Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti
- In vigore dal
- 01/04/2023
- Testo vigente al
- 14/08/2026
Parte IIDella digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti
- 1.
È istituita presso l'ANAC l'Anagrafe degli operatori economici a qualunque titolo coinvolti nei contratti pubblici, che si avvale del registro delle imprese.
- 2.
L'Anagrafe censisce gli operatori economici di cui al comma 1, nonchè i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche ad essi riferibili.
- 3.
Per le persone fisiche di cui al comma 2 l'Anagrafe assume valore certificativo per i ruoli e le cariche rivestiti non risultanti dal registro delle imprese.
- 4.
I dati dell'Anagrafe sono resi disponibili a tutti i soggetti operanti nell'ambito dell'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, attraverso le piattaforme di cui agli articoli 23, 24 e 25, per i trattamenti e le finalità legati alla gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici.
Un'anagrafe unica presso l'ANAC censisce chi partecipa ai contratti pubblici, imprese e persone fisiche, e per queste ultime può valere più della visura camerale.
L'articolo 31 istituisce presso l'ANAC l'Anagrafe degli operatori economici, che si appoggia al registro delle imprese ma non si esaurisce lì. Il comma 1 la crea per chiunque sia a qualunque titolo coinvolto nei contratti pubblici. Il comma 2 allarga il censimento oltre l'operatore economico in sé: entrano anche i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche a esso riferibili — chi firma, chi rappresenta, chi ha poteri. Il comma 3 dà a questa parte dell'Anagrafe un valore che il registro delle imprese da solo non ha: per le persone fisiche censite, i ruoli e le cariche che non risultano dal registro trovano lì la loro fonte certificativa. Il comma 4 chiude sul lato dell'uso: i dati raccolti sono resi disponibili a tutti i soggetti che operano nell'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, attraverso le piattaforme che lo compongono, per i trattamenti e le finalità legati alla gestione del ciclo di vita dei contratti.
Quando un ruolo non risulta dal registro delle imprese, l'Anagrafe non è un doppione: per quella persona fisica è la fonte che certifica la carica.
- c. 1Presso l'ANAC è istituita l'Anagrafe degli operatori economici a qualunque titolo coinvolti nei contratti pubblici, che si avvale del registro delle imprese.
- c. 2L'Anagrafe censisce non solo gli operatori economici ma anche i soggetti, le persone fisiche e i titolari di cariche a essi riferibili.
- c. 3Per le persone fisiche censite, l'Anagrafe assume valore certificativo per i ruoli e le cariche rivestiti che non risultano dal registro delle imprese.
- c. 4I dati dell'Anagrafe sono resi disponibili a tutti i soggetti operanti nell'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, per i trattamenti e le finalità legati alla gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici.
Un'impresa nomina un procuratore speciale per firmare l'offerta di una gara, ma la visura camerale non è ancora aggiornata con i suoi poteri. La stazione appaltante, verificando i requisiti attraverso le piattaforme collegate all'Anagrafe, trova comunque il nominativo censito con il ruolo corretto: per questa persona fisica, la carica non risulta dal registro delle imprese, ma risulta dall'Anagrafe, che qui vale come fonte autonoma e non come semplice copia del registro.
- Uso scorrettoIl valore certificativo del comma 3 riguarda solo ciò che il registro delle imprese non mostra: per i ruoli già iscritti nel registro, l'Anagrafe non aggiunge una seconda fonte concorrente, resta un riflesso di quella.
- Da leggere insieme aVa letto insieme agli articoli 23, 24 e 25, richiamati dal comma 4 come le piattaforme attraverso cui i dati dell'Anagrafe circolano nell'ecosistema di approvvigionamento digitale.Art. 23Art. 24Art. 25
Spiegazione rivista il 17/08/2026 · art-31
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