Partenariato per l'innovazione
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IVDelle procedure di scelta del contraente
- 1.
Nei documenti di gara la stazione appaltante identifica l'esigenza di prodotti, servizi o lavori innovativi che non può essere soddisfatta con quelli disponibili sul mercato. Indica altresì gli elementi dei prodotti, servizi o lavori innovativi identificati che definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare. Tali informazioni sono sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito della soluzione richiesta e decidere se partecipare alla procedura.
- 2.
Nel partenariato per l'innovazione qualsiasi operatore economico può formulare una domanda di partecipazione in risposta a un bando di gara o a un avviso di indizione di gara, fornendo gli elementi richiesti dalla stazione appaltante.
- 3.
La stazione appaltante può decidere di instaurare il partenariato per l'innovazione con uno o più operatori economici che conducono attività di ricerca e sviluppo separate. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84. Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108.
- 4.
Nel selezionare i candidati le stazioni appaltanti applicano i criteri relativi alle capacità dei candidati nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative. Soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni richieste possono presentare progetti di ricerca e di innovazione.
- 5.
Il partenariato per l'innovazione è strutturato in fasi successive secondo la sequenza del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori, il cui valore stimato non deve essere sproporzionato rispetto all'investimento richiesto per il loro sviluppo. In particolare, la durata e il valore delle varie fasi riflettono il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza di attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il partenariato per l'innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante rate congrue. Sulla base degli obiettivi intermedi e del loro effettivo conseguimento, la stazione appaltante può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l'innovazione o, nel caso di un partenariato con più operatori, di ridurre il numero degli operatori risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara tali possibilità e le condizioni per avvalersene.
- 6.
L'offerta iniziale e quelle successive, esclusa l'offerta finale, possono essere negoziate per migliorarne il contenuto, salvo che per gli aspetti relativi ai requisiti minimi e ai criteri di aggiudicazione. Ove previsto nel bando di gara, nell'invito a confermare l'interesse o in altro documento di gara e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi previsto, le negoziazioni nel corso della procedura possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare. La stazione appaltante informa per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi; concede agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.
Si compra qualcosa che ancora non esiste: prima si finanzia lo sviluppo per fasi, e solo dopo si acquista il risultato.
Il partenariato per l'innovazione unisce in un contratto solo quello che di norma sono due cose distinte: far sviluppare una soluzione e poi comprarla. Si usa quando l'esigenza non è soddisfacibile con ciò che il mercato già offre, e la stazione appaltante deve dichiararlo nei documenti di gara insieme ai requisiti minimi. La selezione non guarda i requisiti abituali ma la capacità di ricerca e sviluppo dei candidati. Il rapporto si struttura poi in fasi, con obiettivi intermedi e pagamenti a rate: dopo ogni fase la stazione appaltante può fermarsi, se e solo se lo aveva scritto prima.
Il perimetro dell'esigenza «non soddisfacibile con soluzioni disponibili» è il presupposto su cui la scelta della procedura regge o cade.
- c. 1I documenti di gara devono identificare l'esigenza innovativa che il mercato non copre e dire quali elementi sono requisiti minimi, con la precisione che serve a un operatore per decidere se partecipare.
- c. 3Il partenariato si può instaurare con uno o più operatori, ciascuno impegnato in una ricerca per conto proprio. Le domande hanno un termine minimo di trenta giorni e si aggiudica unicamente sul miglior rapporto qualità/prezzo.
- c. 4I candidati si selezionano sulle capacità di ricerca e sviluppo e sulla messa a punto di soluzioni innovative: non sono i requisiti che ci si aspetta in un appalto ordinario.
- c. 5Il rapporto si articola in fasi con obiettivi intermedi e remunerazione a rate. Dopo ogni fase la stazione appaltante può risolvere il partenariato o ridurre gli operatori, ma solo se lo aveva previsto nei documenti di gara con le relative condizioni.
- c. 6Offerta iniziale e successive si negoziano per migliorarle, tranne che sui requisiti minimi e sui criteri di aggiudicazione; l'offerta finale non si negozia. Se cambiano le specifiche tecniche, chi è ancora in gara va informato per iscritto e deve avere tempo per rifare l'offerta.
Un'azienda ospedaliera ha bisogno di un sistema di tracciamento dei dispositivi impiantabili che integri reparti e sala operatoria: sul mercato esistono pezzi della soluzione, non la soluzione. Indice un partenariato e lo struttura in tre fasi — studio di fattibilità, prototipo in due reparti pilota, fornitura a regime — con un obiettivo verificabile alla fine di ciascuna e pagamenti a rate. Nei documenti di gara scrive che, se un obiettivo intermedio non viene raggiunto, il partenariato si risolve. Il prototipo non supera la verifica: l'azienda può fermarsi senza acquistare nulla. Senza quella condizione scritta prima, l'uscita non ci sarebbe stata.
- Uso scorrettoIl partenariato non è la via per comprare in modo riservato qualcosa che il mercato già offre in una versione poco diversa: il presupposto è che la soluzione non sia disponibile, e senza quello resta la più derogatoria fra le procedure ordinarie senza averne la ragione.
- Uso scorrettoInterrompere dopo una fase o ridurre gli operatori sono facoltà che esistono solo se dichiarate prima con le loro condizioni: esercitarle senza averle annunciate cambia il rischio su cui chi ha investito in ricerca aveva deciso di partecipare.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 70, che ne fissa il presupposto d'uso e la condizione che prestazioni e costi massimi siano concordati in partenza, e all'articolo 108, che è il criterio di aggiudicazione richiamato qui.Art. 70Art. 108
Spiegazione rivista il 16/08/2026 · art-75
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