Principi in materia di trasparenza
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IIDella digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti
- 1.
Fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, a fini di trasparenza i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici sono indicati nell'articolo 28 e sono pubblicati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- 2.
Le comunicazioni e l'interscambio di dati per le finalità di conoscenza e di trasparenza avvengono nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e dell'invio delle informazioni.
- 3.
Le regioni e le province autonome assicurano la trasparenza nel settore dei contratti pubblici.
La trasparenza dei contratti pubblici corre su un binario solo: gli stessi dati non si pubblicano né si comunicano in più punti diversi.
L'articolo 20 completa l'impianto dell'articolo 19 sul versante della trasparenza. Il comma 1 apre con una precisazione che vale da sola: gli obblighi di pubblicità legale restano fermi, e a fianco di quelli corre un obbligo distinto, a fini di trasparenza, sui dati e sugli atti indicati nell'articolo 28, pubblicati secondo il decreto legislativo 33 del 2013. Il comma 2 estende alla trasparenza lo stesso principio che l'articolo 19 applica alla digitalizzazione: le comunicazioni e l'interscambio di dati avvengono nel rispetto dell'unicità del luogo di pubblicazione e dell'invio delle informazioni, così che lo stesso dato non vada duplicato in più sedi. Il comma 3 chiude affidando alle regioni e alle province autonome il compito di assicurare la trasparenza nel settore.
Gli obblighi di pubblicità legale restano fermi accanto a questo articolo: un adempimento di trasparenza non sostituisce mai un adempimento con effetti legali.
- c. 1Fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, a fini di trasparenza i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici sono quelli indicati nell'articolo 28, pubblicati secondo il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- c. 2Le comunicazioni e l'interscambio di dati per le finalità di conoscenza e di trasparenza avvengono nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e dell'invio delle informazioni.
- c. 3Le regioni e le province autonome assicurano la trasparenza nel settore dei contratti pubblici.
Un'impresa che ha partecipato a una gara vuole sapere chi l'ha vinta, con quale ribasso e con quale composizione di commissione. Non deve presentare un'istanza di accesso: quei dati rientrano fra quelli che l'articolo 28 impone di pubblicare a fini di trasparenza, e la stazione appaltante non li tiene su un proprio archivio separato da consultare a richiesta, ma li rende disponibili nello stesso luogo unico previsto dal comma 2, senza doverli ripubblicare altrove.
- Uso scorretto«Fermi restando gli obblighi di pubblicità legale» significa che pubblicare a fini di trasparenza non sostituisce un adempimento di pubblicità legale dovuto altrove: sono due obblighi distinti, e uno non copre l'altro.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 19, di cui questo articolo estende alla trasparenza lo stesso principio di unicità già applicato all'invio dei dati nel comma 2 di quello.Art. 19
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 28, che elenca i dati, le informazioni e gli atti da pubblicare, e all'articolo 23, di cui la Banca dati nazionale integra la trasparenza con la propria piattaforma unica.Art. 28Art. 23
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-20
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