Cause di esclusione non automatica
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Capo III requisiti di ordine generale
- 1.
La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti: a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonchè agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile; c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive; d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara; e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonchè i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.
- 2.
La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purchè l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.
- 3.
Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando: a) il reato è stato depenalizzato; b) è intervenuta la riabilitazione; c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; e) la condanna è stata revocata.
Qui la stazione appaltante non controlla un fatto definito: accerta o ritiene ciascuno dei motivi di esclusione, dal conflitto di interesse all'illecito professionale.
L'articolo 95 raccoglie le cause di esclusione che scattano non perché un fatto sia già definitivo, come nell'articolo 94, ma perché la stazione appaltante lo accerta o lo ritiene essa stessa. Il comma 1 elenca cinque situazioni, dalle infrazioni su sicurezza e ambiente all'illecito professionale grave. Il comma 2 aggiunge le violazioni fiscali o contributive non ancora definitive, neutralizzate se l'operatore regolarizza prima della scadenza dell'offerta. Il comma 3 richiama, per l'illecito legato a un reato, le cause di non punibilità delle esclusioni automatiche.
A differenza dell'articolo 94, non basta il fatto storico: serve che la stazione appaltante lo abbia davvero accertato o ritenuto con mezzi adeguati, e lo abbia motivato.
- c. 1Esclude se accerta gravi infrazioni alle norme su sicurezza sul lavoro o agli obblighi ambientali, sociali e del lavoro previsti dalla normativa, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali.
- c. 1Esclude quando la partecipazione genera un conflitto di interesse, ai sensi dell'articolo 16, non altrimenti risolvibile.
- c. 1Esclude quando il precedente coinvolgimento nella preparazione della gara ha distorto la concorrenza in modo non risolvibile con misure meno intrusive.
- c. 1Esclude quando indizi rilevanti fanno ritenere le offerte di più operatori, per accordi tra loro, riconducibili a un unico centro decisionale.
- c. 1Esclude quando l'offerente ha commesso un illecito professionale grave che ne rende dubbie integrità o affidabilità, dimostrato con mezzi adeguati.
- c. 2Esclude anche quando ritiene commesse gravi violazioni non definitivamente accertate sugli obblighi fiscali o contributivi, valutando la gravità anche in base al valore dell'appalto.
- c. 2Non esclude per questo motivo se, prima della scadenza dell'offerta, l'operatore ha pagato, si è impegnato a pagare o ha estinto il debito, anche con crediti certificati verso la pubblica amministrazione.
- c. 3Per l'illecito legato ai reati della lettera h) dell'articolo 98, l'esclusione non si applica se il reato è depenalizzato, è intervenuta la riabilitazione, la pena accessoria perpetua è stata dichiarata estinta, il reato è estinto dopo condanna, o la condanna è stata revocata.
Un'impresa di pulizie partecipa a una gara mentre è sotto verifica, non ancora definitiva, per un omesso versamento IVA di un anno pregresso. Se prima della scadenza per l'offerta si impegna con l'Agenzia delle Entrate in un piano di rateizzazione vincolante, la stazione appaltante non può escluderla per questo motivo. Se l'impegno arriva dopo l'offerta presentata, la finestra si è chiusa e la valutazione di gravità resta intera in capo alla stazione appaltante.
- Da leggere insieme aIl confine con le cause automatiche dell'articolo 94 non sta nella gravità del fatto ma nel margine di valutazione: lì si riscontra una condanna definitiva, qui si accerta o si ritiene la circostanza.Art. 94
- Da leggere insieme aLa causa del conflitto di interesse si legge insieme all'articolo 16, che definisce quando la situazione sussiste e quando è risolvibile senza arrivare all'esclusione.Art. 16
- Da leggere insieme aL'illecito professionale grave della lettera e) non ha qui il proprio contenuto: lo detta l'articolo 98, che tipizza in modo tassativo illeciti e mezzi di prova.Art. 98
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-95
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