Dibattito pubblico
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
- Aggiornato dal
- D.Lgs. 209/2024
Parte IIIDella programmazione
- 1.
Salvi i casi di dibattito pubblico obbligatorio indicati nell'allegato I.6, la stazione appaltante o l'ente concedente può indire il dibattito pubblico, ove ne ravvisi l'opportunità in ragione della particolare rilevanza sociale dell'intervento e del suo impatto sull'ambiente e sul territorio, garantendone in ogni caso la celerità.
- 2.Abrogato
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).
- 3.
Il dibattito pubblico si apre con la pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente di una relazione contenente il progetto dell'opera e l'analisi di fattibilità delle eventuali alternative progettuali.
- 4.
Le amministrazioni statali interessate alla realizzazione dell'intervento, le regioni e gli altri enti territoriali interessati dall'opera, nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, che, in ragione degli scopi statutari, sono interessati dall'intervento, possono presentare osservazioni e proposte entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3.
- 5.
Il dibattito pubblico si conclude, entro un termine compatibile con le esigenze di celerità, comunque non superiore a centoventi giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3, con una relazione, redatta dal responsabile del dibattito pubblico e contenente una sintetica descrizione delle proposte e delle osservazioni pervenute, con l'eventuale indicazione di quelle ritenute meritevoli di accoglimento. La relazione conclusiva è pubblicata sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente.
- 6.
Gli esiti del dibattito, ivi comprese eventuali proposte di variazione dell'intervento, sono valutati dalla stazione appaltante o dall'ente concedente ai fini dell'elaborazione del successivo livello di progettazione.
- 7.
Resta ferma la disciplina prevista da specifiche disposizioni di legge per il dibattito pubblico afferente agli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021.
- 8.
L'allegato I.6 disciplina: a) i casi in cui il dibattito pubblico è obbligatorio; b) le modalità di partecipazione e di svolgimento del dibattito pubblico; c) le modalità di individuazione e i compiti del responsabile del dibattito pubblico; d) gli eventuali contenuti ulteriori della relazione iniziale e di quella conclusiva del procedimento di dibattito pubblico.
Prima del progetto definitivo, chi ha un interesse diffuso può dire la sua — solo se è organizzato in un'associazione o un comitato.
L'articolo 40 disciplina il dibattito pubblico: la fase in cui, prima di completare la progettazione di un'opera, si raccolgono osservazioni da chi ne è coinvolto. Fuori dai casi obbligatori, la stazione appaltante o l'ente concedente può indirlo quando l'intervento ha una rilevanza sociale o un impatto significativo sul territorio. Si apre con la pubblicazione online del progetto e delle alternative; amministrazioni, enti territoriali e associazioni o comitati portatori di interessi diffusi possono intervenire entro un termine definito; si chiude con una relazione del responsabile, valutata dalla stazione appaltante per la progettazione successiva.
Verifica per primo se l'intervento rientra fra i casi di dibattito pubblico obbligatorio: è la domanda che decide se la fase va programmata prima di tutto il resto.
- c. 1La stazione appaltante o l'ente concedente può indire il dibattito pubblico, oltre ai casi obbligatori, per la rilevanza sociale dell'intervento o il suo impatto su ambiente e territorio, garantendone comunque la celerità.
- c. 3Il dibattito pubblico si apre con la pubblicazione, sul sito istituzionale, di una relazione con il progetto dell'opera e l'analisi di fattibilità delle alternative progettuali.
- c. 4Le amministrazioni statali interessate, le regioni, gli enti territoriali coinvolti e i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, coerenti con gli scopi statutari, possono presentare osservazioni entro sessanta giorni dalla pubblicazione.
- c. 5Il dibattito si conclude, in un termine compatibile con le esigenze di celerità e comunque non oltre centoventi giorni dalla pubblicazione, con una relazione del responsabile, pubblicata anch'essa sul sito.
- c. 6Gli esiti del dibattito, incluse eventuali proposte di variazione dell'intervento, sono valutati dalla stazione appaltante o dall'ente concedente per la progettazione successiva.
- c. 7Resta ferma la disciplina specifica per il dibattito pubblico sugli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del Piano complementare.
- c. 8Un allegato tecnico disciplina i casi in cui il dibattito è obbligatorio, le modalità di svolgimento, e i compiti del responsabile del dibattito.
Un ente concedente progetta un impianto di trattamento rifiuti che non rientra fra i casi obbligatori, ma valuta che il suo impatto su ambiente e territorio giustifichi la consultazione. Pubblica sul sito una relazione con il progetto e le alternative valutate. Un comitato di residenti, costituito per statuto a tutela del territorio, presenta osservazioni entro il termine, insieme al comune limitrofo coinvolto. Il responsabile del dibattito redige la relazione conclusiva, indicando quali proposte meritano accoglimento, e la pubblica. L'ente concedente valuta gli esiti e li recepisce nella progettazione successiva.
- Uso scorrettoIl diritto a presentare osservazioni non è aperto a chiunque affermi un interesse: spetta solo ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, e solo per gli scopi che i loro statuti dichiarano.
- Da leggere insieme aSe il dibattito pubblico si è svolto, i suoi esiti confluiscono nella conferenza di servizi dell'articolo 38, ed è escluso il ricorso a un'altra forma di consultazione pubblica sullo stesso intervento.Art. 38
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-40
MyGara applica questo articolo alle tue gare
Ogni gara pubblicata in Italia, letta e messa a confronto con quello che la tua impresa può fare.