Servizi sociali e altri servizi assimilati
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IVDella selezione dei partecipanti e delle offerte
- 1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 141, comma 2, per l'aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi assimilati di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 nei settori speciali di cui al presente Libro si applicano gli articoli 127, 128, 129, 130 e 131, fermo restando quanto previsto dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Per i servizi sociali nei settori speciali non c'è una disciplina propria: l'articolo 173 importa di peso quella già scritta per il regime ordinario, senza aggiungere una parola.
L'articolo 173 è un rinvio, non una disciplina autonoma. Quando un ente concedente dei settori speciali deve affidare servizi sociali o altri servizi assimilati — sanitari, di assistenza, di ristorazione, i buoni pasto sostitutivi di mensa — non trova qui le regole: le trova negli articoli scritti per il regime ordinario, che l'articolo 173 richiama in blocco. Il richiamo non è incondizionato: resta fermo il perimetro dell'articolo 141, comma 2, che per le imprese pubbliche e i titolari di diritti esclusivi limita l'intero Libro III ai soli contratti strumentali alle loro attività caratteristiche; e resta fermo il Titolo VII del codice del Terzo settore, che continua a governare i rapporti con gli enti di quel settore indipendentemente da questo rinvio.
Verifica due cose insieme: che l'affidamento rientri nei contratti strumentali dell'articolo 141, comma 2, e che il fornitore, se è un ente del Terzo settore, resti soggetto anche al Titolo VII del relativo codice.
- c. 1Fermo restando quanto previsto dall'articolo 141, comma 2, per l'aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e degli altri servizi assimilati dell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE nei settori speciali si applicano gli articoli 127, 128, 129, 130 e 131, fermo restando quanto previsto dal Titolo VII del codice del Terzo settore.
Un ente che gestisce una rete di distribuzione dell'energia elettrica deve affidare il servizio di mensa aziendale per il proprio personale. Non cerca una disciplina apposita per i settori speciali: applica la stessa disciplina dei servizi di ristorazione e dei servizi sostitutivi di mensa che si applicherebbe a un ente del regime ordinario, verificando prima che l'affidamento rientri tra i contratti strumentali alla propria attività di distribuzione. Se uno dei concorrenti è un ente del Terzo settore, l'ente concedente verifica anche che siano rispettate le regole del Titolo VII del relativo codice, che restano ferme accanto alla disciplina richiamata.
- Da leggere insieme aL'articolo 127 disciplina nel regime ordinario l'affidamento sopra soglia dei servizi sociali con un bando ordinario o, in alternativa, un avviso di pre-informazione.Art. 127
- Da leggere insieme aL'articolo 128 disciplina i servizi alla persona — sanitari, sociali e altri servizi pubblici e personali assimilati — e le procedure di aggiudicazione che si applicano a quegli affidamenti.Art. 128
- Da leggere insieme aL'articolo 129 disciplina la facoltà di riservare l'affidamento dei servizi sanitari, sociali e culturali a enti che perseguono come obiettivo statutario una missione di servizio pubblico.Art. 129
- Da leggere insieme aL'articolo 130 disciplina i servizi di ristorazione, compresa la refezione scolastica; l'articolo 131 disciplina i servizi sostitutivi di mensa tramite buoni pasto: entrambi si applicano anche nei settori speciali.Art. 130Art. 131
- Uso scorrettoIl rinvio non è incondizionato: opera fermo restando l'articolo 141, comma 2, che limita l'applicazione del Libro III, per le imprese pubbliche e i titolari di diritti esclusivi, ai soli contratti strumentali alle loro attività.Art. 141
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-173
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