Principi e diritti digitali
- In vigore dal
- 31/12/2024
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IIDella digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti
- 1.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantiscono l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonchè di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.
- 2.
In attuazione del principio dell'unicità dell'invio, ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonchè a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti obblighi di comunicazione a una banca dati o a un sistema informativo.
- 3.Modificato
Le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del presente codice e del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali ((utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti)); i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto, secondo le previsioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
- 4.
I soggetti titolari di banche dati adottano le necessarie misure organizzative e di revisione dei processi e dei regolamenti interni per abilitare automaticamente l'accesso digitale alle informazioni disponibili presso le banche dati di cui sono titolari, mediante le tecnologie di interoperabilità dei sistemi informativi secondo le previsioni e le modalità del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
- 5.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, nonchè gli operatori economici che partecipano alle attività e ai procedimenti di cui al comma 3, adottano misure tecniche e organizzative a presidio della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la formazione del personale addetto, garantendone il costante aggiornamento.
- 6.
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte, l'accessibilità ai dati e alle informazioni, la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati e rendono le piattaforme utilizzate accessibili nei limiti di cui all'articolo 35. I gestori delle piattaforme assicurano la conformità delle medesime alle regole tecniche di cui all'articolo 26.
- 7.
Ove possibile e in relazione al tipo di procedura di affidamento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ricorrono a procedure automatizzate nella valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 30.
- 8.
Le regioni e le province autonome assicurano il rispetto delle disposizioni di cui alla presente Parte e il supporto alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti.
- 9.
Le disposizioni della presente Parte costituiscono esercizio della funzione di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.
Un dato fornito una volta non si richiede una seconda: apre la Parte sulla digitalizzazione, e vale anche fuori dal perimetro del Codice.
L'articolo 19 apre la Parte II del Libro I elencando i principi su cui poggia la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici. Stazioni appaltanti ed enti concedenti operano nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale, garantiscono i diritti di cittadinanza digitale e rispettano neutralità tecnologica, trasparenza, protezione dei dati e sicurezza informatica. Il principio che pesa di più è l'unicità dell'invio: un dato si fornisce una volta sola a un sistema informativo, non lo si richiede di nuovo da un altro, ed è quel sistema a renderlo disponibile a chi ne ha bisogno. I titolari di banche dati devono abilitare l'accesso automatico alle proprie informazioni, e dove possibile si può ricorrere a procedure automatizzate nella valutazione delle offerte.
L'unicità dell'invio si applica ogni volta che c'è un obbligo di comunicazione a una banca dati, non solo dentro le procedure di affidamento.
- c. 1Stazioni appaltanti ed enti concedenti assicurano la digitalizzazione nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale, garantiscono i diritti di cittadinanza digitale e operano secondo neutralità tecnologica, trasparenza, protezione dei dati personali e sicurezza informatica.
- c. 2Per l'unicità dell'invio, ogni dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ed è il sistema ricevente a renderlo disponibile: vale anche per le procedure escluse dal codice.
- c. 4I titolari di banche dati adottano le misure organizzative necessarie ad abilitare automaticamente l'accesso digitale alle informazioni di cui sono titolari, tramite le tecnologie di interoperabilità.
- c. 5Stazioni appaltanti, enti concedenti e operatori economici adottano misure per la sicurezza informatica e la protezione dei dati personali; le stazioni appaltanti assicurano la formazione del personale addetto.
- c. 6Le stazioni appaltanti assicurano tracciabilità, trasparenza e accessibilità dei dati e la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati; le piattaforme devono essere accessibili e conformi alle regole tecniche.
- c. 7Dove possibile, in relazione al tipo di procedura, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ricorrere a procedure automatizzate nella valutazione delle offerte.
Un Comune indice una procedura e, in fase di verifica, dovrebbe acquisire il DURC dell'operatore economico. Il dato è già transitato, pochi mesi prima, verso un sistema informativo di un'altra amministrazione, a cui l'INPS lo aveva fornito per una diversa procedura dello stesso operatore. Per il principio dell'unicità dell'invio, il Comune non chiede di ripresentarlo: deve ottenerlo dal sistema che lo ha già ricevuto, non aprire un nuovo canale di raccolta dello stesso dato.
- Uso scorrettoL'unicità dell'invio non è una cortesia procedurale: un dato già fornito a un sistema informativo non si richiede da un altro sistema, nemmeno se quest'ultimo non lo ha mai ricevuto direttamente.
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 20, che declina lo stesso impianto sul versante della trasparenza, e all'articolo 30, richiamato per le procedure automatizzate.Art. 20Art. 30
- Da leggere insieme aVa letto insieme all'articolo 26, da cui vengono le regole tecniche di conformità delle piattaforme, e all'articolo 35, che fissa i limiti di accessibilità richiamati per le piattaforme.Art. 26Art. 35
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-19
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