Procedure di gara con sistemi di qualificazione
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IVDella selezione dei partecipanti e delle offerte
- 1.
Ai sensi dell'articolo 141, comma 4, lettera a), le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.
- 2.
Con propri atti, pubblicati sui propri siti istituzionali e, comunque, trasmessi agli operatori economici interessati che ne facciano richiesta, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti stabiliscono norme e criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, che può essere articolato in vari stadi di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e la sua durata. Essi disciplinano i requisiti relativi alle capacità economiche e finanziarie e alle capacità tecniche e professionali necessarie all'iscrizione al sistema; i requisiti possono anche essere quelli previsti dagli articoli 100 e 103 ed in tal caso si applicano gli articoli 91 e 105. Quando i criteri per l'iscrizione comportano il possesso di specifiche tecniche si applicano gli articoli 79, 80 e 105.
- 3.
Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti prevedono negli atti di cui al comma 2 che non possono essere iscritti gli operatori economici per i quali sussistano cause di esclusione ai sensi del combinato disposto degli articoli 94, 95, 96, 97, 98 e 169, e consentono in ogni caso di acquisire i requisiti di capacità richiesti per l'iscrizione secondo le modalità previste dall'articolo 104. Le norme e i criteri possono essere sempre aggiornati, dandone comunicazione agli operatori economici iscritti.
- 4.
Gli operatori qualificati sono iscritti in un elenco, che può essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione è valida.
- 5.
La stazione appaltante o l'ente concedente che istituisce e gestisce il sistema di qualificazione stabilisce i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che devono corredare la domanda di iscrizione, e non può chiedere certificati o documenti che riproducono documenti validi già nella sua disponibilità. I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
- 6.
I contratti specifici per i lavori, le forniture e i servizi contemplati dal sistema di qualificazione sono aggiudicati con procedure ristrette o procedure negoziate cui possono partecipare o presentare offerta gli operatori iscritti nel sistema di qualificazione.
Nei settori speciali un ente può costruirsi il proprio elenco di operatori qualificati, con regole scritte da lui — ma senza mai chiedere due volte un documento che ha già.
L'ente concedente può istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici, che chiedono l'iscrizione in qualsiasi momento. Con atti pubblici fissa norme e criteri oggettivi — anche in più stadi, con durata e aggiornamento — disciplinando i requisiti richiesti. Non può iscrivere chi ha una causa di esclusione, ma deve permettere di acquisire i requisiti mancanti tramite avvalimento. Gli iscritti finiscono in un elenco, eventualmente diviso per categorie. L'ente stabilisce i documenti richiesti senza mai duplicare ciò che ha già; per documenti in lingua straniera serve traduzione certificata. I contratti coperti dal sistema si aggiudicano solo tra gli iscritti.
Controlla in quale categoria dell'elenco l'operatore è iscritto: dalla categoria dipende a quali contratti specifici può essere invitato a partecipare.
- c. 1Ai sensi dell'articolo 141, comma 4, lettera a), la stazione appaltante o l'ente concedente può istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici, che possono chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.
- c. 2Con propri atti pubblicati e trasmessi agli interessati, l'ente stabilisce norme e criteri oggettivi per il funzionamento del sistema — anche in più stadi, con aggiornamento e durata — e disciplina i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali per l'iscrizione.
- c. 3Non possono essere iscritti gli operatori con cause di esclusione, ma è sempre consentito acquisire i requisiti richiesti per l'iscrizione tramite avvalimento; norme e criteri sono sempre aggiornabili, comunicandolo agli iscritti.
- c. 4Gli operatori qualificati sono iscritti in un elenco, divisibile in categorie in base al tipo di appalti per cui la qualificazione è valida.
- c. 5L'ente stabilisce i documenti, certificati e dichiarazioni per la domanda di iscrizione, senza poter chiedere quelli che riproducono documenti già in suo possesso; in lingua diversa dall'italiano servono con traduzione certificata conforme.
- c. 6I contratti specifici coperti dal sistema di qualificazione sono aggiudicati con procedure ristrette o negoziate riservate agli operatori iscritti.
Un ente che gestisce una rete elettrica istituisce un sistema di qualificazione per lavori di manutenzione delle linee. Pubblica gli atti con i criteri richiesti, in due stadi. Un'impresa chiede l'iscrizione portando i requisiti tramite avvalimento con un'ausiliaria, e l'ente verifica l'assenza di cause di esclusione prima di iscriverla nella categoria dedicata alla media tensione. Quando deve affidare un intervento, l'ente non bandisce una gara aperta a chiunque: indice una procedura ristretta riservata alle imprese già iscritte in quella categoria.
- Uso scorrettoIl divieto di chiedere documenti che riproducono quelli già in possesso dell'ente vale per l'intera domanda di iscrizione: è la stessa regola di non aggravamento delle procedure ordinarie.
- Da leggere insieme aLe cause di esclusione che bloccano l'iscrizione si leggono nel combinato disposto degli articoli 94-98 e 169: quest'ultimo copre le condotte definite come gravi illeciti professionali.Art. 169
- Da leggere insieme aQuando i requisiti coincidono con quelli ordinari degli articoli 100 e 103 si applica anche la documentazione degli articoli 91 e 105; se comportano specifiche tecniche si applicano invece gli articoli 79 e 80.Art. 100Art. 103Art. 91Art. 105Art. 79Art. 80
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-168
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