Procedura ristretta
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IVDelle procedure di scelta del contraente
- 1.
Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B o C a seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante.
- 2.
Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84 o, se è utilizzato l'avviso di pre-informazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse.
- 3.
A seguito della valutazione da parte delle stazioni appaltanti delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data dell'invito a presentare offerte.
- 4.
Se le stazioni appaltanti hanno pubblicato l'avviso di pre-informazione non utilizzato per l'indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni purchè concorrano le seguenti circostanze: a) l'avviso di pre-informazione contenga tutte le informazioni richieste nell'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, purchè dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di pre-informazione; b) l'avviso di pre-informazione sia stato trasmesso da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.
- 5.
Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 possono fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati, purchè questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In mancanza di accordo, il termine non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.
- 6.
Quando per motivate ragioni di urgenza è impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, la stazione appaltante può fissare: a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara; b) per la ricezione delle offerte, un termine non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.
Si partecipa in due tempi: prima si chiede di essere invitati, poi si offre — e ciascuno dei due tempi ha il suo termine minimo.
La procedura ristretta spezza in due quello che nell'aperta è un gesto solo. Nella prima fase chiunque può presentare una domanda di partecipazione, che non è un'offerta: serve a dimostrare di avere i requisiti. La stazione appaltante valuta le domande e invita; nella seconda fase soltanto gli invitati offrono. Da qui nascono due orologi distinti — il primo parte dalla trasmissione del bando, il secondo dall'invito — e ciascuno ha un pavimento di trenta giorni. Le riduzioni agiscono su fasi diverse: pre-informazione e accordo con i candidati toccano solo le offerte, l'urgenza accorcia entrambi.
Numero degli invitati e rispetto dei termini minimi sono i due fronti di contestazione tipici della ristretta, e il primo non si trova in questo articolo.
- c. 1La domanda di partecipazione non è un'offerta: serve a farsi valutare, e in questa fase la gara è aperta a chiunque voglia candidarsi.
- c. 2Il termine minimo per le domande di partecipazione è di trenta giorni dalla trasmissione del bando — o dall'invio dell'invito a confermare l'interesse, quando la gara è stata indetta con l'avviso di pre-informazione.
- c. 3Solo chi è stato invitato può offrire, e per l'offerta scatta un secondo termine di trenta giorni che decorre dall'invito. Sono due orologi, non uno diviso a metà.
- c. 4Il termine delle offerte può scendere a dieci giorni quando la stazione appaltante aveva pubblicato un avviso di pre-informazione non usato per indire la gara: serve che quell'avviso contenesse tutte le informazioni della sezione B.1 dell'allegato II.6 disponibili al momento, e che fosse stato trasmesso fra dodici mesi e trentacinque giorni prima della trasmissione del bando. È una facoltà, non un automatismo.
- c. 5Le stazioni appaltanti sub-centrali individuate dall'allegato I.1 possono concordare il termine delle offerte con i candidati selezionati, purché tutti abbiano lo stesso tempo. Se l'accordo non c'è, il pavimento è di dieci giorni.
- c. 6Con ragioni di urgenza motivate i due termini scendono a quindici giorni per le domande e a dieci per le offerte. Attenzione al punto di partenza: qui il termine delle domande si conta dalla pubblicazione del bando, non dalla trasmissione come nel comma 2.
Un'azienda sanitaria trasmette il 5 maggio il bando di una procedura ristretta per apparecchiature diagnostiche. Il termine per le domande di partecipazione non può cadere prima del 4 giugno. Chiuso quel termine, l'azienda valuta le candidature e il 20 giugno spedisce gli inviti: da lì riparte un secondo conto, e il termine per le offerte non può cadere prima del 20 luglio. Un'impresa che avesse ignorato la scadenza di giugno perché «tanto l'offerta si presenta dopo» sarebbe rimasta fuori senza mai arrivare alla seconda fase.
- Uso scorrettoIl limite al numero degli invitati non sta in questo articolo, e non trovarlo qui non vuol dire che non ci sia: la facoltà di ridurre i candidati è dell'articolo 70, con il pavimento di cinque proprio per la ristretta.Art. 70
- Uso scorrettoL'accordo sul termine vale solo per le stazioni appaltanti che l'allegato I.1 individua e solo se il tempo concesso è identico per tutti i candidati: un termine concordato con alcuni è una disparità, non un accordo.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 84 sulla pubblicazione a livello europeo, all'articolo 81 sugli avvisi di pre-informazione e all'articolo 89 sull'invito ai candidati: sono i tre atti da cui i termini di questo articolo prendono la loro decorrenza.Art. 84Art. 81Art. 89
Spiegazione rivista il 16/08/2026 · art-72
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