Penali e premi di accelerazione
- In vigore dal
- 01/01/2026
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte VIDell'esecuzione
- 1.
I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
- 2.Modificato
Per gli appalti di lavori la stazione appaltante prevede nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. L'ammontare del premio è commisurato, nei limiti delle somme disponibili, indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevistì, ((nonchè nel limite del 50 per cento delle economie derivanti dai ribassi d'asta,)) ai giorni di anticipo ed in proporzione all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, in conformità ai criteri definiti nei documenti di gara e secondo scaglioni temporali e soglie prestazionali progressive, ed è corrisposto a seguito della conclusione delle operazioni di collaudo, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione. La stazione appaltante riconosce un premio di accelerazione determinato sulla base dei criteri indicati nel secondo periodo anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.
- 2-bis.
Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara il riconoscimento di premialità anche in caso di appalti di servizi e forniture, ove compatibile con l'oggetto dell'appalto. In tal caso, la stazione appaltante determina, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, i criteri per il riconoscimento del premio di accelerazione e per la determinazione del relativo ammontare.
I contratti devono prevedere penali proporzionali al ritardo entro fasce fisse, e per i lavori anche un premio se l'esecutore finisce in anticipo; per servizi e forniture il premio resta facoltativo.
Ogni contratto di appalto deve contenere penali per il ritardo, calcolate giorno per giorno e proporzionate all'importo del contratto, dentro una fascia percentuale fissata dalla legge e con un tetto complessivo che non può essere superato qualunque sia la durata del ritardo; è la stazione appaltante a scegliere, dentro quella fascia, la misura giornaliera adatta a seconda di quanto pesano le conseguenze del ritardo. Per i lavori esiste anche il meccanismo opposto: il bando deve prevedere che, se l'ultimazione arriva prima del termine contrattuale, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, calcolato in proporzione all'importo del contratto e pagato solo dopo il collaudo, a condizione che l'esecuzione sia conforme e siano rispettate le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Il premio spetta anche dopo una proroga legittima del termine, ma va calcolato sulla scadenza originaria, non su quella prorogata. Per servizi e forniture non è automatico: le stazioni appaltanti possono introdurlo solo se compatibile con l'oggetto dell'appalto.
- c. 1I contratti di appalto devono prevedere penali per il ritardo dell'appaltatore, commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali all'importo del contratto o delle prestazioni; sono calcolate in misura giornaliera tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e non possono superare complessivamente il 10 per cento di quell'ammontare.
- c. 2Per gli appalti di lavori la stazione appaltante prevede nel bando un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo sul termine fissato, commisurato all'importo del contratto e ai giorni di anticipo entro le somme disponibili, ed è corrisposto solo a collaudo concluso, se l'esecuzione è conforme e sono garantite le condizioni di sicurezza dei lavoratori.
- c. 2Il premio spetta, alle stesse condizioni, anche quando il termine contrattuale è stato legittimamente prorogato e i lavori terminano comunque in anticipo, ma il conteggio dei giorni di anticipo parte sempre dalla data originariamente fissata nel contratto, non da quella prorogata.
- c. 2-bisLe stazioni appaltanti possono prevedere premialità anche per gli appalti di servizi e forniture, se compatibili con l'oggetto dell'appalto, determinando nel bando i criteri per il riconoscimento e per il calcolo del premio.
Un appalto di lavori fissa nel bando un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, in proporzione all'importo del contratto. A metà esecuzione, una variante approvata dalla stazione appaltante comporta una proroga legittima del termine. L'appaltatore ultima comunque i lavori prima della data originariamente fissata, non solo prima di quella prorogata. Concluso il collaudo, che conferma la conformità dell'esecuzione e il rispetto delle condizioni di sicurezza, la stazione appaltante calcola il premio contando i giorni di anticipo rispetto al termine originario, come impone la norma, non a quello prorogato.
- Uso scorrettoIl tetto del 10 per cento sull'ammontare netto contrattuale non è derogabile dal contratto: nemmeno un ritardo molto lungo può far salire la penale oltre quella soglia complessiva.
- Uso scorrettoPer servizi e forniture il premio resta una facoltà, subordinata a una previsione esplicita nel bando, a differenza dei lavori dove la norma impone di prevederlo nei documenti di gara.
- Da leggere insieme aIl collaudo che condiziona il premio è lo stesso passaggio da cui decorrono i termini per la rata di saldo previsti dall'articolo 125.Art. 125
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-126
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