Il contratto e la sua stipulazione
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
- Aggiornato dal
- D.Lgs. 209/2024
Titolo IIL'ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell'affidamento.
- 1.Modificato
Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, ((il contratto può essere stipulato anche)) mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.
- 2.
Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso.È fatta eccezione: a) per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 55, comma 2; b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire; c) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.
- 3.Modificato
Il contratto non può essere stipulato prima di ((trentadue)) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi: a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva; b) di appalti basati su un accordo quadro; c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione; d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee ((...)).
- 4.
Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.
- 5.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell'ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
- 6.
La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
- 7.
La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
- 8.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.
- 9.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.
- 10.Modificato
Con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209)).
Il contratto si firma per iscritto e in modalità elettronica, a pena di nullità, fra due termini: non prima di trentadue giorni, non oltre sessanta.
L'articolo 18 dice come si firma un contratto pubblico e quando. La forma è scritta a pena di nullità e la modalità è elettronica; nelle procedure negoziate e negli affidamenti diretti può bastare uno scambio di lettere secondo l'uso commerciale, anche via PEC. Il quando sta fra due orologi che partono da momenti diversi: un tetto di sessanta giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace e un pavimento di trentadue giorni dall'invio dell'ultima comunicazione. In mezzo può inserirsi il ricorso con domanda cautelare, che sospende la firma.
Devi bloccare o sbloccare una firma: il comma 4 dice quando il ricorso cautelare sospende e in quali casi quell'effetto viene meno.
- c. 1Forma scritta a pena di nullità e modalità elettronica: ufficiale rogante, atto notarile informatico o scrittura privata; nelle negoziate e negli affidamenti diretti anche per corrispondenza.
- c. 2Divenuta efficace l'aggiudicazione ci sono sessanta giorni per firmare, anche in pendenza di contenzioso; il comma indica tre eccezioni, fra cui il termine diverso fissato nel bando o nell'invito.
- c. 3Prima che siano passati trentadue giorni dall'invio dell'ultima comunicazione dell'aggiudicazione non si stipula; il comma sottrae al divieto quattro casi, fra cui l'accordo quadro e il sotto soglia.
- c. 4Il ricorso con domanda cautelare sospende la firma dalla notificazione fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado — o del dispositivo o della sentenza, se il merito si decide in sede cautelare; cade se il giudice si dichiara incompetente o fissa la discussione del merito senza pronunciarsi sulla cautela, col consenso delle parti.
- c. 5Se il ritardo è dell'ufficio, l'aggiudicatario sceglie fra silenzio inadempimento e scioglimento con atto notificato: niente indennizzo, solo rimborso spese.
- c. 6Se il ritardo è dell'aggiudicatario, l'aggiudicazione può essere revocata: una possibilità, non un effetto automatico.
- c. 8Dove l'approvazione è prevista, si fa entro trenta giorni dalla stipula e opera come condizione risolutiva: passato quel termine il contratto si intende approvato.
Una ASL aggiudica un servizio di pulizie il 4 marzo e l'aggiudicazione diventa subito efficace: da lì partono, in via ordinaria, i sessanta giorni per firmare. Le comunicazioni escono il 6, e i trentadue giorni del termine dilatorio contano da lì: il primo giorno utile cade il 7 aprile. Il 20 marzo la seconda classificata notifica un ricorso con domanda cautelare: la firma resta bloccata, e per questa ipotesi il comma 2 esclude il termine ordinario — vale la regola del comma 4. All'udienza le parti acconsentono a discutere il merito senza decidere sulla cautela: l'effetto sospensivo cessa, e la stipula può procedere.
- Uso scorrettoI due termini non sono lo stesso orologio: i sessanta giorni decorrono dall'efficacia dell'aggiudicazione, i trentadue dall'invio dell'ultima comunicazione.
- Uso scorrettoIl contenzioso non giustifica il rinvio della firma: fuori dalle ipotesi dei commi 5 e 6 la stipula tardiva viola il dovere di buona fede.
- Da leggere insieme aIl conto parte dall'aggiudicazione divenuta efficace ai sensi dell'articolo 17, comma 5, non dalla proposta di aggiudicazione.Art. 17
- Da leggere insieme aSotto le soglie europee comanda l'articolo 55: trenta giorni per stipulare e nessun termine dilatorio.Art. 55
Spiegazione rivista il 16/08/2026 · art-18
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