Trasparenza dei contratti pubblici
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IIDella digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti
- 1.
Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonchè alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25.
- 2.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonchè i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.
- 3.
Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.
- 4.
L'ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, individua con proprio provvedimento le informazioni, i dati e le relative modalità di trasmissione per l'attuazione del presente articolo.
La trasparenza dei contratti pubblici passa da un solo canale, la Banca dati nazionale: quello che vi arriva fa fede, quello che resta riservato o secretato non ci entra.
L'articolo 28 dice quali dati sulla vita di un contratto pubblico vanno resi trasparenti, e come. Il comma 1 impone di trasmettere tempestivamente alla Banca dati nazionale, tramite le piattaforme digitali, le informazioni sul ciclo di vita del contratto, a meno che non siano riservate o secretate. Il comma 2 chiede di collegare la sezione «Amministrazione trasparente» del sito alla Banca dati, e di pubblicare lì anche la commissione giudicatrice e i resoconti finanziari a fine esecuzione. Il comma 3 stabilisce che per la trasparenza fanno fede i dati arrivati alla Banca dati presso l'ANAC, che li pubblica tempestivamente e periodicamente in formato aperto. Il comma 4 affida all'ANAC il compito di individuare, entro sessanta giorni, informazioni e modalità di trasmissione.
Per un'analisi di mercato, i dati che fanno fede sono quelli pubblicati dall'ANAC in formato aperto a partire dalla Banca dati nazionale.
- c. 1Le informazioni sulla programmazione di lavori, servizi e forniture e sulle procedure del ciclo di vita del contratto, se non riservate o secretate, sono trasmesse tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali.
- c. 2Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti collegano la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale alla Banca dati, e vi pubblicano la composizione della commissione giudicatrice, i curricula dei suoi componenti e i resoconti della gestione finanziaria dei contratti a fine esecuzione.
- c. 3Per la trasparenza fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicazione tempestiva sul proprio portale e la periodica pubblicazione in formato aperto, includendo struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento e importo delle somme liquidate.
- c. 4L'ANAC, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del codice, individua con proprio provvedimento le informazioni, i dati e le modalità di trasmissione per l'attuazione dell'articolo.
Un ministero avvia una procedura per un contratto che rientra fra quelli secretati per motivi di sicurezza. Le informazioni sulla programmazione e sulla procedura, in questo caso, non vengono trasmesse alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici e non compaiono fra i dati aperti pubblicati dall'ANAC. Un ricercatore che confronta i dati di trasparenza pubblicati per verificare i tempi medi di aggiudicazione di quel ministero non trova traccia della gara: non è un'anomalia da segnalare, ma l'effetto previsto della sottrazione.
- Uso scorrettoIl comma 1 non impone la trasmissione di tutto: i dati riservati ai sensi dell'articolo 35 e quelli secretati ai sensi dell'articolo 139 restano fuori dal flusso verso la Banca dati.Art. 35Art. 139
- Da leggere insieme aIl collegamento del comma 2 passa dalle piattaforme digitali dell'articolo 25, le stesse che il comma 1 usa per trasmettere i dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.Art. 25
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-28
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