Servizi di ristorazione
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Titolo IIGli appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari
- 1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 127, i servizi di ristorazione indicati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, tramite l'attribuzione di un punteggio premiale: a) della qualità dei generi alimentari, con particolare riferimento ai prodotti biologici, tipici e tradizionali, ai prodotti a denominazione protetta, nonchè ai prodotti provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale; b) del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di economia sostenibile (green economy), nonchè dei pertinenti criteri ambientali minimi di cui all'articolo 57; c) della qualità della formazione degli operatori.
- 2.
Per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle altre strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino a diciotto anni di età, resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 4, comma 5-quater del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
- 3.
Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, nel rispetto dell'articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale.
- 4.
Con decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definite e aggiornate le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. Fino all'adozione di dette linee di indirizzo, le stazioni appaltanti individuano nei documenti di gara le specifiche tecniche finalizzate a garantire la qualità del servizio richiesto.
I servizi di ristorazione si aggiudicano solo con il miglior rapporto qualità/prezzo, premiando filiera corta e sostenibilità ambientale; per mense scolastiche e ospedaliere restano fermi vincoli aggiuntivi.
Fermo restando il regime dei servizi sociali dell'articolo 127, questo articolo fissa il criterio di aggiudicazione per i servizi di ristorazione elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE: sempre il miglior rapporto qualità/prezzo, mai il prezzo più basso da solo. La valutazione tecnica deve premiare, con punteggio dedicato, tre aspetti: la qualità dei generi alimentari — biologici, tipici e tradizionali, a denominazione protetta, di filiera corta e dell'agricoltura sociale —, il rispetto della normativa ambientale, compresi i criteri ambientali minimi dell'articolo 57, e la qualità della formazione degli operatori. Per la refezione scolastica e le forniture alimentari a bambini e giovani fino a diciotto anni resta fermo un obbligo specifico previsto da un'altra norma. Le istituzioni che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono inoltre dare priorità ai prodotti dell'agricoltura sociale. In attesa delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, sono le stazioni appaltanti a fissare nei documenti di gara le specifiche tecniche che garantiscono la qualità del servizio.
- c. 1Fermo restando quanto previsto dall'articolo 127, i servizi di ristorazione elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE si aggiudicano esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sul miglior rapporto qualità/prezzo, premiando con un punteggio dedicato la qualità dei generi alimentari, il rispetto della normativa ambientale — compresi i criteri ambientali minimi dell'articolo 57 — e la qualità della formazione degli operatori.
- c. 2Per l'affidamento e la gestione della refezione scolastica e della fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari ad asili nido, scuole e altre strutture pubbliche con utenti fino a diciotto anni di età, resta fermo l'obbligo specifico previsto da un'altra norma di settore.
- c. 3Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto della legge di settore, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti dall'agricoltura sociale.
- c. 4Con decreti interministeriali sono definite e aggiornate le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica; finché non sono adottate, sono le stazioni appaltanti a individuare nei documenti di gara le specifiche tecniche che garantiscono la qualità del servizio richiesto.
Un'azienda ospedaliera bandisce una gara per il servizio di ristorazione dei reparti. Il disciplinare tecnico non ammette offerte valutate solo sul prezzo: assegna un punteggio premiale a chi propone prodotti a denominazione protetta e di filiera corta, e un punteggio separato al rispetto dei criteri ambientali minimi. Due operatori economici offrono lo stesso prezzo, ma uno propone una filiera più corta e personale meglio formato: a parità di ribasso, vince quello con il punteggio tecnico più alto, perché il criterio resta sempre il miglior rapporto qualità/prezzo.
- Da leggere insieme aIl rinvio d'apertura fa salvo l'articolo 127: per i servizi di ristorazione che rientrano anche nei servizi sociali e assimilati resta quella la disciplina di riferimento, questa la integra.Art. 127
- Da leggere insieme aIl rispetto ambientale del comma 1 si legge insieme all'articolo 57, che detta le clausole sociali e i criteri di sostenibilità ambientale dei bandi di gara.Art. 57
- Uso scorrettoIl comma 1 esclude in radice il prezzo più basso come criterio unico: la parola «esclusivamente» non lascia margine per aggiudicare i servizi di ristorazione senza valutare la qualità tecnica.
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-130
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