Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IIIDei bandi, degli avvisi e degli inviti
- 1.
Per quanto riguarda le informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 90 e ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
- 2.
Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione informano i richiedenti della decisione assunta entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Se la decisione richiede più di quattro mesi, entro due mesi dalla presentazione della domanda sono comunicate le ragioni della proroga ed è indicato il nuovo termine. La stazione appaltante o l'ente concedente comunica al richiedente le ragioni della proroga del termine e indica la data entro cui interverrà la decisione.
- 3.
I richiedenti la cui qualificazione è respinta sono informati della decisione e delle relative motivazioni immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla data della decisione di diniego. Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui all'articolo 168.
- 4.
Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono revocare la qualificazione solo per ragioni fondate sui criteri di qualificazione di cui all'articolo 168, informando per iscritto l'operatore economico delle ragioni a fondamento della stessa, almeno quindici giorni prima della data fissata per la decisione.
Chi chiede la qualificazione in un sistema dei settori speciali ha diritto a una risposta entro termini precisi, a motivazioni se respinto, a un preavviso scritto se revocato.
L'articolo 166 disciplina l'informazione dovuta nei settori speciali a chi ha chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti. Il comma 1 richiama l'articolo 90 e rinvia ai commi 2, 3 e 4 per i sistemi di qualificazione. Il comma 2 impone di comunicare al richiedente la decisione entro sei mesi dalla domanda; se richiede più di quattro mesi, entro due mesi vanno comunicate le ragioni della proroga e il nuovo termine. Il comma 3 impone di informare chi vede respinta la qualificazione, immediatamente e comunque entro quindici giorni dal diniego, con motivazioni fondate sui criteri dell'articolo 168. Il comma 4 ammette la revoca solo per ragioni fondate sugli stessi criteri, previa comunicazione scritta con le ragioni, almeno quindici giorni prima della decisione.
Verifichi se il termine di sei mesi o quello di quindici giorni per il diniego è decorso, e se una revoca aveva il preavviso scritto dovuto.
- c. 1Alle informazioni dovute a chi ha chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti si applicano le disposizioni dell'articolo 90, oltre a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.
- c. 2Chi gestisce un sistema di qualificazione comunica al richiedente la decisione entro sei mesi dalla domanda.
- c. 2Se la decisione richiede più di quattro mesi, entro due mesi dalla domanda vanno comunicate le ragioni della proroga e il nuovo termine.
- c. 3Chi vede respinta la qualificazione è informato della decisione e delle motivazioni immediatamente e comunque entro quindici giorni dal diniego, motivazioni fondate sui criteri di qualificazione dell'articolo 168.
- c. 4La qualificazione può essere revocata solo per ragioni fondate sui criteri di qualificazione dell'articolo 168, con comunicazione scritta all'operatore delle ragioni, almeno quindici giorni prima della decisione.
Un gestore di una rete di distribuzione idrica amministra un sistema di qualificazione per i fornitori di tubazioni. Un'impresa presenta domanda e riceve poi, per l'istruttoria più lunga del previsto, la comunicazione della proroga con il nuovo termine. Ottenuta la qualificazione, fornisce materiali per due anni. Un giorno il gestore la revoca perché ha stretto un accordo con un altro fornitore, comunicandolo con effetto immediato, senza preavviso scritto e senza indicare quale criterio l'impresa non soddisfi più. La revoca non regge: la convenienza di rivolgersi altrove non è un criterio di qualificazione, e il preavviso scritto con le ragioni andava comunque dato prima della decisione.
- Uso scorrettoLa revoca è ammessa solo per ragioni fondate sui criteri di qualificazione dell'articolo 168: motivazioni estranee a quei criteri, per quanto legittime sul piano commerciale, non bastano a giustificarla.Art. 168
- Uso scorrettoIl termine di quindici giorni per informare chi ha subito il diniego è un limite massimo, non un obiettivo: il comma 3 chiede che l'informazione arrivi immediatamente.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 90, richiamato dal comma 1 per le comunicazioni su aggiudicazione ed esclusione, e all'articolo 168, richiamato dai commi 3 e 4 per i criteri che devono fondare diniego e revoca.Art. 90Art. 168
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-166
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