Norme applicabili ai servizi sociali e assimilati
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte VIIDisposizioni particolari per alcuni contratti dei settori ordinariTitolo II servizi sociali e i servizi assimilati
- 1.
Fermo quanto previsto dall'articolo 6 del codice, per l'affidamento dei servizi sociali e degli altri servizi assimilati di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per valori pari o superiori alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1 lettera d), le stazioni appaltanti procedono alternativamente: a) mediante bando o avviso di gara che comprende le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera E; b) mediante avviso di pre-informazione, pubblicato con cadenza continuativa per periodi non superiori a ventiquattro mesi, recante le informazioni di cui allegato II.6, Parte I, lettera F, con l'avvertenza che l'aggiudicazione avverrà senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara.
- 2.
Le disposizioni del comma 1 non si applicano quando è utilizzata, in presenza dei presupposti previsti dall'articolo 76, una procedura negoziata senza pubblicazione di bando.
- 3.
L'avvenuto affidamento del servizio è reso noto mediante la pubblicazione di avviso di aggiudicazione dicui all'allegato II.6, Parte I, lettera G. È possibile raggruppare gli avvisi su base trimestrale, nel qual caso essi sono inviati cumulativamente al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.
- 4.
I bandi e gli avvisi di gara per gli affidamenti nei settori speciali di cui all'articolo 173 contengono le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte III, conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione.
- 5.
Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all'articolo 164.
Per i servizi sociali sopra soglia la stazione appaltante sceglie fra un bando ordinario e un avviso di pre-informazione che permette di aggiudicare senza pubblicarne un altro.
L'articolo disciplina come si affidano, sopra la soglia europea indicata dall'articolo 14, i servizi sociali e gli altri servizi assimilati elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE — assistenza, servizi sanitari e sociali connessi, e simili. La stazione appaltante ha due strade alternative. La prima è il bando o avviso di gara ordinario. La seconda è un avviso di pre-informazione, pubblicato con cadenza continuativa per periodi non superiori a ventiquattro mesi: chi sceglie questa strada deve avvertire fin da subito che l'aggiudicazione arriverà senza un secondo bando dedicato. Questa alternativa cade quando ricorrono i presupposti per una procedura negoziata senza pubblicazione di bando, disciplinata altrove. Una volta affidato il servizio, la stazione appaltante lo rende noto con un avviso di aggiudicazione, che può raggruppare su base trimestrale e inviare entro trenta giorni dalla fine del trimestre invece di pubblicarne uno per ogni affidamento. Per i settori speciali il contenuto informativo del bando segue un formulario diverso, stabilito dalla Commissione europea.
- c. 1Sopra la soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera d), per i servizi sociali e gli altri servizi assimilati dell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE la stazione appaltante procede alternativamente con un bando o avviso di gara, oppure con un avviso di pre-informazione pubblicato con cadenza continuativa per periodi non superiori a ventiquattro mesi, che avverte fin da subito che l'aggiudicazione arriverà senza un ulteriore avviso di indizione di gara.
- c. 2Questa alternativa non si applica quando, in presenza dei presupposti previsti per la procedura negoziata senza pubblicazione di bando, la stazione appaltante ricorre a quella procedura.
- c. 3L'affidamento del servizio è reso noto con un avviso di aggiudicazione; gli avvisi possono essere raggruppati su base trimestrale e inviati entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre invece che uno per uno.
- c. 4Per gli affidamenti nei settori speciali, bandi e avvisi di gara contengono un diverso set di informazioni, conforme ai modelli di formulari stabiliti dalla Commissione europea.
- c. 5Gli avvisi previsti da questo articolo sono pubblicati conformemente all'articolo 164.
Un ambito territoriale sociale deve affidare più servizi di assistenza domiciliare nell'arco di due anni. Invece di bandire una gara per ciascun affidamento, pubblica un unico avviso di pre-informazione che copre l'intero periodo di ventiquattro mesi consentito, avvertendo gli operatori che le aggiudicazioni arriveranno senza ulteriori bandi. Nei mesi successivi affida tre lotti di assistenza a operatori diversi: anziché pubblicare tre avvisi di aggiudicazione separati, li raggruppa e li invia entro trenta giorni dalla fine del trimestre in cui sono maturati.
- Da leggere insieme aL'apertura del comma 1 fa salvo l'articolo 6, che detta i principi sui rapporti con gli enti del Terzo settore: quella disciplina di principio resta ferma anche quando si applica questo regime di affidamento.Art. 6
- Da leggere insieme aL'esclusione del comma 2 rimanda alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando: bisogna verificare che ricorrano davvero i presupposti previsti per quella procedura, non basta la sola scelta della stazione appaltante.Art. 76
- Da leggere insieme aLa soglia che fa scattare questo regime è quella dell'articolo 14, comma 1, lettera d): sotto quel valore l'articolo non si applica.Art. 14
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-127
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