Definizione e disciplina
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IVDel contratto di disponibilità
- 1.Modificato
Le parti determinano il contenuto del contratto di disponibilità nei limiti imposti dalle disposizioni di cui al presente articolo, tenendo conto ((dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorità di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.))
- 2.
Il corrispettivo del contratto di disponibilità si compone di un canone di disponibilità, commisurato all'effettivo periodo per il quale l'operatore economico ha garantito il godimento dell'opera, sempre che il mancato o ridotto godimento non rientri nel rischio a carico dell'ente concedente ai sensi del comma 4.
- 3.
Quando è convenuto il trasferimento della proprietà dell'opera all'ente concedente il corrispettivo si compone anche: a) di un eventuale contributo in corso d'opera, non superiore al 50 per cento del costo di costruzione dell'opera; b) di un prezzo di trasferimento, da pagare al termine del contratto, determinato in relazione al valore di mercato residuo dell'opera e tenendo conto dell'importo già versato a titolo di canone di disponibilità e di eventuale contributo in corso d'opera.
- 4.
Se non è diversamente convenuto tra le parti e salvo quanto disposto dal comma 5, il rischio del mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni oppure di ogni altro atto amministrativo incidente sul compimento o sulla gestione tecnica dell'opera è a carico dell'ente concedente.
- 5.
Il rischio del mancato o ritardato rilascio di atti di approvazione o di assenso, da parte di autorità diverse dall'ente concedente, attinenti alla progettazione e alle eventuali varianti in corso d'opera è a carico dell'operatore economico.
- 6.
Le varianti in corso d'opera sono comunicate dall'operatore economico all'ente concedente al fine di consentire a quest'ultimo di opporsi quando alterino le caratteristiche specifiche dell'opera indicate nel capitolato prestazionale.
- 7.
Il contratto determina i modi di attribuzione alle parti degli eventuali oneri sopravvenuti, incidenti sul corrispettivo pattuito per il compimento e la gestione dell'opera, derivanti da disposizioni normative o da provvedimenti dell'autorità.
- 8.
L'ente concedente può attribuire all'operatore economico la qualità di autorità espropriante, come definita all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con il potere di espropriare e di curare il relativo procedimento.
- 9.
L'ente concedente redige, unitamente al bando o all'avviso, avvalendosi anche dei bandi-tipo e dei contratti-tipo dell'ANAC, un capitolato che indica le caratteristiche specifiche dell'opera, i criteri di determinazione e di riduzione del corrispettivo e i modi di prestazione di garanzie e cauzioni, anche funzionali ad assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
- 10.
Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte.
- 11.
Il contratto di disponibilità può essere sottoscritto solo dall'operatore economico in possesso dei requisiti generali di qualificazione e di partecipazione alle procedure di affidamento.
- 12.
L'ente concedente, nei modi previsti dal contratto, ha il diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificare prima della consegna l'opera compiuta, eventualmente proponendo le necessarie modificazioni e varianti, sempre che queste non alterino caratteristiche specifiche dell'opera indicate nel capitolato prestazionale.
- 13.
Il contratto determina i casi e i modi di modificazione del contratto, anche attraverso la riduzione del canone di disponibilità, idonei a ricondurlo a equità, anche tenendo conto della esigenza di tutelare i creditori indicati all'articolo 199.
Nel contratto di disponibilità l'operatore costruisce l'opera a proprio rischio, e l'ente paga un canone finché ne ha davvero la disponibilità.
L'articolo 197 disciplina il contratto di disponibilità: le parti ne fissano il contenuto entro i limiti di questo articolo, tenendo conto dei bandi-tipo dell'ANAC e dei contratti-tipo del DIPE. L'operatore economico mette l'opera a disposizione dell'ente concedente contro un canone commisurato al periodo di godimento garantito. Se è convenuto anche il trasferimento finale della proprietà, il corrispettivo si arricchisce di un contributo in corso d'opera e di un prezzo di trasferimento legato al valore residuo. L'articolo alloca poi i rischi amministrativi fra le parti e riserva la sottoscrizione agli operatori qualificati.
Verifica se è previsto il trasferimento finale della proprietà: solo in quel caso il corrispettivo comprende anche il contributo in corso d'opera e il prezzo di trasferimento.
- c. 1Le parti determinano il contenuto del contratto di disponibilità entro i limiti fissati da questo articolo, tenendo conto dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE.
- c. 2Il corrispettivo comprende un canone di disponibilità commisurato al periodo per cui l'operatore economico ha effettivamente garantito il godimento dell'opera, salvo che il mancato o ridotto godimento sia un rischio a carico dell'ente concedente.
- c. 3Se è convenuto il trasferimento della proprietà all'ente concedente, il corrispettivo si compone anche di un eventuale contributo in corso d'opera, non superiore al 50 per cento del costo di costruzione, e di un prezzo di trasferimento finale legato al valore di mercato residuo dell'opera.
- c. 4Se le parti non dispongono diversamente, il rischio del mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni che incidono sul compimento o sulla gestione tecnica dell'opera è a carico dell'ente concedente.
- c. 5Il rischio del mancato o ritardato rilascio di atti di approvazione o assenso, da parte di autorità diverse dall'ente concedente, relativi alla progettazione e alle varianti è invece a carico dell'operatore economico.
- c. 11Può sottoscrivere il contratto solo l'operatore economico in possesso dei requisiti generali di qualificazione e di partecipazione alle procedure di affidamento.
- c. 12L'ente concedente ha il diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificare l'opera compiuta prima della consegna, potendo proporre modifiche e varianti che non alterino le caratteristiche indicate nel capitolato prestazionale.
Un Comune indice una procedura per un contratto di disponibilità avente a oggetto una nuova palestra scolastica: l'operatore economico la realizza a proprie spese e la mette a disposizione del Comune contro un canone commisurato ai mesi di effettivo utilizzo. Durante i lavori l'operatore chiede una variante alla distribuzione degli spogliatoi: il Comune può opporsi perché altera le caratteristiche del capitolato. A consegna ultimata, verifica l'opera prima di prenderne possesso.
- Uso scorrettoLe varianti in corso d'opera proposte dall'operatore economico vanno comunicate all'ente concedente, che può opporsi quando alterano le caratteristiche specifiche indicate nel capitolato prestazionale: la libertà di modifica non è assoluta.
- Da leggere insieme aIl contratto determina i casi e i modi per modificarlo, anche riducendo il canone di disponibilità, per ricondurlo a equità, tenendo conto anche dell'esigenza di tutelare i creditori indicati all'articolo 199.Art. 199
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-197
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