Art. 61 D.Lgs. 36/2023

Contratti riservati

In vigore dal
31/12/2024
Testo vigente al
14/08/2026
Aggiornato dal
D.Lgs. 209/2024

Parte IIDegli istituti e delle clausole comuni

  1. 1.
    Modificato

    Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e ((...)) di concessione o possono riservarne l'esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori ((...)) sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

  2. 2.
    Abrogato

    ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).

  3. 2-bis.
    Modificato

    ((Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 48, comma 2, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o possono riservarne l'esecuzione a piccole e medie imprese.))

  4. 3.

    Il bando di gara o l'avviso di pre-informazione danno espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservati.

  5. 4.
    Modificato

    ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)). Si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

  6. 5.
    Abrogato

    ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).

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