Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Libro IDei principi, della digitalizzazione, della programmazione, della progettazioneParte IDei principiTitolo II principi generali
- 1.
I contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice.
- 2.
Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.
- 3.
Fermi i necessari requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purchè sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.
Da una gara si esce solo per una causa scritta nel Codice: quelle che il bando aggiunge sono nulle.
L'articolo 10 tiene insieme due movimenti opposti. Da un lato chiude: il contratto non si affida a chi sia colpito da una causa di esclusione definita dal Codice, e quelle degli articoli 94 e 95 sono tassative — entrano nel bando e nella lettera di invito anche quando il documento tace, e la clausola che ne aggiunge altre è nulla. Dall'altro lato lascia un margine: si possono chiedere requisiti speciali, purché attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto. Margine orientato, però: il comma 3 gli mette accanto l'interesse pubblico ad avere più concorrenti possibile e un favore per le imprese minori.
Devi decidere se contestare la clausola o partecipare lo stesso: la nullità colpisce la singola previsione, e la tassatività si misura sugli articoli 94 e 95.
- c. 1Un contratto non si affida all'operatore nei cui confronti sia accertata una causa di esclusione, e valgono solo quelle che il Codice definisce espressamente.
- c. 2Le cause di esclusione degli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto bandi e lettere di invito: operano anche se il documento di gara non le richiama.
- c. 2La clausola che prevede una causa di esclusione ulteriore è nulla e si considera non apposta.
- c. 3Fermi i requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, stazioni appaltanti ed enti concedenti possono introdurre requisiti speciali economico-finanziari e tecnico-professionali, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto.
- c. 3Nel fissarli si tiene presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti, e si favorisce l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese, purché compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica.
Un comune bandisce la manutenzione del verde e scrive nel disciplinare che è escluso chi non ha una sede operativa in provincia alla data dell'offerta. Un'impresa della provincia accanto partecipa lo stesso e viene esclusa. Quella condizione non è fra le cause di esclusione definite dal Codice: la clausola che la introduce è nulla e si considera non apposta. Chiedere invece, come requisito speciale, servizi analoghi già svolti è un'altra cosa: lì un margine c'è, purché la richiesta resti attinente e proporzionata all'oggetto.
- Uso scorrettoLa tassatività riguarda le cause di esclusione, non i requisiti: il comma 3 un margine lo lascia, e invocarlo contro una richiesta proporzionata non porta lontano.
- Uso scorrettoL'integrazione di diritto vale anche a tuo sfavore: chi conta sul silenzio del bando per trascurare un obbligo del Codice si vede escludere lo stesso.
- Da leggere insieme aLe cause tassative stanno scritte altrove: l'articolo 94 raccoglie quelle automatiche, l'articolo 95 quelle non automatiche, l'articolo 96 dice quando l'esclusione si applica e quando non si applica, per effetto delle misure di self-cleaning.Art. 94Art. 95Art. 96
- Da leggere insieme aSui requisiti va letto con l'articolo 100, che li elenca, e con l'articolo 3, il principio generale di accesso al mercato che questo comma applica al caso delle micro, piccole e medie imprese.Art. 100Art. 3
Spiegazione rivista il 16/08/2026 · art-10
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