Fissazione dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Titolo IIILa documentazione dell'offerente e i termini per la presentazione delle domande e delle offerte
- 1.
Le stazioni appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell'appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell'offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati.
- 2.Modificato
I termini di cui al comma 1 sono prorogati in misura adeguata e proporzionale: a) se un operatore economico interessato a partecipare alla procedura di aggiudicazione abbia richiesto in tempo utile informazioni supplementari significative ai fini della preparazione dell'offerta e, per qualsiasi motivo, le abbia ricevute meno di sei giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle offerte, o, in caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 71, comma 3, e 72, comma 6, meno di quattro giorni prima; b) se sono apportate modifiche significative ai documenti di gara; c) nei casi di cui all'articolo 25, comma 2, terzo periodo. ((In tali casi, la stazione appaltante dà tempestiva pubblicità dell'avviso relativo alla proroga sul proprio sito istituzionale.)).
- 3.
In caso di proroga dei termini di presentazione delle offerte è consentito agli operatori economici che hanno già presentato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.
- 4.
Se nel corso della procedura di aggiudicazione la stazione appaltante richiede a un operatore economico un adempimento per il quale non è previsto un termine, tale termine è di dieci giorni, salvo che sia diversamente disposto dalla stessa stazione appaltante.
Il termine per offrire si calibra sulla complessità dell'appalto, si proroga se le carte in tavola cambiano, e senza un termine altrove vale un default legale.
L'articolo 92 fissa la regola generale sui termini per presentare domande e offerte, oltre ai minimi già previsti per le singole procedure. Il comma 1 chiede di calibrare il termine sulla complessità dell'appalto, sul tempo per prepararla, sul sopralluogo e sulla consultazione dei documenti di gara. Il comma 2 elenca i casi in cui il termine va prorogato: informazioni tardive, modifiche significative ai documenti, o il malfunzionamento della piattaforma. Il comma 3 protegge chi ha già offerto: può ritirarla e ripresentarla. Il comma 4 chiude il cerchio: un adempimento chiesto senza un termine proprio vale dieci giorni, salvo diversa indicazione della stazione appaltante.
Se un adempimento chiesto in corso di procedura non ha un termine proprio, il default legale è dieci giorni: verificalo prima di contestare una scadenza come troppo stretta.
- c. 1La stazione appaltante fissa termini adeguati alla complessità dell'appalto e al tempo per prepararli, tenendo conto del sopralluogo, se indispensabile, e della consultazione dei documenti di gara; restano fermi i termini minimi delle singole procedure.
- c. 2Il termine va prorogato se un operatore ha chiesto in tempo utile informazioni supplementari significative e le ha ricevute meno di sei giorni prima della scadenza, o meno di quattro nelle procedure accelerate degli articoli 71, comma 3, e 72, comma 6.
- c. 2Il termine va prorogato anche per modifiche significative ai documenti di gara, o per il malfunzionamento della piattaforma dell'articolo 25, comma 2, terzo periodo. In entrambi i casi la stazione appaltante dà tempestiva pubblicità dell'avviso di proroga sul proprio sito.
- c. 3Se i termini vengono prorogati, chi ha già presentato un'offerta può ritirarla ed eventualmente sostituirla.
- c. 4Un adempimento chiesto in corso di procedura senza un termine proprio vale dieci giorni, salvo che la stazione appaltante ne disponga diversamente.
Un comune bandisce una procedura per l'affidamento di un servizio di manutenzione del verde pubblico. A pochi giorni dalla scadenza, un'impresa chiede chiarimenti tecnici sul capitolato e li riceve a ridosso del termine. Perché la richiesta era tempestiva e la risposta tardiva, il comune proroga il termine in misura proporzionale al ritardo, dandone tempestiva pubblicità sul proprio sito. Un'altra impresa, che aveva già presentato offerta, la ritira e ne presenta una nuova entro la nuova scadenza.
- Uso scorrettoLa proroga non è discrezionale: scatta solo nei casi tassativi del comma 2, non per qualunque difficoltà lamentata da un concorrente.
- Da leggere insieme aIl caso della lettera c) rimanda all'articolo 25, comma 2, terzo periodo, la norma sul malfunzionamento della piattaforma: la proroga lì prevista è proporzionale alla gravità del malfunzionamento, non automatica.Art. 25
- Da leggere insieme aIl comma 1 presuppone i termini minimi delle singole procedure e li allunga, non li sostituisce.Art. 71Art. 72Art. 73Art. 74Art. 75Art. 76
- Uso scorrettoIl termine di dieci giorni del comma 4 è un default residuale, non un tetto: la stazione appaltante può fissarne uno diverso, ma deve farlo esplicitamente.
Spiegazione rivista il 16/08/2026 · art-92
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