Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IVDelle procedure di scelta del contraente
- 1.
Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara quando ricorrono i presupposti fissati dai commi seguenti, dandone motivatamente conto nel primo atto della procedura in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. A tali fini le stazioni appaltanti tengono conto degli esiti delle consultazioni di mercato eventualmente eseguite, rivolte anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del caso, extraeuropei.
- 2.
Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando nei seguenti casi: a) quando non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, nè alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purchè le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purchè sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su richiesta di quest'ultima; un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata a rispondere alle esigenze della stazione appaltante e ai requisiti specificati nei documenti di gara, salvo modifiche sostanziali. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato è escluso ai sensi degli articoli 94, 95, 96, 97 e 98 o non soddisfa i requisiti stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 100; b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale; c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti.
- 3.
Le eccezioni di cui al comma 2, lettera b), numeri 2) e 3), si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.
- 4.
Nel caso di appalti pubblici di forniture la procedura di cui al presente articolo è inoltre consentita nei casi seguenti: a) quando i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo; b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, quando il cambiamento di fornitore obblighi la stazione appaltante ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni; c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime; d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.
- 5.
La procedura prevista dal presente articolo è altresì consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi quando l'appalto faccia seguito a un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
- 6.
La procedura prevista dal presente articolo può essere usata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime stazioni appaltanti, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 70, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 14, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto di appalto iniziale.
- 7.
Ove possibile, le stazioni appaltanti individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, selezionando almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 108, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.
La gara senza bando è l'eccezione: i casi sono tassativi e la ragione va scritta nel primo atto, non ricostruita dopo.
È l'unica procedura che rinuncia alla pubblicità, e per questo il Codice la mette in fondo alle altre e la circonda di condizioni. Non basta rientrare in uno dei casi elencati: la stazione appaltante deve dare conto della scelta già nel primo atto, spiegando la situazione di fatto e com'è fatto il mercato interessato. I casi sono chiusi — gara deserta, operatore unico, estrema urgenza, alcune ipotesi proprie delle forniture, il seguito di un concorso di progettazione, la ripetizione di lavori o servizi analoghi. E anche senza bando un confronto resta: dove è possibile si consultano almeno tre operatori.
Urgenza imputabile all'amministrazione e unicità del fornitore costruita dal capitolato sono i vizi ricorrenti, e il comma 3 è il filtro.
- c. 1Il ricorso alla procedura va motivato nel primo atto, sulla situazione di fatto concreta e sulle caratteristiche dei mercati interessati, tenendo conto delle consultazioni di mercato svolte.
- c. 2I casi generali sono tre: nessuna offerta o domanda appropriata dopo un'aperta o una ristretta, purché le condizioni iniziali non cambino; un operatore unico per opera d'arte, motivi tecnici o diritti esclusivi; estrema urgenza da eventi imprevedibili, mai imputabili alla stazione appaltante.
- c. 3L'operatore unico per motivi tecnici o diritti esclusivi vale solo se non esistono alternative ragionevoli e se l'assenza di concorrenza non nasce da una restrizione artificiale dei parametri dell'appalto.
- c. 4Per le sole forniture si aggiungono quattro casi: prodotti fatti solo per ricerca, consegne complementari del fornitore originario quando cambiarlo creerebbe incompatibilità tecniche (di regola non oltre tre anni), materie prime quotate, e occasioni da chi cessa l'attività o da procedure concorsuali.
- c. 6La ripetizione di lavori o servizi analoghi chiede più condizioni, e tutte insieme: che siano già stati affidati allo stesso operatore dalla stessa stazione appaltante; che il primo appalto sia stato aggiudicato con una delle procedure dell'articolo 70, comma 1; che la ripetizione fosse annunciata fin dall'avvio di quella gara e sia conforme al progetto a base di gara, col suo importo già computato nel valore globale; e che avvenga entro tre anni dalla stipula.
- c. 7Anche senza bando il confronto non sparisce: dove possibile si consultano almeno tre operatori idonei, si sceglie chi offre le condizioni più vantaggiose e si verificano i requisiti previsti per un affidamento di pari importo con procedura ordinaria.
Un comune affida con procedura aperta la manutenzione del verde per tre anni. Il progetto a base di gara prevedeva la possibilità di ripetere servizi analoghi su nuove aree, ne indicava entità e condizioni, e quell'importo era già computato nel valore globale. Due anni dopo il comune estende il servizio a un quartiere nuovo affidandolo all'operatore in carica: la ripetizione regge, perché annunciata prima, conforme al progetto ed entro il triennio. Se la possibilità non fosse stata scritta fin dall'avvio, o se il comune vi ricorresse al quarto anno, nulla sarebbe rimediabile dopo: la strada tornerebbe a essere una gara.
- Uso scorrettoL'estrema urgenza è il presupposto più abusato: gli eventi devono essere imprevedibili e le circostanze non possono in alcun caso essere imputabili alla stazione appaltante. Un termine mancato per ritardi propri non genera l'urgenza che consente di saltare il bando.
- Uso scorrettoL'unicità del fornitore va accertata sul mercato, non dedotta dai documenti di gara: se le specifiche lasciano in piedi un solo operatore, il presupposto non esiste e il comma 3 lo dice espressamente.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 70, che al comma 2 rinvia qui, all'articolo 108 sul criterio con cui si sceglie fra gli operatori consultati e all'articolo 14 sulle soglie, perché l'importo della ripetizione entra nel valore globale della prima gara.Art. 70Art. 108Art. 14
Spiegazione rivista il 16/08/2026 · art-76
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