempimento accessorio non gestito dal sistema. Non potendo passare dalla piattaforma, la stazione appaltante invia la richiesta al domicilio digitale del concorrente, che risulta così validamente informato pur senza aver ricevuto nulla tramite il canale ordinario.
- Uso scorrettoIl domicilio digitale è un canale residuale, non alternativo a scelta libera: si usa solo per quanto le piattaforme dell'ecosistema nazionale non prevedono, non per comodità quando la piattaforma sarebbe comunque disponibile.
- Da leggere insieme aLe piattaforme richiamate da questo articolo sono quelle dell'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, definito dall'articolo 22 come l'insieme dei servizi digitali infrastrutturali e delle piattaforme di approvvigionamento digitale dell'articolo 25.Art. 22Art. 25
- Da leggere insieme aQuesto articolo fissa il canale, non il contenuto: le comunicazioni che altri articoli impongono espressamente — come quelle sugli esiti della procedura dell'articolo 90 — restano dovute nel merito, e viaggiano attraverso il canale qui indicato.Art. 90
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-29
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