Joint venture e affidamenti a imprese collegate
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Libro IIIDell'appalto nei settori specialiParte IDisposizioni generali
- 1.
Le disposizioni del codice non si applicano, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 3, ai contratti aggiudicati: a) da una joint venture, composta esclusivamente da più stazioni appaltanti o enti concedenti per svolgere una o più delle attività di cui agli articoli da 146 a 152 e all'Allegato II alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, a una di tali stazioni appaltanti o enti concedenti; b) da una stazione appaltante o ente concedente alla joint venture di cui fa parte.
- 2.
Le disposizioni del codice non si applicano, altresì, se ricorrono le condizioni di cui al comma 4, ai contratti aggiudicati: a) da una stazione appaltante o ente concedente a un'impresa collegata; b) da una joint venture, composta esclusivamente da più stazioni appaltanti o enti concedenti per svolgere le attività di cui agli articoli da 146 a 152, a un'impresa collegata a una di tali stazioni appaltanti o enti concedenti.
- 3.
La non applicabilità di cui al comma 1 opera a condizione che la joint venture sia stata costituita per lo svolgimento delle attività oggetto di affidamento per un periodo di almeno tre anni e che l'atto costitutivo preveda che le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che la compongano ne facciano parte per un periodo di pari durata.
- 4.
La non applicabilità di cui al comma 2 opera per gli appalti e concessioni di servizi e di lavori e per gli appalti di forniture, purchè almeno l'80 per cento del fatturato totale realizzato in media dall'impresa collegata nell'ultimo triennio, tenendo conto di tutti i lavori, i servizi e le forniture prestate, provenga dalle prestazioni rese alla stazione appaltante o all'ente concedente o alle altre imprese cui è collegata.
- 5.
Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell'attività dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, è sufficiente che l'impresa dimostri, in base a proiezioni dell'attività, che probabilmente realizzerà il fatturato di cui al comma 4.
- 6.
Se più imprese collegate alla stazione appaltante o all'ente concedente con il quale formano un gruppo economico forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale derivante dalla prestazione dei servizi o dall'esecuzione dei lavori, per ciascuna di tali imprese collegate.
- 7.
Su richiesta della Commissione europea, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti comunicano: a) i nomi delle imprese o delle joint venture interessate; b) la natura e il valore dei contratti considerati; c) gli elementi che la Commissione europea richiede per provare che le relazioni tra la stazione appaltante o l'ente concedente e l'impresa o la joint venture cui i contratti sono aggiudicati soddisfano i requisiti di cui al presente articolo.
Il Codice non si applica agli affidamenti dentro il gruppo — joint venture di stazioni appaltanti coi suoi membri, o verso un'impresa collegata — se il legame è stabile e l'80% del fatturato viene dal gruppo.
L'articolo 142 individua due esenzioni dal Codice per chi affida contratti dentro il proprio gruppo invece che sul mercato aperto. La prima riguarda le joint venture di sole stazioni appaltanti o enti concedenti: i contratti fra la joint venture e uno dei suoi membri escono dal Codice se essa esiste da almeno tre anni per svolgere proprio quell'attività e l'atto costitutivo vincola i membri per la stessa durata. La seconda riguarda le imprese collegate: i contratti a un'impresa collegata escono dal Codice se almeno l'80% del suo fatturato, in media nell'ultimo triennio, viene dalle prestazioni rese al gruppo. Se l'impresa è troppo giovane per avere tre anni di fatturato, bastano proiezioni credibili.
Le due esenzioni hanno presupposti diversi: stabilità del legame per la joint venture, soglia di fatturato per l'impresa collegata.
- c. 1Il Codice non si applica ai contratti fra una joint venture di sole stazioni appaltanti o enti concedenti e uno dei suoi membri, in entrambe le direzioni, quando ricorrono le condizioni del comma 3.
- c. 2Il Codice non si applica altresì ai contratti da una stazione appaltante, o da una joint venture di sole stazioni appaltanti, a un'impresa collegata, quando ricorrono le condizioni del comma 4.
- c. 3La prima esenzione opera se la joint venture è costituita per svolgere le attività oggetto dell'affidamento da almeno tre anni, e l'atto costitutivo vincola i membri per un periodo di pari durata.
- c. 4La seconda esenzione opera per appalti e concessioni di servizi e lavori e per appalti di forniture, purché almeno l'80 per cento del fatturato dell'impresa collegata nell'ultimo triennio provenga dal gruppo.
- c. 5Se il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile per la recente costituzione dell'impresa collegata, basta che questa dimostri, con proiezioni, che probabilmente lo realizzerà.
- c. 7Su richiesta della Commissione europea, le stazioni appaltanti comunicano nomi, natura e valore dei contratti e gli elementi che provano i requisiti.
Un gestore pubblico di una rete elettrica ha una controllata che da anni realizza quasi esclusivamente manutenzione delle linee per il gruppo, con oltre l'80 per cento del fatturato dalle commesse ricevute dal gestore negli ultimi tre esercizi. Quando il gestore affida alla controllata un nuovo intervento, il contratto resta fuori dal Codice. Se invece la controllata avesse iniziato a lavorare per committenti privati, riducendo la quota legata al gruppo sotto la soglia, l'affidamento diretto non potrebbe più contare su questa esenzione.
- Uso scorrettoLa soglia dell'80 per cento del comma 4 non si valuta impresa per impresa in modo isolato quando più imprese collegate allo stesso gruppo forniscono prestazioni simili: si tiene conto del fatturato totale del gruppo, per ciascuna di esse.
- Da leggere insieme aL'esenzione del comma 1 vale solo per la joint venture di sole stazioni appaltanti o enti concedenti dei settori speciali, non se vi partecipa anche un solo soggetto privato.Art. 141
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-142
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