Banca dati nazionale dei contratti pubblici
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IIDella digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti
- 1.
L'ANAC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitante l'ecosistema nazionale di e-procurement, e ne sviluppa e gestisce i servizi.
- 2.
L'ANAC individua con propri provvedimenti le sezioni in cui si articola la banca dati di cui al comma 1 e i servizi ad essa collegati.
- 3.
La Banca dati nazionale dei contratti pubblici è interoperabile con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti e con il portale dei soggetti aggregatori di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, nonchè con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con le basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con tutte le altre piattaforme e banche dati dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, coinvolti nell'attività relativa al ciclo di vita dei contratti pubblici. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, coinvolti nell'attività relativa al ciclo di vita dei contratti, ove non già accreditati alla piattaforma di cui all'articolo 50-ter del predetto codice decreto legislativo n. 82 del 2005, sono tenuti ad accreditarsi alla predetta piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005, nonchè alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, a sviluppare le interfacce applicative e a rendere disponibili le proprie basi dati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) in materia di interoperabilità.
- 4.
La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche ai fini del rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La stessa Banca dati si integra con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC.
- 5.Modificato
Con proprio provvedimento l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo ((riguardano anche, in funzione degli obiettivi di trasparenza di cui all'articolo 28, gli affidamenti a società)) in house di cui all'articolo 7, comma 2. Con proprio provvedimento l'ANAC individua i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui al comma 3 e all'articolo 22, garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale. L'integrazione è realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC sulla piattaforma digitale nazionale dati, di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nel rispetto delle relative regole tecniche.
- 6.
L'ANAC rende disponibili ai sistemi informativi regionali competenti per territorio, nonchè alle pubbliche amministrazioni, le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, ai sensi degli articoli 50 e 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
- 7.Modificato
Nei casi in cui si omettano informazioni o attività necessarie a garantire l'interoperabilità dei dati, ((l'ANAC o le stazioni appaltanti effettuano)) una segnalazione all'AGID per l'esercizio dei poteri sanzionatori di cui all'articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
- 8.
L'omissione di informazioni richieste, il rifiuto o l'omissione di attività necessarie a garantire l'interoperabilità delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione di obblighi di transizione digitale punibili ai sensi dell'articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
- 9.
Al fine di ridurre gli oneri amministrativi dei soggetti attuatori i dati di cui al presente articolo possono essere utilizzati nell'ambito delle procedure concernenti i finanziamenti degli investimenti pubblici come strumento di verifica dell'effettivo utilizzo delle risorse e di avanzamento procedurale nei tempi previsti dalle leggi di spesa.
La Banca dati nazionale è il collettore unico dei contratti pubblici: chi non si accredita o non alimenta l'interoperabilità risponde di una violazione di transizione digitale.
L'articolo 23 istituisce la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e ne affida la titolarità esclusiva all'ANAC, che ne sviluppa e gestisce i servizi. È il punto in cui convergono le piattaforme delle stazioni appaltanti, il portale dei soggetti aggregatori e le altre basi di dati pubbliche del ciclo di vita: chi non è già accreditato deve accreditarsi, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Rende disponibili, mediante interoperabilità, servizi e informazioni per ogni fase del ciclo di vita, anche per la trasparenza, e si integra con la piattaforma unica della trasparenza dell'ANAC. Chi omette le informazioni dovute o rifiuta l'interoperabilità risponde di una violazione di obblighi di transizione digitale.
L'omissione delle informazioni dovute non è un ritardo amministrativo qualunque: è una violazione di obblighi di transizione digitale, punibile come tale.
- c. 1L'ANAC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, abilitante l'ecosistema nazionale di e-procurement, e ne sviluppa e gestisce i servizi.
- c. 3La Banca dati è interoperabile con le piattaforme delle stazioni appaltanti, con il portale dei soggetti aggregatori e con le altre basi di dati pubbliche del ciclo di vita; i soggetti non ancora accreditati devono accreditarsi, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
- c. 4La Banca dati rende disponibili, mediante interoperabilità, i servizi e le informazioni necessari all'intero ciclo di vita dei contratti, anche ai fini della trasparenza, e si integra con la piattaforma unica della trasparenza dell'ANAC.
- c. 5Con propri provvedimenti, l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti devono trasmettere alla Banca dati, obblighi che riguardano anche gli affidamenti a società in house.
- c. 8L'omissione di informazioni richieste, il rifiuto o l'omissione di attività necessarie a garantire l'interoperabilità delle banche dati del ciclo di vita costituisce violazione di obblighi di transizione digitale.
- c. 9Per ridurre gli oneri amministrativi dei soggetti attuatori, i dati possono essere usati nelle procedure di finanziamento degli investimenti pubblici come strumento di verifica dell'utilizzo delle risorse e dell'avanzamento procedurale.
Un ente strumentale regionale, qualificato come soggetto aggregatore, gestisce da anni le proprie gare su un sistema informatico interno mai collegato alla Banca dati nazionale. Quell'ente rientra fra i soggetti tenuti ad accreditarsi alla Banca dati e a sviluppare le interfacce necessarie a rendere disponibili i propri dati: non può continuare a operare come prima limitandosi a comunicare i risultati a consuntivo, perché l'obbligo riguarda l'interoperabilità corrente, non un resoconto successivo.
- Uso scorrettoSe mancano informazioni o attività necessarie all'interoperabilità, l'ANAC o le stazioni appaltanti segnalano il fatto all'AGID: la violazione non resta priva di conseguenze solo perché l'ANAC non l'ha rilevata per prima.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 24, il cui fascicolo virtuale opera proprio presso questa Banca dati, e all'articolo 22, che include i suoi servizi fra le componenti dell'ecosistema di e-procurement.Art. 24Art. 22
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 28, la cui trasparenza dei contratti pubblici si fonda sui dati trasmessi a questa Banca dati e sulla piattaforma unica che vi si integra.Art. 28
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-23
MyGara applica questo articolo alle tue gare
Ogni gara pubblicata in Italia, letta e messa a confronto con quello che la tua impresa può fare.