Ambito e norme applicabili
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
- Aggiornato dal
- D.Lgs. 209/2024
Libro IIIDell'appalto nei settori specialiParte IDisposizioni generali
- 1.
Le disposizioni del presente Libro si applicano alle stazioni appaltanti o agli enti concedenti che svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152. Le disposizioni del presente Libro si applicano, altresì, agli altri soggetti che annoverano tra le loro attività una o più tra quelle previste dagli articoli da 146 a 152 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi.
- 2.
Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi applicano le disposizioni del presente Libro solo per i contratti strumentali da un punto di vista funzionale a una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152.
- 3.Modificato
Ai contratti di cui al presente Libro si applicano, oltre alle sue disposizioni: a) il Libro I, Parte I, Titolo I, eccetto l'articolo 6; b) nell'ambito del Libro I, Parte I, Titolo II, gli articoli 13, 14, 16, 17 e 18. L'articolo 15 si applica solo alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti che sono amministrazioni aggiudicatrici; c) il Libro I, Parte II; d) nell'ambito del Libro I, Parte IV, gli articoli 41, 42, 43, 44, 45 e 46; e) nell'ambito del Libro II, Parte II, gli articoli 57, 60 e 61; f) nell'ambito del Libro II, Parte III, Titolo I, l'articolo 64; g) nell'ambito del Libro II, Parte III, il Titolo II; g-bis) ((nell'ambito del Libro II, Parte V, Titolo IV, l'articolo 106;)) h) nell'ambito del Libro II, Parte V, Titolo IV, il Capo II si applica nei limiti di cui agli articoli 167, 168 e 169; i) ((nell'ambito del Libro II, Parte VI, gli articoli 113, 116, 117, 119, 120, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, 122 e 125;)) i-bis) ((nell'ambito del Libro V, Parte I, Titolo II, gli articoli da 215 a 219.))
- 3-bis.Modificato
((Per i servizi di ricerca e sviluppo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 135.))
- 4.Modificato
Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi hanno facoltà di adottare propri atti, con i quali possono in via preventiva: a) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)); b) prevedere una disciplina di adattamento delle funzioni del RUP alla propria organizzazione; c) specificare la nozione di variante in corso d'opera in funzione delle esigenze proprie del mercato di appartenenza e delle caratteristiche di ciascun settore, nel rispetto dei principi e delle norme di diritto dell'Unione europea.
- 5.
Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono determinare le dimensioni dell'oggetto dell'appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata e tenendo conto delle esigenze del settore speciale in cui operano. Nel caso di suddivisione in lotti, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti indicano nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare offerte o a negoziare, se le offerte possono essere presentate per uno, per più o per l'insieme dei lotti.
Il Libro III sui settori speciali vale solo per i contratti legati all'attività di acqua, energia, trasporti o servizi postali, con un pacchetto mirato di norme prese dagli altri Libri.
L'articolo 141 apre il Libro III e ne fissa i confini. Si applica alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti che svolgono una delle attività elencate negli articoli da 146 a 152 — i settori speciali — e si estende a chi le svolge in virtù di diritti speciali o esclusivi. Per le imprese pubbliche e i titolari di diritti speciali, però, il Libro non copre ogni contratto: solo quelli strumentali, dal punto di vista funzionale, all'attività di settore speciale. Oltre alle proprie norme, richiama in blocco un elenco di disposizioni prese dagli altri Libri, individuate lettera per lettera. Le imprese pubbliche possono anche adottare propri atti preventivi su RUP e variante in corso d'opera, e non devono motivazione aggravata per scegliere di non suddividere in lotti.
Verifica due cose: se l'attività dell'ente rientra negli articoli 146-152, e se il contratto è davvero strumentale a quell'attività.
- c. 1Il Libro III si applica alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti che svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152, e si estende agli altri soggetti che le svolgono in virtù di diritti speciali o esclusivi.
- c. 2Le imprese pubbliche e i titolari di diritti speciali o esclusivi applicano il Libro III solo per i contratti strumentali, dal punto di vista funzionale, a una delle attività dei settori speciali.
- c. 3Oltre alle proprie disposizioni, si applica un elenco puntuale di articoli tratti dai Libri I, II e V del Codice, individuati lettera per lettera.
- c. 3-bisPer i servizi di ricerca e sviluppo trova applicazione quanto previsto dall'articolo 135.
- c. 4Le imprese pubbliche e i titolari di diritti speciali o esclusivi possono adottare propri atti preventivi su RUP e variante in corso d'opera, secondo le esigenze del proprio settore.
- c. 5Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti determinano le dimensioni di appalto e lotti senza obbligo di motivazione aggravata; se suddividono, indicano se le offerte possono riguardare uno, più o l'insieme dei lotti.
Un gestore di una rete di acquedotti, impresa pubblica, affida due contratti. Il primo riguarda la sostituzione di un tratto di tubazioni: è strumentale all'attività per cui rientra nei settori speciali, quindi si applica il Libro III. Il secondo riguarda il catering per la mensa dei dipendenti amministrativi: non ha alcun legame funzionale con la rete idrica, quindi resta fuori e segue le regole ordinarie. La differenza non dipende da chi affida, ma da cosa affida.
- Uso scorrettoLa strumentalità del comma 2 va letta in senso stretto: non basta essere impresa pubblica o titolare di diritti speciali per estendere il Libro III a ogni contratto, comprese le forniture generiche estranee all'attività di settore speciale.
- Da leggere insieme aPer stabilire se un ente rientra nei settori speciali occorre guardare quale attività svolge fra quelle degli articoli da 146 a 152: il presente articolo definisce solo il perimetro soggettivo, non quello oggettivo.Art. 146Art. 147Art. 148Art. 149Art. 150Art. 151Art. 152
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-141
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