Informazione ai candidati e agli offerenti
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Titolo III bandi, gli avvisi e gli inviti
- 1.
Nel rispetto delle modalità previste dal codice, le stazioni appaltanti comunicano entro cinque giorni dall'adozione: a) la motivata decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione, corredata di relativi motivi, a tutti i candidati o offerenti; b) l'aggiudicazione all'aggiudicatario; c) l'aggiudicazione e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o parti dell'accordo quadro a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse, nonchè a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva; d) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, ivi compresi i motivi di esclusione o della decisione di non equivalenza o conformità dell'offerta; e) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario ai soggetti di cui alla lettera c).
- 2.
Le comunicazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1.
- 3.
Fermo quanto disposto dall'articolo 35, le stazioni appaltanti non divulgano le informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui ai commi 1 e 2, se la loro diffusione ostacola l'applicazione della legge o è contraria all'interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.
Chi vince e chi perde una gara ha diritto a saperlo entro cinque giorni: la stazione appaltante tace solo per motivi tassativi.
L'articolo 90 fissa cosa la stazione appaltante comunica di propria iniziativa a candidati e offerenti dopo una decisione rilevante della procedura, ed entro quale termine. Il comma 1 elenca gli atti da comunicare entro cinque giorni dalla loro adozione: la mancata aggiudicazione o il riavvio della procedura; l'aggiudicazione al vincitore e, con il suo nome, agli altri concorrenti ammessi o non definitivamente esclusi; l'esclusione, con i relativi motivi; e la data di stipulazione del contratto. Il comma 2 aggiunge che le comunicazioni di aggiudicazione indicano anche la scadenza del termine dilatorio per la stipula. Il comma 3, infine, permette di non divulgare le informazioni sull'aggiudicazione se la diffusione ostacola la legge, è contraria all'interesse pubblico o pregiudica interessi commerciali legittimi o la leale concorrenza.
Verifichi se un termine per impugnare è decorso: conta da quando è arrivata la comunicazione dovuta, non da quando l'operatore ha saputo altrimenti.
- c. 1Entro cinque giorni dall'adozione, comunicano a tutti i candidati o offerenti la motivata decisione di non aggiudicare, di non concludere l'accordo quadro, di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.
- c. 1Comunicano l'aggiudicazione all'aggiudicatario.
- c. 1Comunicano l'aggiudicazione e il nome dell'aggiudicatario a chi ha un'offerta ammessa, a chi non è stato definitivamente escluso e a chi ha impugnato il bando senza che l'impugnazione sia già stata respinta con pronuncia definitiva.
- c. 1Comunicano l'esclusione agli esclusi, con i motivi dell'esclusione o della decisione di non equivalenza o non conformità dell'offerta.
- c. 1Comunicano la data di stipulazione del contratto ai soggetti che hanno ricevuto la comunicazione di aggiudicazione.
- c. 2Le comunicazioni di aggiudicazione indicano anche la scadenza del termine dilatorio per la stipulazione, fermo quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1.
- c. 3Le stazioni appaltanti non divulgano le informazioni sull'aggiudicazione, sulla conclusione dell'accordo quadro o sull'ammissione a un sistema dinamico se la diffusione ostacola la legge, è contraria all'interesse pubblico, pregiudica interessi commerciali legittimi o la leale concorrenza.
Una stazione appaltante bandisce un appalto di lavori stradali con quattro offerte presentate. Conclusa la valutazione, comunica l'aggiudicazione al vincitore e, lo stesso giorno, agli altri concorrenti ammessi indica il nome dell'aggiudicatario. Un quarto operatore, la cui offerta era stata esclusa per un requisito tecnico non soddisfatto, riceve invece una comunicazione che dice solo «offerta esclusa», senza indicare quale requisito mancasse. La comunicazione è arrivata in tempo, ma resta incompleta: senza i motivi, l'operatore non ha gli elementi per capire se ha senso impugnare l'esclusione.
- Uso scorrettoComunicare l'esclusione non basta: senza i motivi dell'esclusione o della non equivalenza o conformità dell'offerta, la comunicazione resta incompleta e l'operatore non ha gli elementi per valutare se impugnare.
- Uso scorrettoIl diniego di divulgazione del comma 3 non è una clausola di stile: va indicato quale specifico pregiudizio — alla legge, all'interesse pubblico, agli interessi commerciali o alla leale concorrenza — giustifica il silenzio su quella informazione.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 18, comma 1, richiamato dal comma 2 per la stipulazione del contratto, e all'articolo 35, richiamato dal comma 3 per l'accesso agli atti.Art. 18Art. 35
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-90
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