Avvisi di pre-informazione
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte VDello svolgimento delle procedureTitolo IGli atti preparatori
- 1.
Le stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni anno l'intenzione di bandire per l'anno successivo appalti pubblicando sul proprio sito istituzionale un avviso di pre-informazione recante le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14, l'avviso di pre-informazione è pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio sito istituzionale. In quest'ultimo caso le stazioni appaltanti comunicano l'avviso di pre-informazione all'ANAC che, tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, cura l'invio al suddetto Ufficio di un avviso relativo alla pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante contenente le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera A.
- 2.
Per le procedure ristrette e le procedure competitive con negoziazione, le stazioni appaltanti sub-centrali possono utilizzare un avviso di pre-informazione come indizione di gara, purchè l'avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni: a) si riferisca specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare; b) indichi che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o una procedura competitiva con negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e inviti gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse; c) contenga, oltre alle informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.2; d) sia stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio dell'invito a confermare l'interesse di cui all'articolo 89, comma 1.
- 3.
L'avviso di cui al comma 2 è pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante quale pubblicazione supplementare a livello nazionale, a norma dell'articolo 85.
- 4.
Il periodo coperto dall'avviso di pre-informazione non può superare il termine di dodici mesi dalla data di trasmissione dell'avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per i servizi di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, l'avviso di pre-informazione può coprire un periodo fino a ventiquattro mesi.
Entro il 31 dicembre si annuncia cosa si bandirà: l'avviso può poi accorciare i termini delle gare che seguono, o addirittura indirne una.
L'articolo 81 regola l'avviso con cui una stazione appaltante annuncia in anticipo gli appalti che conta di bandire. Entro il 31 dicembre l'intenzione va resa nota sul sito istituzionale. Da lì l'avviso prende due strade, che non convivono. Se resta un annuncio, apre la possibilità di ridurre i termini delle procedure che seguiranno — effetto scritto negli articoli 71 e 72, non qui. Se invece la stazione appaltante è sub-centrale e sceglie la ristretta o la competitiva con negoziazione, l'avviso può valere da indizione: la gara comincia lì, e un secondo atto non arriverà.
Un termine abbreviato si verifica risalendo all'avviso: cosa conteneva e quando è partito. Se ha indetto la gara, la riduzione non era in gioco.
- c. 1Entro il 31 dicembre di ogni anno la stazione appaltante rende nota l'intenzione di bandire appalti nell'anno successivo, con un avviso sul sito istituzionale che riporta le informazioni dell'allegato II.6, sezione B.1.
- c. 1Sopra le soglie dell'articolo 14 l'avviso esce dall'Ufficio delle pubblicazioni oppure dal sito della stazione appaltante; nel secondo caso va comunicato all'ANAC, che ne cura l'invio all'Ufficio europeo.
- c. 2L'avviso vale da indizione solo per le stazioni appaltanti sub-centrali, nelle ristrette e nelle competitive con negoziazione, e solo se ricorrono quattro condizioni insieme: fra queste, dire che non seguirà altro avviso di indizione e partire da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima dell'invito a confermare l'interesse.
- c. 3L'avviso che indice la gara si pubblica anche sul sito istituzionale, come pubblicazione supplementare nazionale, secondo l'articolo 85.
- c. 4Il periodo coperto dall'avviso non supera i dodici mesi dalla data in cui è stato trasmesso per la pubblicazione; per gli appalti dei servizi dell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE arriva a ventiquattro.
Una centrale di committenza sub-centrale pubblica l'avviso di pre-informazione per i lavori che conta di affidare l'anno dopo con procedura ristretta. Se l'avviso dichiara che l'appalto sarà aggiudicato senza un ulteriore avviso di indizione e invita gli interessati a manifestarsi, quell'avviso vale da indizione: la gara comincia lì. Se invece si limita a elencare i lavori previsti, senza quella dichiarazione, resta un semplice annuncio: l'indizione arriverà con un atto separato, più avanti.
- Da leggere insieme aL'effetto pratico più rilevante non sta qui: sono gli articoli 71 e 72 a ridurre il termine per le offerte, e solo per l'avviso non usato per indire la gara.Art. 71Art. 72
- Uso scorrettoLa lettera c) del comma 2 vuole anche le informazioni della sezione B.2 dell'allegato II.6, oltre a quelle della B.1.
- Da leggere insieme aQuando l'avviso indice la gara, il seguito lo governa l'articolo 89: chi ha manifestato interesse è invitato a confermarlo, e da quell'invito l'articolo 72 fa decorrere il termine per le domande.Art. 89Art. 72
Spiegazione rivista il 16/08/2026 · art-81
MyGara applica questo articolo alle tue gare
Ogni gara pubblicata in Italia, letta e messa a confronto con quello che la tua impresa può fare.