Requisiti di qualificazione
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
- Aggiornato dal
- D.Lgs. 209/2024
Titolo IIII contratti nel settore dei beni culturali
- 1.Modificato
Per i lavori di cui al presente Titolo, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori e dei direttori tecnici, nonchè i livelli e i contenuti della progettazione e le modalità del collaudo sono individuati nell'allegato II.18. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).
Per i lavori sui beni culturali, requisiti di qualificazione, progettazione e collaudo non stanno qui: il rinvio li manda tutti all'allegato II.18.
L'articolo 133 è un rinvio secco: per i lavori disciplinati da questo Titolo, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori e dei direttori tecnici, i livelli e i contenuti della progettazione, e le modalità del collaudo sono individuati nell'allegato II.18, dedicato proprio alla qualificazione dei soggetti, alla progettazione e al collaudo nel settore dei beni culturali. La sostanza sta lì, non in questo articolo: chi deve verificare se un'impresa o un direttore tecnico ha i requisiti per operare su un bene tutelato, o chi deve capire quali livelli di progettazione servono e come si collauda l'intervento, lavora su quel testo. Un periodo del comma è stato soppresso dal correttivo del dicembre 2024: il perimetro oggi coperto dall'articolo è solo quello che resta scritto nel testo vigente.
- c. 1Per i lavori disciplinati da questo Titolo, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori e dei direttori tecnici, i livelli e i contenuti della progettazione e le modalità del collaudo sono individuati nell'allegato II.18.
- Da leggere insieme aL'allegato II.18 copre tre materie distinte in un'unica disposizione di rinvio: i requisiti di qualificazione di esecutori e direttori tecnici, i livelli e i contenuti della progettazione, e le modalità del collaudo — tutte riferite ai lavori nel settore dei beni culturali.All. II.18
- Da leggere insieme aIl rinvio integrale si inserisce nel regime tracciato dall'articolo 132: per quanto l'allegato II.18 non copre, restano le pertinenti disposizioni generali del Codice.Art. 132
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-133
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