Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Titolo IIII contratti nel settore dei beni culturali
- 1.
Per tutte le attività finalizzate alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, l'amministrazione può stipulare contratti gratuiti, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del codice, ferme restando le prescrizioni dell'amministrazione preposta alla loro tutela in ordine alla progettazione e all'esecuzione delle opere e delle forniture e alla direzione dei lavori e al loro collaudo.
- 2.
Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla sua tutela o alla sua valorizzazione, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 8.
- 3.
Resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
- 4.
L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000 euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, ivi compresi quelli relativi a beni culturali nonchè ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purchè nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto degli articoli 66, 94, 95, 97 e 100 in ordine alla verifica dei requisiti degli esecutori e della qualificazione degli operatori economici. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante e l'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartiscono opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.
Per i beni culturali il Codice ammette contratti gratuiti e partenariati con procedure semplificate, e per le sponsorizzazioni sopra soglia basta un avviso di trenta giorni, non una gara.
L'articolo raccoglie tre strumenti. Il primo è il contratto gratuito: per attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali l'amministrazione può stipularlo, ferme le prescrizioni dell'amministrazione preposta alla tutela. Il secondo sono le forme speciali di partenariato: Stato, regioni ed enti territoriali possono attivarle con soggetti pubblici o privati per recupero, restauro, gestione e valorizzazione dei beni culturali, con procedure semplificate rispetto a quelle ordinarie. Il terzo è la sponsorizzazione: per affidamenti sopra i 40.000 euro non serve una gara, basta pubblicare sul sito della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, un avviso sulla ricerca di sponsor o su una proposta ricevuta. Passato quel termine il contratto si negozia liberamente, nel rispetto di imparzialità e parità fra chi ha manifestato interesse, ma la verifica dei requisiti degli esecutori resta comunque obbligatoria.
Verifichi una sponsorizzazione sui beni culturali: il regime è alleggerito nella scelta del contraente, ma i controlli sui requisiti degli esecutori restano fermi anche se lo sponsor esegue in proprio.
- c. 1L'amministrazione può stipulare contratti gratuiti per attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali, ferme restando le prescrizioni dell'amministrazione preposta alla tutela su progettazione, esecuzione, direzione dei lavori e collaudo.
- c. 2Stato, regioni ed enti territoriali possono attivare forme speciali di partenariato con enti pubblici o soggetti privati, dirette a recupero, restauro, manutenzione programmata, gestione, apertura alla fruizione e valorizzazione dei beni culturali, con procedure semplificate di scelta del partner.
- c. 4L'affidamento di sponsorizzazioni per importi superiori a 40.000 euro è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione, per almeno trenta giorni sul sito della stazione appaltante, di un avviso che renda nota la ricerca di sponsor o dia conto di una proposta ricevuta.
- c. 4Trascorso il periodo di pubblicazione, il contratto si negozia liberamente nel rispetto di imparzialità e parità fra gli operatori che hanno manifestato interesse; anche se lo sponsor esegue direttamente lavori, servizi o forniture, resta necessaria la verifica dei requisiti degli esecutori.
Un'impresa manifatturiera vuole sponsorizzare il restauro di una fontana storica per un importo di 60.000 euro, offrendo di coprire i costi dell'intervento. La stazione appaltante pubblica sul proprio sito, per trenta giorni, un avviso che rende nota la proposta ricevuta. Nessun altro soggetto si fa avanti nel frattempo. Trascorso il termine, la stazione appaltante negozia direttamente con l'impresa i termini del contratto di sponsorizzazione, verificando comunque il possesso dei requisiti tecnici dell'esecutore che eseguirà i lavori di restauro, prima di sottoscrivere l'accordo.
- Da leggere insieme aI contratti gratuiti si inseriscono nella cornice dell'articolo 8, comma 1: qui la possibilità è confermata per le attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali.Art. 8
- Da leggere insieme aL'assenza di una procedura di gara per la sponsorizzazione non significa assenza di controlli: restano fermi gli articoli 66, 94, 95, 97 e 100 sulla verifica dei requisiti degli esecutori e sulla qualificazione degli operatori economici.Art. 66Art. 94Art. 95Art. 97Art. 100
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-134
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