Appalti riservati
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Titolo IIGli appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari
- 1.
Le stazioni appaltanti hanno facoltà, con bando predisposto a norma delle disposizioni che seguono, di riservare agli enti di cui al comma 2 il diritto di partecipare alle procedure per l'affidamento dei servizi sanitari, sociali e culturali individuati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.
- 2.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: a) gli enti riservatari devono avere come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al comma 1; b) deve essere previsto un vincolo di reinvestimento dei profitti, per il conseguimento degli obiettivi statutari o, comunque, una distribuzione o redistribuzione fondata su considerazioni partecipative; c) le strutture di gestione o proprietà degli enti devono essere basate su principi partecipativi o di azionariato dei dipendenti, ovvero richiedere la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati.
- 3.
È esclusa la riserva a favore di enti che nei tre anni precedenti all'affidamento siano stati già aggiudicatari di un appalto o di una concessione per i servizi di cui al comma 1, disposti a norma del presente articolo.
- 4.
La durata massima del contratto non può superare i tre anni.
Le stazioni appaltanti possono riservare servizi sanitari, sociali e culturali a enti a missione pubblica che reinvestono i profitti, ma non allo stesso ente due volte di fila, e mai per più di tre anni.
L'articolo permette alla stazione appaltante di riservare, con un bando apposito, la partecipazione alle procedure per l'affidamento di servizi sanitari, sociali e culturali fra quelli elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE, a un tipo particolare di enti. Devono avere come obiettivo statutario una missione di servizio pubblico legata proprio a quei servizi, reinvestire i profitti negli obiettivi statutari oppure distribuirli secondo criteri partecipativi, e avere una gestione o una proprietà organizzata su base partecipativa — azionariato dei dipendenti, oppure partecipazione attiva di dipendenti, utenti o altri soggetti interessati. La riserva ha però due limiti stringenti. Il primo guarda indietro: non può favorire un ente che negli ultimi tre anni ha già vinto, tramite questa stessa riserva, un appalto o una concessione per gli stessi servizi — per evitare che diventi un canale fisso per lo stesso operatore. Il secondo guarda avanti: il contratto che ne deriva non può durare più di tre anni.
- c. 1Con un bando predisposto secondo le disposizioni di questo articolo, la stazione appaltante ha la facoltà — non l'obbligo — di riservare agli enti del comma 2 il diritto di partecipare alle procedure per l'affidamento dei servizi sanitari, sociali e culturali individuati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.
- c. 2Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, la riserva richiede che l'ente abbia come obiettivo statutario una missione di servizio pubblico legata a quei servizi, un vincolo di reinvestimento dei profitti o una loro distribuzione fondata su criteri partecipativi, e strutture di gestione o proprietà basate su principi partecipativi o sulla partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati.
- c. 3È esclusa la riserva a favore di enti che, nei tre anni precedenti l'affidamento, siano già stati aggiudicatari di un appalto o di una concessione per gli stessi servizi disposti a norma di questo articolo.
- c. 4La durata massima del contratto riservato non può superare i tre anni.
Un comune bandisce una gara riservata per l'affidamento di un servizio sociale, aperta solo a enti con missione statutaria di servizio pubblico e vincolo di reinvestimento dei profitti. Una cooperativa sociale che ha vinto un affidamento analogo, con la stessa riserva, due anni prima, non può partecipare: il divieto scatta perché i tre anni non sono ancora trascorsi. Un'altra cooperativa, mai aggiudicataria di un affidamento riservato per quei servizi, partecipa e vince: il contratto che firma non potrà durare più di tre anni.
- Da leggere insieme aLe condizioni del comma 2 si leggono insieme all'articolo 6, richiamato espressamente in apertura, che disciplina i rapporti con gli enti del Terzo settore.Art. 6
- Da leggere insieme aQuesta riserva non è la stessa cosa di quella dell'articolo 61: qui il criterio è la missione statutaria di servizio pubblico e il reinvestimento dei profitti, non la disabilità o lo svantaggio dei lavoratori né le dimensioni dell'impresa.Art. 61
- Uso scorrettoIl divieto del comma 3 impedisce di trasformare la riserva in un canale permanente per lo stesso ente: chi ha già vinto con questa riserva negli ultimi tre anni resta escluso dalla successiva.
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-129
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