Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IIDella digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti
- 1.
L'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) è costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, di cui all'articolo 23 e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti di cui all'articolo 25.
- 2.
Le piattaforme e i servizi digitali di cui al comma 1 consentono, in particolare: a) la redazione o l'acquisizione degli atti in formato nativo digitale; b) la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici; c) l'accesso elettronico alla documentazione di gara; d) la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l'interoperabilità con il fascicolo virtuale dell'operatore economico; e) la presentazione delle offerte f) l'apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalità digitale; g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.
- 3.
Le basi di dati di interesse nazionale alimentano l'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, ai sensi dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
L'ecosistema nazionale di e-procurement mette insieme le piattaforme del ciclo di vita e quelle usate dalle stazioni appaltanti, e le basi di dati nazionali lo alimentano dall'esterno.
L'articolo 22 definisce l'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, l'infrastruttura su cui poggia la digitalizzazione dei contratti pubblici. È fatto di due componenti: le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali che abilitano la gestione del ciclo di vita del contratto, e le piattaforme di approvvigionamento digitale che le singole stazioni appaltanti usano per operare. Il comma 2 elenca, senza chiuderlo, cosa queste piattaforme rendono possibile: dalla redazione digitale nativa degli atti fino al controllo dei contratti in esecuzione, passando per il documento di gara unico europeo, il fascicolo di gara e le garanzie. Il comma 3 aggiunge che le basi di dati di interesse nazionale alimentano l'ecosistema, secondo le regole del codice dell'amministrazione digitale.
L'elenco del comma 2 non è chiuso — «in particolare» lo dice esplicitamente — quindi una funzione di piattaforma non elencata non è per ciò solo estranea all'ecosistema.
- c. 1L'ecosistema nazionale di e-procurement è costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali che abilitano la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti.
- c. 2Le piattaforme e i servizi digitali consentono, in particolare: la redazione o l'acquisizione degli atti in formato nativo digitale, la pubblicazione e la trasmissione dei dati alla Banca dati nazionale, l'accesso elettronico alla documentazione di gara, la presentazione del documento di gara unico europeo con interoperabilità verso il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la presentazione delle offerte, la gestione digitale del fascicolo di gara, e il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in esecuzione, comprese le garanzie.
- c. 3Le basi di dati di interesse nazionale alimentano l'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, secondo le previsioni del codice dell'amministrazione digitale.
Un'impresa che partecipa a una gara compila il documento di gara unico europeo in formato digitale sulla piattaforma della stazione appaltante, e quella piattaforma verifica in automatico i dati già presenti nel fascicolo virtuale dell'impresa, senza che questa debba ricaricare nulla. Alla presentazione dell'offerta, gli stessi atti restano nel fascicolo di gara digitale che la stazione appaltante apre e conserva per l'intera procedura, e più avanti la stessa piattaforma serve anche al controllo dei contratti in esecuzione: piattaforma della stazione appaltante e servizi infrastrutturali dell'ecosistema lavorano come un solo sistema, non come due canali separati.
- Uso scorrettoL'elenco del comma 2 apre con «in particolare»: non è un elenco chiuso delle funzioni delle piattaforme, ed è un errore leggerlo come se una funzione non nominata fosse per ciò solo esclusa dall'ecosistema.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 23, da cui vengono le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali del ciclo di vita, e all'articolo 25, da cui vengono le piattaforme di approvvigionamento digitale delle stazioni appaltanti.Art. 23Art. 25
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 24, la cui interoperabilità con il fascicolo virtuale dell'operatore economico è richiamata proprio nel comma 2 di questo articolo, a proposito del documento di gara unico europeo.Art. 24
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-22
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