Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo
- In vigore dal
- 20/07/2025
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte VIDell'esecuzione
- 1.Modificato
Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento. Nei documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Nel caso di appalti di lavori, l'anticipazione, calcolata sull'importo dell'intero contratto, è corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. Per i contratti di importo superiore a 500 milioni di euro, l'anticipazione di cui al primo periodo è corrisposta all'appaltatore, in deroga a quanto previsto dal terzo periodo, nel rispetto delle scadenze definite nel contratto, tenuto conto del cronoprogramma delle attività. In caso di ricorso all'appalto integrato ai sensi dell'articolo 44, l'anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14 ((, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 1-bis, del medesimo allegato II.14 per i servizi di ingegneria e architettura)). Per i contratti pluriennali di servizi e forniture l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
- 2.
Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purchè ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.
- 3.
Lo stato di avanzamento dei lavori, ricavato dal registro di contabilità, è adottato con le modalità e nei termini indicati nel contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica l'esecutore dei lavori. Contestualmente all'esito positivo dell'accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori e lo trasmette al RUP, salvo quanto previsto dal comma 4.
- 4.
In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, archivia la comunicazione di cui al comma 3 oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP.
- 5.
I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 2. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. L'ingiustificato ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento può costituire motivo di valutazione del RUP ai fini della corresponsione dell'incentivo ai sensi dell'articolo 45. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
- 6.
Nei contratti di servizi e forniture con caratteristiche di periodicità o continuità, che prevedono la corresponsione di acconti sul corrispettivo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
- 7.
All'esito positivo del collaudo negli appalti di lavori e della verifica di conformità negli appalti di servizi e forniture, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purchè ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Si applica il comma 5, terzo e quarto periodo.
- 8.
Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
- 9.
In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo o ai diversi termini stabiliti dal contratto si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori.
- 10.
Le piattaforme digitali di cui all'articolo 25, assicurano la riconducibilità delle fatture elettroniche agli acconti corrispondenti agli stati di avanzamento e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l'interoperabilità con i sistemi centrali di contabilità pubblica. Le predette piattaforme sono integrate con la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
L'appaltatore incassa un anticipo garantito da fideiussione all'avvio dei lavori, e per gli acconti e il saldo la legge fissa termini precisi, con gli interessi di mora se slittano.
L'anticipazione dà liquidità all'appaltatore fin dall'avvio della prestazione, ma solo dietro garanzia fideiussoria che si riduce via via che l'anticipo viene recuperato; chi non rispetta i tempi contrattuali decade dal beneficio e restituisce l'anticipo con gli interessi. Per i lavori il pagamento degli acconti segue lo stato di avanzamento: il direttore dei lavori lo adotta e lo trasmette al RUP, che emette il certificato di pagamento entro un termine breve, e la stazione appaltante paga entro il termine ordinario, allungabile per contratto solo se la natura della prestazione lo giustifica oggettivamente. La stessa sequenza vale, in quanto compatibile, anche per servizi e forniture periodici. Il saldo finale segue il collaudo e non equivale mai ad accettazione automatica dell'opera; sui ritardi scattano gli interessi moratori.
- c. 1L'anticipazione è calcolata sul valore del contratto ed è pari al 20 per cento, con facoltà per i documenti di gara di elevarla fino al 30 per cento; per i lavori è corrisposta entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, salvo una disciplina diversa oltre i 500 milioni di euro, ed è subordinata a una garanzia fideiussoria che si riduce col recupero e va restituita con gli interessi da chi decade dal beneficio per ritardi imputabili.
- c. 2Nei contratti di lavori i pagamenti degli acconti avvengono entro trenta giorni dall'adozione di ogni stato di avanzamento, termine che il contratto può allungare fino a un massimo di sessanta giorni solo se giustificato dalla natura particolare della prestazione.
- c. 5Il RUP emette il certificato di pagamento degli acconti contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento e comunque entro sette giorni, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori.
- c. 7Il certificato di pagamento della rata di saldo è rilasciato entro sette giorni dal collaudo o dalla verifica di conformità, e il pagamento segue entro trenta giorni, allungabili fino a sessanta se giustificato dalla natura particolare del contratto; il certificato non equivale ad accettazione dell'opera.
- c. 9In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di questo articolo o a quelli pattuiti nel contratto si applicano gli interessi moratori previsti dalla disciplina generale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
All'avvio di un appalto di lavori, l'appaltatore riceve l'anticipazione dopo aver depositato la garanzia fideiussoria richiesta. Al primo stato di avanzamento, il direttore dei lavori lo trasmette al RUP, che verifica la regolarità contributiva ed emette il certificato di pagamento; la stazione appaltante paga, e la garanzia si riduce in proporzione alla quota di anticipo già recuperata su quell'acconto. La sequenza si ripete a ogni stato di avanzamento successivo, fino alla rata di saldo dopo il collaudo.
- Uso scorrettoL'incremento dell'anticipazione oltre il livello base è una facoltà rimessa ai documenti di gara, non un diritto automatico: senza una previsione esplicita nella lex specialis resta fermo il livello ordinario.
- Uso scorrettoIl termine ordinario per il pagamento può allungarsi solo se la natura particolare del contratto lo giustifica oggettivamente: non basta un accordo generico tra le parti per derogare al termine breve.
- Da leggere insieme aLa garanzia fideiussoria per l'anticipazione è rilasciata dai soggetti abilitati indicati dall'articolo 106, comma 3, con le stesse modalità, pur avendo un oggetto diverso.Art. 106
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-125
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