Attività svolte in Paesi terzi
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Libro IIIDell'appalto nei settori specialiParte IDisposizioni generali
- 1.
Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti aggiudicati dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti per l'esercizio delle attività di cui agli articoli da 146 a 152 in un Paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione europea.
- 2.
Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti comunicano alla Commissione europea, su richiesta, tutte le categorie di attività che considerano escluse in virtù del comma 1, nei termini da essa indicati, evidenziando nella comunicazione quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
- 3.
Le disposizioni del codice non si applicano comunque alle categorie di attività oggetto dei contratti di cui al comma 1 considerati esclusi dalla Commissione europea in elenchi pubblicati periodicamente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Un contratto per un'attività dei settori speciali svolta in un Paese terzo esce dal Codice, se non comporta lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica dentro l'Unione europea.
L'articolo 145 esenta dal Codice i contratti che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti affidano per svolgere, in un Paese terzo, una delle attività dei settori speciali. La condizione è che l'attività non comporti lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica situata dentro l'Unione europea: l'esenzione guarda dove l'attività produce i suoi effetti fisici, non dove ha sede l'ente che affida o dove è stabilito l'operatore economico. Su richiesta della Commissione europea, le stazioni appaltanti comunicano quali categorie di attività considerano escluse per questo motivo, nei termini che la Commissione indica, segnalando le informazioni commercialmente sensibili. L'esenzione diventa stabile solo per le categorie di attività che la Commissione dichiara escluse in elenchi pubblicati periodicamente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, non con un atto isolato.
L'esenzione dipende da dove l'attività produce effetti materiali, non dalla nazionalità dell'ente che affida o del fornitore che esegue.
- c. 1Il Codice non si applica ai contratti aggiudicati dalle stazioni appaltanti o dagli enti concedenti per l'esercizio delle attività previste dagli articoli da 146 a 152 quando sono svolte in un Paese terzo, se ciò non comporta lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione europea.
- c. 2Su richiesta della Commissione europea, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti comunicano tutte le categorie di attività che considerano escluse in virtù del comma 1, nei termini da essa indicati, evidenziando quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.
- c. 3Il Codice non si applica comunque alle categorie di attività oggetto di tali contratti considerate escluse dalla Commissione europea in elenchi pubblicati periodicamente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Un gestore pubblico di una rete idrica italiana partecipa a un progetto di cooperazione internazionale e gestisce, tramite una controllata, una rete di distribuzione idrica in un Paese terzo del tutto separata dalla rete europea: nessun collegamento fisico, nessuno scambio di risorse con l'infrastruttura interna all'Unione. Il contratto che affida per la manutenzione di quella rete estera può restare fuori dal Codice. Se invece la rete nel Paese terzo fosse collegata a un'infrastruttura di trasporto o distribuzione che attraversa un confine dell'Unione europea, l'esenzione non varrebbe più, perché l'attività finirebbe per sfruttare materialmente anche un'area geografica interna.
- Uso scorrettoL'esenzione sulle categorie di attività non discende da un atto isolato della Commissione europea, ma da elenchi pubblicati periodicamente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: va sempre verificato l'elenco più aggiornato, non una pubblicazione precedente che potrebbe essere superata.
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-145
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