Gas ed energia termica
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Libro IIIDell'appalto nei settori specialiParte IDisposizioni generali
- 1.
L'affidamento di contratti inerenti ai settori del gas e dell'energia termica è soggetto all'applicazione delle disposizioni del codice esclusivamente per le attività: a) di messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica; b) di alimentazione di tali reti con gas o energia termica, ivi compresa la generazione, la produzione e la vendita all'ingrosso o al dettaglio.
- 2.
L'alimentazione, con gas o energia termica, di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico, da parte di un'impresa pubblica o di un soggetto titolare di diritti speciali o esclusivi, non è considerata un'attività di cui al comma 1 se concorrono le seguenti condizioni: a) la produzione di gas o di energia termica è l'inevitabile risultato dell'esercizio di un'attività non prevista dal comma 1 o dagli articoli da 147 a 149; b) l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde, al massimo, al 20 per cento del fatturato dell'ente, considerando la media dell'ultimo triennio, comprensivo dell'anno in corso.
- 3.
Sono esclusi dalla applicazione delle disposizioni del codice i contratti stipulati per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano le attività di cui al comma 1.
Nel gas e nell'energia termica il Codice vale solo per chi gestisce le reti pubbliche o le alimenta; se l'alimentazione è lo sbocco di un'altra attività e resta sotto il 20% del fatturato, non conta.
L'articolo 146 chiude il gruppo delle disposizioni generali definendo, per il gas e l'energia termica, quali attività fanno scattare il Codice. Sono due: gestire le reti fisse che forniscono il servizio al pubblico legate a produzione, trasporto o distribuzione, e alimentare quelle reti, compresa generazione, produzione e vendita all'ingrosso o al dettaglio. C'è però un'eccezione per chi produce gas o energia termica come sottoprodotto di un'altra attività, estranea ai settori speciali: se la produzione è l'inevitabile risultato di quell'attività diversa e l'alimentazione della rete serve solo a sfruttarla economicamente, restando entro il 20 per cento del fatturato dell'ente in media nell'ultimo triennio, l'alimentazione non conta come attività del settore speciale. Restano comunque fuori dal Codice i contratti con cui questi enti acquistano energia o combustibili destinati a produrre, a loro volta, energia.
Distingui sempre fra gestire la rete, sempre soggetto al Codice, e alimentarla, soggetto solo fuori dall'eccezione del comma 2.
- c. 1L'affidamento di contratti sul gas e l'energia termica è soggetto al Codice solo per la gestione di reti fisse di servizio pubblico legate a produzione, trasporto o distribuzione, e per l'alimentazione di tali reti, compresa generazione, produzione e vendita all'ingrosso o al dettaglio.
- c. 2L'alimentazione di quelle reti da parte di un'impresa pubblica o titolare di diritti speciali non conta come attività del settore speciale se la produzione è l'inevitabile risultato di un'altra attività e l'alimentazione mira solo a sfruttarla economicamente, entro il 20 per cento del fatturato dell'ente in media nell'ultimo triennio.
- c. 3Sono esclusi dal Codice i contratti stipulati per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti che esercitano le attività del comma 1.
Uno stabilimento industriale produce energia termica come sottoprodotto inevitabile del proprio processo di lavorazione, estraneo ai settori speciali. Parte del calore in eccesso viene ceduta alla rete di teleriscaldamento pubblico, ma quella vendita vale meno del 20 per cento del fatturato dello stabilimento in media negli ultimi tre esercizi: l'alimentazione non fa scattare il Codice per questo aspetto. Se invece lo stabilimento gestisse direttamente la rete fissa di teleriscaldamento, quella gestione resterebbe soggetta al Codice, perché è l'attività che il comma 1 assoggetta sempre, indipendentemente dal fatturato.
- Uso scorrettoLe due condizioni del comma 2 sono cumulative: non basta che la produzione sia un sottoprodotto inevitabile di un'altra attività se l'alimentazione della rete supera comunque il 20 per cento del fatturato medio dell'ente nell'ultimo triennio.
- Da leggere insieme aL'attività diversa da cui deriva la produzione deve essere estranea non solo al comma 1, ma anche alle attività proprie dei settori dell'elettricità, dell'acqua e dei trasporti.Art. 147Art. 148Art. 149
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-146
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