Ulteriori disposizioni applicabili nella scelta del contraente
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IVDella selezione dei partecipanti e delle offerte
- 1.
Per la selezione dei partecipanti e delle offerte nelle procedure di scelta del contraente nei settori speciali si applicano le seguenti disposizioni: a) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche nominano una commissione giudicatrice; b) sono rispettati i termini per la presentazione delle domande di partecipazione secondo quanto previsto dall'articolo 92, comma 1; c) salvo quanto stabilito dagli articoli 168 e 169, è accertata l'assenza delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, 95, con riferimento agli accordi internazionali elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, 96, 97 e 98 ed è richiesta la documentazione prevista dall'articolo 99; d) salvo quanto stabilito dagli articoli 168 e 169, è richiesto il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 100 e 103; e) è consentito il soccorso istruttorio con le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 101; f) è stabilito che gli operatori economici presentino la documentazione prevista dagli articoli 91 e 105; g) è consentito il ricorso all'avvalimento secondo quanto previsto dall'articolo 104; h) è verificata la conformità delle offerte e aggiudicato l'appalto secondo quanto previsto dagli articoli 107, 108 e 110.
- 2.
Quando selezionano i partecipanti a una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o per un partenariato per l'innovazione, quando decidono sulla qualificazione ai sensi dell'articolo 168 o quando dispongono l'aggiornamento dei sistemi di qualificazione, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti: a) non impongono condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri; b) non esigono prove o giustificativi presenti nella documentazione valida già a disposizione.
Nei settori speciali la selezione dei partecipanti segue gli stessi istituti del regime ordinario — commissione, esclusione, soccorso istruttorio, avvalimento — salvo la parte che gli articoli 168 e 169 riscrivono.
L'articolo 167 importa nei settori speciali istituti già disciplinati altrove nel codice. L'ente che è amministrazione pubblica nomina una commissione giudicatrice e rispetta i termini per le domande; accerta l'assenza delle cause di esclusione e i requisiti con le regole ordinarie, a meno che gli articoli 168 o 169 non li sostituiscano; ammette il soccorso istruttorio, consente l'avvalimento, aggiudica secondo i criteri ordinari. Il comma 2 aggiunge una regola trasversale: niente condizioni imposte ad alcuni e non ad altri, niente prove già disponibili richieste di nuovo.
Verifica se l'ente ha adottato un sistema di qualificazione o una procedura regolamentata: solo allora le lettere c) e d) del comma 1 non si applicano nella loro versione ordinaria.
- c. 1Per la selezione nei settori speciali, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche nominano una commissione giudicatrice, e sono rispettati i termini per le domande di partecipazione dell'articolo 92, comma 1.
- c. 1Salvo quanto stabilito dagli articoli 168 e 169, è accertata l'assenza delle cause di esclusione e sono richiesti i requisiti di partecipazione con la documentazione previsti dal regime ordinario per quegli istituti.
- c. 1È consentito il soccorso istruttorio nei limiti dell'articolo 101, gli operatori presentano la documentazione di rito, ed è consentito il ricorso all'avvalimento secondo l'articolo 104.
- c. 1La conformità delle offerte è verificata e l'appalto è aggiudicato secondo le regole ordinarie su offerte anormalmente basse e criteri di aggiudicazione.
- c. 2Selezionando partecipanti a procedure ristrette o negoziate, dialoghi competitivi o partenariati per l'innovazione, o decidendo sulla qualificazione o sull'aggiornamento dei sistemi, le stazioni appaltanti non impongono condizioni ad alcuni operatori senza imporle ad altri, e non esigono prove già in loro possesso.
Un ente che gestisce una rete del gas bandisce una procedura ristretta per lavori di manutenzione, senza aver adottato un sistema di qualificazione né una procedura regolamentata. Nomina una commissione giudicatrice, verifica l'assenza delle cause di esclusione e i requisiti ordinari, e ammette un concorrente al soccorso istruttorio per un documento incompleto. Un altro si presenta in avvalimento. In selezione, l'ente non chiede a un solo partecipante un certificato che gli altri non devono produrre, avendo già la documentazione equivalente in archivio.
- Da leggere insieme aLe lettere su esclusione e requisiti cedono il passo agli articoli 168 e 169: se l'ente ha istituito un sistema di qualificazione o una procedura regolamentata, va verificata quella disciplina invece del regime ordinario.Art. 168Art. 169
- Uso scorrettoIl divieto di condizioni discriminatorie del comma 2 vale anche decidendo sulla qualificazione ex articolo 168: non è una regola isolata del sistema di qualificazione, ma un principio trasversale a tutte le forme di selezione elencate.Art. 168
- Da leggere insieme aLe cause di esclusione richiamate comprendono il riferimento agli accordi internazionali sui settori speciali: la loro applicazione va verificata insieme alla documentazione dell'articolo 99.Art. 99
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-167
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