Avviso volontario per la trasparenza preventiva
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Titolo III bandi, gli avvisi e gli inviti
- 1.
L'avviso volontario per la trasparenza preventiva, il cui formato è stabilito dalla Commissione europea secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 3-ter, paragrafo 2, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 e di cui all'articolo 3-ter, paragrafo 2, della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, contiene le seguenti informazioni: a) denominazione e recapito della stazione appaltante; b) descrizione dell'oggetto del contratto; c) motivazione della decisione della stazione appaltante di affidare il contratto senza pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; d) denominazione e recapito dell'operatore economico a favore del quale è avvenuta l'aggiudicazione; e) se del caso, qualunque altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante.
L'avviso che la stazione appaltante pubblica quando affida senza bando: qui c'è cosa deve contenere, l'effetto per cui esiste sta nell'articolo 209.
L'articolo 86 serve a una cosa sola, e conviene dirla prima del resto: quando affida senza bando, la stazione appaltante può pubblicare un avviso in cui dichiara al mercato che cosa sta per firmare e perché non ha fatto una gara. Non è un adempimento fine a sé stesso. È il passaggio centrale della procedura che l'articolo 209 ha scritto nel codice del processo amministrativo: un atto motivato prima di partire, la pubblicazione dell'avviso, e almeno dieci giorni di attesa prima di stipulare. Chi li fa tutti e tre tiene il contratto al riparo dalla dichiarazione di inefficacia per mancata pubblicazione del bando; chi ne salta uno non ha nulla. Dentro l'articolo 86, invece, c'è solo il contenuto dell'avviso, su un formato che non decide la stazione appaltante.
Stai valutando un affidamento senza gara: confronta la data di pubblicazione dell'avviso con quella della stipula, e leggi che cosa dice davvero la motivazione.
- c. 1Il nome dice la natura: l'avviso è volontario, e l'articolo non lo impone a nessuno. Si limita a fissare che cosa deve contenere quando la stazione appaltante sceglie di pubblicarlo.
- c. 1Il formato non lo scrive chi affida: lo stabilisce la Commissione europea, con la procedura di consultazione prevista dalle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE.
- c. 1Le informazioni dovute sono quattro: denominazione e recapito della stazione appaltante, descrizione dell'oggetto del contratto, motivazione della scelta di affidare senza pubblicare un bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, denominazione e recapito dell'operatore economico aggiudicatario.
- c. 1La quinta voce è aperta: «se del caso», qualunque altra informazione la stazione appaltante ritenga utile. L'elenco ha quindi un fondo lasciato a chi scrive, e non è un modulo a caselle chiuse.
- c. 1L'avviso nomina l'operatore a favore del quale è avvenuta l'aggiudicazione: si pubblica a scelta già fatta, non prima.
Un comune deve aggiornare il gestionale dei tributi e affida l'intervento alla software house che lo ha scritto, unica in grado di metterci mano. Pubblica l'avviso volontario: chi è, che cosa affida, perché quell'operatore è l'unico possibile, a chi va il contratto. Poi firma tre giorni dopo. Un concorrente impugna, e il riparo non opera: la procedura dell'articolo 209 chiede anche di non concludere prima che siano trascorsi almeno dieci giorni dalla pubblicazione. L'avviso c'era e la motivazione pure, ma da soli non bastano.
- Uso scorretto«Motivazione della decisione» è un contenuto che l'avviso deve avere per davvero, non una clausola di stile: il riparo dell'articolo 209 è agganciato a un avviso pubblicato «ai sensi dell'articolo 86», motivazione compresa.Art. 209
- Uso scorrettoPubblicare l'avviso non trasforma in consentito un affidamento che non lo era: i presupposti della procedura negoziata senza bando restano quelli dell'articolo 76, e l'avviso incide sulla sorte del contratto, non su quei presupposti.Art. 76
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 209, che riscrive l'articolo 121 del codice del processo amministrativo: l'inefficacia non si applica se la stazione appaltante ha dichiarato con atto motivato anteriore di poter affidare senza bando, ha pubblicato l'avviso e ha atteso almeno dieci giorni. Le tre condizioni valgono insieme.Art. 209
- Da leggere insieme aIl riparo riguarda l'inefficacia del contratto per l'affidamento senza il bando prescritto, non l'intero contenzioso: l'aggiudicazione resta impugnabile.Art. 209
Spiegazione rivista il 16/08/2026 · art-86
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