Requisiti di ordine speciale
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
- Aggiornato dal
- D.Lgs. 209/2024
Capo IIIGli altri requisiti di partecipazione alla gara
- 1.
Sono requisiti di ordine speciale: a) l'idoneità professionale; b) la capacità economica e finanziaria; c) le capacità tecniche e professionali.
- 2.
Le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all'oggetto dell'appalto.
- 3.Modificato
Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).
- 4.Modificato
Per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro le stazioni appaltanti richiedono che gli operatori economici siano qualificati. L'attestazione di qualificazione è rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, articolato in rapporto alle categorie di opere ed all'importo delle stesse è disciplinato dall'allegato II.12. Le categorie di opere si distinguono in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonchè per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).
- 5.
Per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione gli operatori economici devono: a) essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività, prevista dall'oggetto sociale e compresa nella categoria per la quale è richiesta l'attestazione; b) non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui al Capo II del presente Titolo nel triennio precedente alla data della domanda di rilascio o di rinnovo dell'attestazione di qualificazione; c) essere in possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati.
- 6.
L'organismo di attestazione rilascia l'attestazione di qualificazione per la categoria di opere generali o specializzate per l'esecuzione delle quali l'operatore economico risulti essere in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, di adeguata dotazione di attrezzature tecniche e risorse umane, e dispone la classificazione per importi in ragione della documentata pregressa esperienza professionale.
- 7.Modificato
Fino alla emanazione del ((regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b) )), il periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo di attestazione (SOA) e la qualificazione ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti.
- 8.Modificato
Con il ((regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b) )) sono in ogni caso disciplinati: a) la procedura per ottenere l'attestazione di qualificazione e per il suo rinnovo, prevedendo che l'operatore economico richieda la conferma dell'attestazione nel caso in cui, nel periodo di validità dell'attestazione, intervenga una modifica soggettiva; b) i requisiti per la dimostrazione dell'adeguata capacità economica e finanziaria e per la dimostrazione del possesso di adeguate attrezzature tecniche e di adeguato organico; c) le modalità di qualificazione degli operatori economici di cui all'articolo 67, comma 1, sulla base del criterio del cumulo nonchè i criteri di imputazione di cui all'articolo 67, comma 6; d) le modalità di documentazione delle pregresse esperienze professionali, considerando anche i lavori eseguiti a favore di soggetti privati che siano comprovati da idonea documentazione; e) le modalità di verifica a campione compiute dagli organismi di attestazione; f) il periodo di durata dell'attestazione di qualificazione e i periodi intermedi di verifica del mantenimento dei requisiti; g) i casi di sospensione e di decadenza dall'attestazione di qualificazione già rilasciata, prevedendo sanzioni interdittive nel caso di presentazione di falsa documentazione agli organismi di attestazione.
- 9.Modificato
Relativamente agli organismi di attestazione, con il ((regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b) )) sono in ogni caso disciplinati: a) i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici per il conseguimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di qualificazione degli operatori economici nonchè la procedura per ottenere l'autorizzazione; b) le sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla decadenza dell'autorizzazione, per le violazioni commesse dagli organismi di attestazione, anche alle richieste di informazioni e di atti loro rivolte dall'ANAC nell'esercizio dell'attività di vigilanza, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del contraddittorio; c) le modalità dell'esercizio dell'attività di vigilanza da parte dell'ANAC; d) gli obblighi di conservazione e di pubblicazione della documentazione in capo agli organismi di attestazione; e) gli obblighi di comunicazione all'ANAC in capo agli organismi di attestazione.
- 10.Modificato
Con il ((regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b) )) è altresì definita la disciplina della qualificazione degli operatori economici per gli appalti di servizi e forniture. Il regolamento contiene, tra l'altro: la definizione delle tipologie per le quali è possibile una classificazione per valore, la competenza a rilasciare la relativa attestazione, la procedura e le condizioni per la relativa richiesta, il regime sanzionatorio.
- 11.Modificato
Fino alla data di entrata in vigore del ((regolamento di cui all'articolo 226-bis, comma 1, lettera b) )), per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, ((maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti)) a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito ((negli ultimi dieci anni)) dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.
- 12.
Salvo quanto previsto dall'articolo 102 o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dal presente articolo.
- 13.
Gli organismi di cui al comma 4 segnalano immediatamente all'ANAC i casi in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri.
I requisiti speciali sono tre, sempre proporzionati all'appalto: per servizi e forniture il fatturato non supera mai il doppio del valore stimato.
L'articolo 100 elenca i requisiti di ordine speciale: idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali, proporzionati e attinenti all'appalto. Per servizi e forniture il requisito di idoneità è l'iscrizione al registro della camera di commercio o al competente ordine professionale, anche per un'attività non coincidente con la gara. Per i lavori pari o superiori a 150.000 euro serve la qualificazione SOA, rilasciata da un organismo autorizzato dall'ANAC. Fino al regolamento attuativo, per servizi e forniture si può chiedere un fatturato entro il doppio del valore stimato e contratti analoghi già eseguiti. L'articolo chiude vietando requisiti diversi, salvo gli impegni dell'articolo 102 o una legge speciale.
Il tetto sul fatturato e la chiusura del comma 12 sono i primi argomenti da verificare in un disciplinare che eccede.
- c. 1I requisiti di ordine speciale sono tre: idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali.
- c. 2Vanno richiesti in modo proporzionato e attinente all'oggetto dell'appalto.
- c. 3Per servizi e forniture il requisito di idoneità è l'iscrizione al registro della camera di commercio, delle commissioni provinciali per l'artigianato o al competente ordine professionale, per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'appalto.
- c. 4Per i lavori pari o superiori a 150.000 euro la stazione appaltante richiede la qualificazione SOA, rilasciata da organismi autorizzati dall'ANAC.
- c. 11Fino al regolamento attuativo, per servizi e forniture la stazione appaltante può chiedere un fatturato non superiore al doppio del valore stimato, maturato nei tre esercizi migliori degli ultimi cinque, e l'esecuzione di contratti analoghi negli ultimi dieci anni, anche verso privati.
- c. 12Salvo l'articolo 102 sugli impegni o una legge speciale, la stazione appaltante richiede esclusivamente questi requisiti.
Un ente pubblica una gara per attrezzature informatiche con un valore stimato di 250.000 euro. Il disciplinare chiede un fatturato di 800.000 euro, maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque. Il tetto per servizi e forniture è il doppio del valore stimato: al massimo 500.000 euro, non 800.000. Un'impresa che fattura 450.000 euro l'anno sarebbe in regola sotto il tetto corretto, ma il disciplinare, chiedendone 800.000, la esclude comunque: una soglia scritta più alta di quella che l'articolo permette.
- Uso scorrettoIl comma 12 chiude l'elenco: un requisito estraneo a questo articolo, che non sia un impegno dell'articolo 102 né previsto da una legge speciale, eccede il potere di chi scrive il bando.Art. 102
- Uso scorrettoIl registro del comma 3 vale anche per un'attività pertinente non coincidente con l'oggetto dell'appalto: escludere chi ha un'iscrizione affine ma non identica va oltre quanto la norma consente.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 10, comma 3, che affida alle stazioni appaltanti la facoltà di introdurre requisiti speciali proporzionati: qui il vincolo, lì la facoltà che lo genera.Art. 10
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-100
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