Contratti secretati
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Titolo VI contratti nel settore della difesa e sicurezza. I contratti secretati
- 1.
Le disposizioni del codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate: a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza; b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
- 2.
Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero di altre norme vigenti, dando conto delle cause specifiche che giustificano la stipulazione di un contratto secretato, con particolare riguardo ai presupposti previsti per ciascuna classifica. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel predetto provvedimento, precisando le cause che esigono tali misure.
- 3.
I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal codice, nonchè del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 42, comma 1-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
- 4.
L'affidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza.
- 5.
La Corte dei conti, tramite la Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati, esercita il controllo preventivo sui provvedimenti motivati di cui al comma 2, il controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti di cui al presente articolo, nonchè il controllo sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
Nei contratti secretati la deroga serve un provvedimento motivato, l'operatore ha bisogno del nulla osta di sicurezza, e la Corte dei conti controlla preventivamente.
L'articolo permette di derogare alle disposizioni del codice sulle procedure di affidamento in due casi: classifica di segretezza su oggetto, atti o modalità di esecuzione, o speciali misure di sicurezza richieste da norme vigenti. La deroga non è automatica: la stazione appaltante motiva per iscritto la classifica o le misure dichiarate, indicando le cause specifiche. Gli operatori che eseguono questi contratti devono avere, oltre ai requisiti ordinari del codice, il nulla osta di sicurezza. L'affidamento passa da una gara informale con almeno cinque operatori invitati, se ne esistono altrettanti qualificati e se negoziare con più di uno è compatibile con le esigenze di segretezza. La Corte dei conti verifica preventivamente i provvedimenti motivati e la regolarità dei contratti, riferendo ogni anno al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
Verifichi un affidamento secretato: il provvedimento motivato del comma 2 e il nulla osta di sicurezza del comma 3 sono i primi due controlli, prima ancora della gara informale.
- c. 1Le disposizioni del codice sulle procedure di affidamento possono essere derogate per i contratti con una classifica di segretezza su oggetto, atti o modalità di esecuzione, oppure per i contratti la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza secondo norme vigenti.
- c. 2Per la deroga di segretezza, la stazione appaltante attribuisce la classifica con provvedimento motivato, dando conto delle cause; per quella di sicurezza, dichiara con provvedimento motivato quali prestazioni la richiedono, precisando le cause.
- c. 3Questi contratti sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti ordinari del codice, oltre che del nulla osta di sicurezza.
- c. 4L'affidamento avviene con una gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se ne esistono altrettanti qualificati per l'oggetto del contratto e se negoziare con più di uno è compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza.
- c. 5La Corte dei conti, tramite la sua Sezione centrale, esercita il controllo preventivo sui provvedimenti motivati e sulla legittimità e regolarità di questi contratti, e riferisce ogni anno, entro il 30 giugno, al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
Un'amministrazione deve affidare un contratto la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, non una classifica di segretezza sull'oggetto. Con provvedimento motivato dichiara quali forniture vanno eseguite con quelle misure, precisando le cause che le esigono. Individua cinque operatori economici qualificati in relazione all'oggetto e avvia una gara informale invitandoli tutti, perché negoziare con più di uno è compatibile con le esigenze di sicurezza. Ciascun operatore deve possedere, oltre ai requisiti ordinari del codice, il nulla osta di sicurezza.
- Uso scorrettoLa deroga alle procedure ordinarie non è automatica: il comma 2 impone un provvedimento motivato che dia conto delle cause specifiche, non un rinvio generico alla segretezza.
- Uso scorrettoIl nulla osta di sicurezza si aggiunge ai requisiti ordinari, non li sostituisce: il comma 3 chiede entrambi, non l'uno al posto dell'altro.
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-139
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