Fasi delle procedure di affidamento
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
- Aggiornato dal
- D.Lgs. 209/2024
Titolo IIL'ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell'affidamento.
- 1.
Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
- 2.
In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
- 3.Modificato
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ((procedono alla pubblicazione dei documenti iniziali di gara e)) concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell'allegato I.3. Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).
- 3-bis.Modificato
((L'allegato I.3 indica il termine massimo che deve intercorrere tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l'invio degli inviti a offrire.))
- 4.
Ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l'ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine.
- 5.
L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.
- 6.
L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.
- 7.
Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18.
- 8.
Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9.
- 9.
L'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.
- 10.
La pendenza di un contenzioso non può mai giustificare la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e quelli di autotutela della stazione appaltante o dell'ente concedente, da esercitarsi da parte del dirigente competente.
L'articolo scandisce la gara dalla decisione di contrarre all'esecuzione, e mette un tempo a ogni passaggio.
L'articolo 17 mette in fila i passaggi di un affidamento e attacca a ciascuno un momento preciso. Si parte da un atto che deve esistere prima che la procedura si muova, e che dice già gli elementi essenziali del contratto e i criteri con cui si sceglieranno operatori e offerte. Da lì la gara corre dentro i tempi dell'allegato I.3, si chiude con l'aggiudicazione della migliore offerta non anomala e passa alla stipula, regolata dall'articolo 18. Il filo che tiene insieme i commi è la fretta: i termini contano, il contenzioso da solo non ferma niente, e a volte l'esecuzione comincia prima della firma.
Hai impugnato e la procedura va avanti lo stesso: il comma 10 dice perché, e indica le due strade che invece la fermano davvero.
- c. 1Prima di avviare la procedura serve la decisione di contrarre: individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
- c. 2Nell'affidamento diretto quell'atto indica oggetto, importo, contraente e ragioni della scelta, i requisiti generali e, se necessari, quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
- c. 3Pubblicazione dei documenti iniziali e conclusione della selezione stanno nei termini dell'allegato I.3: sforarli vale silenzio inadempimento e rileva anche sul dovere di buona fede.
- c. 4Ogni concorrente presenta una sola offerta, ferma per il periodo scritto nel bando o nell'invito; i centottanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione valgono se quell'indicazione manca.
- c. 5Chi valuta propone l'aggiudicazione alla migliore offerta non anomala; l'organo competente esamina, verifica i requisiti dell'offerente e dispone l'aggiudicazione, immediatamente efficace.
- c. 8L'esecuzione può cominciare prima della stipula per motivate ragioni, e comincia sempre prima con le ragioni d'urgenza del comma 9: eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare un pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica o per il patrimonio storico, artistico e culturale, ovvero perché la mancata esecuzione immediata causerebbe un grave danno all'interesse pubblico, compresa la perdita di finanziamenti UE.
Un comune bandisce una procedura aperta per un servizio di manutenzione, con il criterio del miglior rapporto tra qualità e prezzo. Il bando tace su quanto a lungo l'offerta resti ferma, e allora vale il residuo del comma 4: centottanta giorni dalla scadenza del termine per presentarla. Se a ridosso di quella scadenza la procedura non si è ancora conclusa, il comune può chiedere agli offerenti, con atto motivato, il differimento del termine — non un rinvio automatico, ma una richiesta che va giustificata.
- Uso scorrettoI centottanta giorni non sono la regola generale: sono il residuo per quando bando e invito tacciono. Il differimento si chiede con atto motivato.
- Uso scorrettoL'aggiudicazione è immediatamente efficace ma non equivale ad accettazione dell'offerta: il contratto nasce con la stipula.
- Uso scorrettoUn ricorso pendente non basta a sospendere procedura o aggiudicazione: servono i poteri cautelari del giudice, oppure l'autotutela.
- Da leggere insieme aIl seguito sta altrove: l'articolo 18 regola tempi e forma della stipulazione, l'articolo 50, comma 6 l'esecuzione anticipata e il rimborso se la stipula non arriva.Art. 18Art. 50
Spiegazione rivista il 16/08/2026 · art-17
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