Requisiti per l'esecuzione dell'appalto
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte VIDell'esecuzione
- 1.
Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purchè siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e siano precisati nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'oneri. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali e ambientali.
- 2.
In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare i requisiti particolari nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.
La stazione appaltante può chiedere requisiti particolari per eseguire il contratto, ma deve dichiararli prima della gara; l'operatore economico li accetta già con l'offerta.
L'articolo autorizza le stazioni appaltanti a imporre condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, oltre a quanto già richiesto per partecipare alla gara: la norma cita in particolare esigenze sociali e ambientali, ma non le esaurisce. La facoltà non è libera: le condizioni devono rispettare il diritto europeo e i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e innovazione, e soprattutto devono essere rese note prima che la gara si giochi, precisandole nel bando, nell'invito quando la procedura non ha un bando, o nel capitolato d'oneri. Non basta quindi che la condizione sia legittima nel merito: deve anche essere stata comunicata nel documento giusto, altrimenti non può essere fatta valere contro chi ha già presentato offerta. Sul lato dell'operatore economico la norma chiude il cerchio: presentando l'offerta, dichiara di accettare quei requisiti particolari per il caso in cui risulti aggiudicatario. È quindi un'accettazione condizionata, che scatta solo con l'aggiudicazione, ma che va resa fin dal momento dell'offerta.
Controlli due cose: che il requisito particolare fosse scritto nel bando, nell'invito o nel capitolato prima della gara, e che l'operatore lo abbia dichiarato accettato in offerta.
- c. 1Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l'esecuzione, compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e innovazione; possono riguardare, fra l'altro, esigenze sociali e ambientali.
- c. 1I requisiti particolari devono essere precisati nel bando di gara, o nell'invito per le procedure senza bando, o nel capitolato d'oneri: senza quella precisazione preventiva non sono opponibili all'operatore economico.
- c. 2In sede di offerta l'operatore economico dichiara di accettare i requisiti particolari, con effetto condizionato al caso in cui risulti aggiudicatario.
Una stazione appaltante bandisce un servizio di pulizia e inserisce nel bando la richiesta di assorbimento del personale già impiegato dal precedente gestore. L'impresa che partecipa dichiara in offerta di accettare quella condizione per il caso in cui si aggiudichi l'appalto. Se invece la stazione appaltante volesse imporre la stessa clausola dopo l'aggiudicazione, senza che fosse scritta nel bando o nel capitolato, la pretesa non troverebbe copertura nell'articolo: la condizione va dichiarata prima, non recuperata durante l'esecuzione.
- Uso scorrettoIl requisito particolare non è una scorciatoia per selezionare i concorrenti fuori dai criteri di partecipazione: deve restare compatibile con la parità di trattamento e la proporzionalità, non trasformarsi in una condizione che favorisce un operatore determinato.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 57, che disciplina specificamente le clausole sociali e i criteri di sostenibilità ambientale nei bandi: è lì che si trova il contenuto tipico delle esigenze sociali e ambientali richiamate dal comma 1.Art. 57
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-113
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